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Infiltrazioni provenienti da quell’elemento di tubazione speciale comunemente chiamato BRAGA: spese a carico dell’utente privato.

Con sentenza del 2018 la Suprema Corte ha ribadito chiaramente  quanto in altre occasioni ha avuto modo di esplicitare: la rottura della braga implica l’intervento del privato, singolo condomino, a servizio del quale essa è posta e allo stesso spetta risarcire il condomino sottostante eventualmente danneggiato.

La Cass. Sent. N. 1027/2018 offre una definizione della braga, cioè l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale e riporta: “mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.”

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Delega in mediazione

La Cassazione, con sent. N.18068 del 5.07.19 indica chiaramente e concisamente che la procura alle liti è inidonea ai fini della presenza in mediazione. La parte che intende partecipare alla mediazione affinché sia validamente presente per delega deve rilasciare apposito documento di conferimento poteri di rappresentanza sostanziale a nulla rilevando in sede di Mediazione la procura alle liti. Se al tavolo della mediazione si presenta solo l’avvocato munito di procura alle liti si ha la parte come non comparsa e non si realizza la condizione di procedibilità.
A commento evidenzio profili di responsabilità dell’avvocato che al cliente propone o accetta di partecipare in sua vece senza i dovuti poteri, contribuendo così egli alla conseguente improcedibilità.

La Cass. Sent. N. 1027/2018 offre una definizione della braga, cioè l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale e riporta: “mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.”

 

 

Infiltrazioni provenienti da quell’elemento di tubazione speciale comunemente chiamato BRAGA: spese a carico dell’utente privato. (13-2-19)
Con sentenza del 2018 la Suprema Corte ha ribadito chiaramente quanto in altre occasioni ha avuto modo di esplicitare: la rottura della braga implica l’intervento del privato, singolo condomino, a servizio del quale essa è posta e allo stesso spetta risarcire il condomino sottostante eventualmente danneggiato.