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Tentativo di mediazione

E’ proponibile in qualsiasi materia e per qualsiasi controversia.

è OBBLIGATORIO per accedere al processo ordinario
• Condominio
• Diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione ecc..)
• Successioni ereditarie
• Divisione
• Locazione
• Comodato d’uso
• Affitto di azienda
• Patti di famiglia
• Contratti assicurativi
• Contratti bancari e finanziari
• Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
Fonte: D.lgs 28/2010 come modificato dal D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013

Come funziona la Mediazione
Il luogo
• un campo neutro ove incontrarsi.
Il mediatore
• un facilitatore della comunicazione fra le parti, con esperienza e formazione nelle dinamiche interpersonali e preparato tecnicamente nella materia oggetto della controversia.

Le parti
• I contendenti, con i loro avvocati, che necessitano di un osservatore imparziale ed una guida efficace per tracciare un percorso di comune soddisfazione lasciando in disparte il contrasto per focalizzare unicamente sul proprio interesse.
L’accordo
• Il punto d’approdo di mutua soddisfazione, raggiunto in riservatezza, rapidità ed economicità. •In Mediazione non vi sono rischi perché non vi sono vincitori e vinti, solo opportunità. In caso di mancato accordo ci si può sempre rivolgere al giudice.

CONVENIENZA FISCALE
Convenienza Fiscale della Mediazione
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.
Art.17 d.lgs.28/2010

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Mediazione familiare

Per Mediazione Familiare si intende un processo collaborativo di soluzione dei conflitti della coppia, nei casi in cui il rapporto sia in crisi, stia finendo o sia finito.
Le parti (coniugi, conviventi, ecc..) sono ascoltate ed assistite da un soggetto terzo imparziale, il Mediatore, per essere facilitati nella comunicazione l’una con l’altra e trovare una soluzione accettabile per entrambi relativa alle questioni familiari emerse ed alla riorganizzazione della relazione e la gestione dei figli, anche dopo l’eventuale separazione.
Il mediatore agendo da facilitatore della comunicazione tra le parti le aiuta a raggiungere un obiettivo concreto che è la riorganizzazione delle relazioni, ciò anche a seguito della separazione o del divorzio.

Il percorso di mediazione familiare abitualmente si articola in un primo incontro conoscitivo e successivi incontri di ascolto ed esplorazione di una nuova modalità relazionale e soluzioni delle questioni emerse.

La Mediazione Familiare non deve essere confusa con la terapia psicologica di coppia. Con la prima si lavora sugli aspetti di stabilizzazione e gestione di nuovi assetti che la coppia intende darsi (per es. la gestione dei figli serena in caso di separazione), con la seconda si lavora sulle dinamiche psicologiche individuali e reciproche secondo un percorso terapeutico vero e proprio.

Attualmente in Italia la Mediazione Familiare rientra nell’ambito applicativo della Legge n.4/2013 contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi.
La Mediazione si afferma in un primo momento nell’ambito giudiziario minorile per effetto del D.P.R 448/1988 che, pur non facendo cenno al termine di “mediazione”, prevede che il giudice ha la facoltà di impartire al minore, sottoposto alla messa alla prova, “prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa”.

Tra gli altri interventi legislativi è possibile indicare la legge 5 Agosto 2001, n.154 contenente “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” che ha introdotto il titolo IX bis, libro I del codice civile ed il capo V bis , titolo II, libro IV del codice di procedura civile recanti la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. In particolare, significativo è l’art 342 ter cc che in merito al contenuto del provvedimento giudiziale, prevede che “il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un Centro di Mediazione Familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati”.
La legge 14 febbraio 2006, n.54 (Separazione genitori e affidamento condiviso dei figli) inoltre dispone che “il giudice qualora ne ravvisi l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337 ter cc per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”. In ragione della legge 54/2006 la predetta disposizione è applicabile a tutti i casi di dissoluzione della coppia genitoriale e dunque anche in casi di divorzio e di invalidità matrimoniale, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Il legislatore italiano, prendendo spunto dalla procedura partecipativa entrata in vigore in Francia e ispirata al diritto collaborativo nordamericano, ha introdotto, con la legge n. 162/2014, l’istituto della negoziazione assistita da uno o più avvocati per parte e incentivato il ricorso all’arbitrato forense, allo scopo di deflazionare il carico giudiziario, favorendo la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili. La negoziazione assistita è facoltativa nel contenzioso familiare. Infatti la Legge n.162/2014 dispone che “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale della separazione personale, scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.” L’art 6 dispone altresì che “Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la Mediazione Familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”.

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Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Mediazione Civile – Sezioni Unite della Cassazione

Con sentenza delle Sezioni Unite la Corte di Cassazione si pone uniformità sulla questione di condizione di procedibilità e onere di avvio tentativo obbligatorio di mediazione nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo.
La questione in esame nasce da un caso di ottenimentoo da parte di una banca del decreto ingiuntivo per il recupero di un credito.
L’ingiunto (opponente) proponeva opposizione lamentando tassi usurari.
Il giudice dell’opposizione alla prima udienza rinviava in mediazione ai fini della procedibilità del giudizio di opposizione. Nessuna delle due parti avviava il tentativo richiesto.
Il giudice dichiarava, quindi, l’improcedibilità del giudizio e, uniformandosi all’orientamento espresso dalla terza sezione dell Cassazione nel 2015 (sent. n.24629) dichiarava irrevocabile il decreto ingiuntivo emesso.
La parte opponente proponeva appello ma anche in questa sede il giudice del gravame aderiva allo stesso orientamento.
Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Mediaizone Civile – Sezioni Unite della Cassazione (28 settembre 2020)
Parte opponente proponeva, quindi ricorso alla Suprema Corte per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per avere identificato nell’opponente la parte tenuta ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
La tesi seguita dalla sentenza n. 24629 del 2015 trova il proprio fondamento nell’affermazione secondo cui, poiché è l’opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione, è su di lui che deve gravare l’onere di avviare la procedura di mediazione.
D’altro canto, però, è sostenibile anche l’altra tesi, che ha dalla sua il fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto opposto ad essere l’attore in senso sostanziale; e con la proposizione dell’opposizione il giudizio torna ad essere un normale giudizio di cognizione.
“Ritengono queste Sezioni Unite che l’orientamento inaugurato dalla più volte citata sentenza n. 24629 del 2015 non possa essere confermato e che il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto. Sarà il creditore a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione
Deve essere enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto:
«Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».”
E’ il creditore (opposto) a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione.

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Delega in Mediazione – forma della procura

Attenzione! Delega in mediazione autenticata dal Notaio?
Il Tribunale di Salerno con sentenza del 11.03.2020 tratta la questione della presenza personale della parte in mediazione e la forma della delega sostanziale.
Con la nota sentenza n.8473 del 2019 la Corte di Cassazione sanciva la carenza di potere dell’avvocato di autentica della procura speciale di rappresentanza in mediaizone. Rimaneva in dibattito se gli Ermellini avessero così inteso che la delega alla rappresentanza sostanziale non richiedesse una particolare forma e se necessitasse o meno di un’autenticazione della firma (da parte del notaio, o altro pubblico ufficiale).
L’orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Salerno sembrerebbe dirigersi verso la necessità di un’autentica notarile. Tale giudice, infatti nella sentenza dichiara che nel caso al suo esame “si tratta di una autentica dell’avvocato, inidonea per il principio affermato dalle Sezioni Unite”.
L’invito agli avvocati è di non sottovalutare la questione e assicurarsi di dotarsi della giusta delega in mediazione adottando tutte le cautele necessarie al fine di non cadere nel rischio di una declaratoria di improcedibilità del conseguente eventuale giudizio, o meglio ancora, non gravarsi dell’onere di una rappresentanza sostanziale e sollecitare la parte assistita ad una presenza personale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
I Sezione Civile
in persona del Giudice unico, dott. Guerino IANNICELLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6045 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2018, vertente
TRA
A.F.;
rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando Bosco per procura allegata all’atto di citazione;
– opponente –
E
Condominio Viale delle G. – L. 20 – di S.;
rappresentato e difeso dall’avv. Michele Rotondo per procura allegata alla comparsa di risposta;
– opposto –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
A.F. proponeva opposizione al decreto n. 1225/2018 del 30.4.2018, con il quale il Tribunale di Salerno gli ingiungeva il pagamento della somma di Euro 6.902,99 in favore del Condominio Viale delle G. – L. 20 – di S., oltre interessi legali e rimborso delle spese del procedimento monitorio, per contributi condominiali straordinari. Proponeva, altresì, domande riconvenzionali per la condanna del Condominio alla ripetizione di quanto versato per il decreto ingiuntivo e al pagamento dell’indennità di accesso al fondo, ex art. 843 c.c.
Il Condominio Viale delle G. – L. 20 – di S., costituitosi, replicava.
Concesso il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia in materia di condominio, all’udienza del 14.3.2019 il difensore di parte opposta eccepiva l’improcedibilità dell’opposizione per assenza personale della parte alla data fissata per l’esperimento della mediazione obbligatoria, reiterandola all’udienza del 4.7.2019. Indi la causa veniva rimessa in decisione sull’eccezione di improcedibilità, potendo definire il giudizio.
L’art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, inserito dall’art. 84 comma 1 lett. b) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dispone che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo e che tale esperimento obbligatorio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (comma 1).
Dal verbale prodotto si desume che al primo incontro del 29.11.2018 era presente, per parte opponente, “l’avv. Ferdinando Bosco in rappresentanza del Sig. F.A., parte istante”. Non risulta alcuna procura speciale rilasciata per la mediazione da parte dell’opponente, assente all’incontro.

Le questioni da porre consistono, perciò, nello stabilire se la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell’azione proposta, o se la stessa possa, e in che modo, farsi sostituire.
Precisamente su queste questioni si è soffermata la Suprema Corte, che ha affermato i seguenti principi di diritto: – nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; – nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. Su quest’ultimo punto la Corte ha chiarito che “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto …. Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale … che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (Cass., 7.3.2019 n. 8473).
Nel caso di specie, manca una procura speciale sostanziale validamente autenticata che conferisca al procuratore dell’opponente il potere di disporre rispetto alla res controversa. La parte ha allegato, alla memoria depositata in data 14.5.2019, una procura speciale autenticata dal medesimo difensore, recante la data del 9.11.2018, ma si tratta di una autentica dell’avvocato, inidonea per il principio affermato dalle Sezioni Unite. Di qui la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità dell’opposizione per invalidità della mediazione proposta entro il termine assegnato, trattandosi di onere da ritenersi a carico dell’opponente, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, dopo la rimessione della questione alle Sezioni Unite con ordinanza del 12.7.2019 n. 18741 (Cass., ord. 16.9.2019 n. 23003, secondo cui in caso di mancato esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione sarà l’azione proposta sotto forma di opposizione a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità). La definizione del giudizio di opposizione con sentenza di improcedibilità comporta l’acquisto dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 653 c.p.c. (Cass., 3.12.2015 n. 24629). L’improcedibilità dell’opposizione si estende alle domande riconvenzionali proposte dall’opponente.
Ricorre una delle ipotesi per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, prevista dall’art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13 comma 1 del D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (novità della questione trattata), dal momento che la pronuncia delle Sezioni Unite è successiva all’incontro presso l’organismo di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 7095/2018, così provvede:
1. dichiara l’improcedibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1225/2018 del 30.4.2018 proposta da A.F. e, per l’effetto, ne dispone l’esecutorietà ex art. 653 comma 1 c.p.c., nonché l’improcedibilità delle domande riconvenzionali;
2. compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 10 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria il 11 marzo 2020.