Indennità di mediazione



Indennità di mediazione: obbligazione solidale fra le parti in mediazione.

Comma 11 dell’art.16 del D.M. 180 del 2010 enuncia che “Le spese di  mediazione  indicate  sono  dovute  in  solido  da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.”

L’argomento non è di frequente dibattito, ma costituisce uno strumento di recupero del credito di cui gli Organismi di mediazione possono avvalersi e si avvalgono.

Le indennità di mediazione sono le spese che maturano per un procedimento di mediazione a carico delle parti che fruiscono del servizio di mediazione e vengono ripartite in quote per ciascun centro d’interesse, salvo diverso accordo fra le parti. Tuttavia il legislatore ha previsto che l’obbligazione nascente dalla fruizione del servizio di mediazione sia solidale fra le parti e che pertanto entrambe le parti sono tenute al pagamento dell’intero importo dovuto, il totale delle quote applicabili per ciascun centro d’interesse.

Non di rado succede che le indennità di mediazione maturate non siano riscosse tempestivamente per un ritardo delle parti o per una dilazione concessa dall’Organismo per non influenzare l’andamento del procedimento o per altre dinamiche.

Qualunque sia la ragione della mancata tempestiva riscossione lo svolgimento del procedimento fa maturare il credito e la relativa obbligazione viene per buona prassi descritta nei verbali del mediatore.

Ne consegue che il credito maturato dall’organismo e non onorato dal debitore risulta essere certo liquido ed esigibile avendo così tutte le caratteristiche per il recupero a mezzo ingiunzione.

Per una comprensibile politica commerciale degli Organismi il recupero del credito delle quote mancanti si concentra sulla parte che effettivamente abbia omesso il pagamento. Tuttavia per ragioni di solvibilità o di raggiungibilità della parte inadempiente può risultare conveniente per l’Organismo addivenire al recupero mediante richiesta alle altre parti che abbiano partecipato al procedimento in considerazione del vincolo di solidarietà.

Per i crediti incagliati gli Organismi si affidano a tale tutela, certamente compromettendo il rapporto di clientela con il soggetto che si vede richiedere il pagamento anche di una seconda quota di indennità di mediazione. Tuttavia se moltiplichiamo l’esposizione degli Organismi per un numero significativo di pratiche l’azionare il vincolo di solidarietà trova una valida giustificazione.

Da queste considerazioni emerge l’opportunità per gli Organismi di dotarsi di personale e procedure sufficientemente efficienti da poter chiedere e monitorare il versamento delle indennità di mediazione dovute in una tempistica contestuale allo svolgimento del procedimento.

Dal punto di vista delle parti in mediazione è consigliabile che ciascuna di esse si assicuri che anche gli altri partecipanti abbiano correttamente assolto al loro obbligo di versamento delle quote da loro dovute anche mediante esplicita verifica in corso di incontro di mediazione.

Vi è da dire che il mediatore nel corso dello svolgimento degli incontri è concentrato sulle dinamiche del conflitto in trattazione e al lavoro di conciliazione non avendo fra le priorità dell’incontro la verifica di aspetti di tipo amministrativo e contabil

e o anche che non conosca proprio l’informazione per essere essa gestita dalla segreteria dell’Organismo.

In conclusione la parte più diligente può senz’altro fare la differenza nel controllo dell’aspetto economico del procedimento   interrogando l’Organismo ed assicurandosi che non vi siano ritardi di pagamento anche da parte degli altri, evitando così di subire un’azione di recupero e rimanere solidamente debitori con questi ultimi.

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