Accordo raggiunto in 20 minuti, un vero record. La parte istante mi guarda negli occhi incredula e mi dice: “Mediatore era due anni che cercavamo di risolvere, ma mio fratello si rifiutava di ascoltare qualsiasi proposta, ma glielo dica che quello che gli ha prospettato in seduta separata è merito mio, glielo dica mi raccomando”.
Ebbene, in realtà entrambe le parti desideravano la stessa cosa, ma, per mantenere le posizioni prese, nessuna delle parti nel tempo ha avuto la capacità di dire all’altra “va bene, ci sto”.
Il mediatore in questo caso è servito per offrire a ciascuno la sensazione di essere la parte proponente senza avere occasione di esprimere un dissenso derivante dalla volontà di non dare soddisfazione all’altro. Ciascuno si è sentito ascoltato… dal mediatore in primis, ma in realtà indirettamente proprio dall’altra parte. Le sessioni separate di ascolto e costruzione di proposte da porre a confronto ha funzionato.
Buona sorte alle parti! Hanno evitato di depauperare il patrimonio comune con inutili spese di un giudizio di divisione, costoso in termini di consulenze tecniche e spese legali oltre ad evitare di alimentare una relazione tossica. Potranno ora indirizzare le loro energie in aspetti della vita più soddisfacenti ed anche godersi i beni divisi dei quali potranno disporre finalmente in autonomia e in modo libero l’uno dall’altro.
Veniva introdotta una mediazione congiunta per la definizione di una divisione di comunione ereditaria fra due sorelle.Ho pensato: “E’ congiunta, vorranno ratificare qualcosa che hanno già in mente”Ed in effetti la mediazione così si è presentata al primo incontro, molta collaborazione fra le sorelle. Hanno nominato un consulente di comune fiducia e dato indicazione su quanto ottimale per ciascuna.Ebbene il ritorno in incontro, a relazione eseguita, un disastro: la divisione prospettata lasciava entrambe insoddisfatte per varie ragioni. Arrabbiate le sorelle danno cenno di irrigidimento, ma con un pò di fantasia del mediatore e la buona volontà del tecnico si intravede la possibilità di sistemare la divisione materiale del bene nella direzione che entrambe le parti desiderano.Nuovo incontro nuovo progetto, le ritrovo più furibonde di prima. Il nuovo muro di separazione delle due porzioni cadeva per 20cm di differenza sul portone d’ingresso di una delle due porzioni impedendone la funzionalità. Apriti cielo, dopo aver rinunciato alla perfetta divisione in uguali metri quadri per parte, quella già penalizzata non intendeva per nessun motivo al mondo cedere ulteriori 20 cm. Non avevano prezzo. L’unica prospettiva per lei era ridisegnare quella linea ponendola in obliquo… un orrore per chi voleva guadagnare i 20 cm, ma non avere pareti oblique.Per fortuna in geometria esistono le linee spezzate. Nel primo tratto 20 cm in più ad una sorella, nel secondo tratto 20 cm in più all’altra. Banale? Tutt’altro che banale, la rabbia offusca le menti, ci vuole il giusto tempo, ma questa volta il rapporto di sorellanza riappacificato è ben valso 20 cm. #mediazione#mediazionecivile#avvocato#Avvocati
La Mediazione Civile nelle liti in materia di contratti con clientela diffusa – Utilità per il mantenimento della riservatezza per preservare la Reputazione Aziendale
Nei contratti standard con clientela diffusa la riservatezza riveste una particolare importanza per preservare una immagine professionale o aziendale di solidità, affidabilità e credibilità.
La lite con un cliente potrebbe gettare discredito agli occhi degli altri.
In caso di lite con un cliente il ricorso ai tribunali implica una pubblicità negativa che inevitabilmente si ripercuote sulla conoscenza/conoscibilità della questione da parte di altri clienti attuali e potenziali che potrebbero prendere spunto dalla esperienza altrui per proporre ulteriore contenzioso o per desistere dalla conclusione di un nuovo contratto.
Con la Mediazione civile è possibile gestire le criticità e le liti con i propri clienti in modo riservato.
Infatti una delle qualità principali della Mediazione Civile è la RISERVATEZZA: tutto ciò che succede in mediazione, accordo incluso, rimane fra le parti, non può essere in generale divulgato. Inoltre tale vincolo di riservatezza può essere ulteriormente rinforzato mediante esplicita clausola di accordo.
Come evitare con certezza che il cliente che si senta leso si rivolga direttamente alla giustizia civile con effetto di pubblicità negativa diretta ed indiretta?
Nei contratti standard mediante moduli e formulari è possibile inserire nelle condizioni generali una clausola di tentativo di mediazione civile obbligatoria prima che le parti contrattuali possano rivolgersi al foro giudizialmente competente.
Così prevedendo le parti hanno una chance in più di trovare una soluzione alla criticità occorsa senza necessità di giungere ad una controversia giudiziale evitando clamori.
Contattami per una consulenza contrattuale in rapporto alla mediazione civile rosemaryperna.avvocato@gmail.com
Annotazioni utili al successo della Procedura di Mediazione Civile
Se sei parte istante: l’Organismo cura la comunicazione di avvenuto deposito istanza e convoca entrambe le parti all’incontro di mediazione. Tuttavia, al fine di non incorrere in eventuali termini decadenziali riguardanti lo specifico oggetto della tua domanda ti consigliamo, ove ne ravviserai l’opportunità, di informare la parte chiamata dell’avvenuto deposito al più presto in quanto la tua comunicazione può giungere prima rispetto all’invio da parte dell’Organismo.
Se sei parte chiamata: formalizza tempestivamente la tua adesione. Ci aiuta ad organizzare al meglio l’incontro.
Per entrambe le parti si consiglia di:
1- verificare di aver pagato le spese di avvio a mezzo bonifico ( facilita la tempestiva emissione della fattura e della registrazione dell’incasso), ferma la possibilità alternativa e residuale di regolarizzare in sede in contanti;
2- limitare richiesta di rinvii ai soli casi strettamente necessari per ragioni della parte sostanziale, gravi e documentati, per la miglior predisposizione di mediatore ed altre parti coinvolte. Rinviare un incontro già fissato crea un aggravio di lavoro per il mediatore e la segreteria dell’Organismo. soprattutto sottrae al mediatore tempo in agenda per la trattazione di altre procedure con perdita di remunerazione (puoi immaginare la negatività che un rinvio dell’ultimo minuto possa generare!);
3- prima dell’incontro contattare il mediatore assegnatario della procedura per coordinamento dell’incontro, ad esempio in caso di collegamento telematico, od informazioni riservate relative al caso in trattazione;
4- verificare il corretto conferimento di poteri all’eventuale delegato sostanziale nella procedura e trasmissione all’Organismo della relativa delega;
5- attitudine virtuosa alla mediazione. Ti consigliamo di essere aperto ad una collaborazione con l’altra parte giungendo all’incontro senza aspettative precostituite e con la volontà di esplorare possibili soluzioni fino ad ora non considerate;
6- se sei un amministratore di condominio non indugiare nella convocazione dell’assemblea dei condomini e, se effettivamente hai bisogno di chiedere un rinvio all’Organismo per completare l’iter di convocazione prima di poter formalmente aderire, assicurati di allegare alla richiesta di rinvio la predisposta lettera di convocazione assembleare;
7- tenere a mente che la mediazione è altro rispetto al procedimento giudiziale, regolato dalle regole processuali e del codice di procedura civile.
La mediazione civile è strumento duttile e flessibile non vincolato da strette regole procedurali, ispirato esclusivamente dalla volontà delle parti…. Delle Parti!
Se sei un avvocato preparare la parte a partecipare personalmente ed attivamente. Evita di assumerti inutili responsabilità per conto della parte e soprattutto, non avere timore per la tua strategia giudiziale… avrai tempo di recuperarla successivamente in caso di esito negativo della mediazione, offri al tuo assistito una chance di autodeterminarsi. Potrai offrire al tuo cliente un ottimo e prezioso servizio di assistenza legale in mediazione concentrandoti sulla formulazione delle clausole di accordo: è con un testo di accordo accurato che puoi veramente aiutarlo e dimostrare le tue qualità professionali applicate alla mediazione civile.
8- prevedere di riservare all’incontro un tempo non inferiore ad 1 ora estensibile fino a 2 ore circa.
9- considerare le potenzialità della Consulenza Tecnica di Mediazione (CTM). Nell’ambito della mediazione civile le parti, anche unilateralmente, possono avvalersi di una consulenza tecnica che espleta l’incarico su indicazione dell’Organismo che è soggetto al medesimo vincolo di imparzialità e riservatezza del mediatore. E’ un ottimo strumento per dirimere velocemente questioni tecniche. Considerala e se scegli di avvalertene affidati al consulente ed alla sua perizia, lavora per te, non dubitare del suo operato.
10-considerare le potenzialità della Proposta del Mediatore. E’ possibile chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione. E’ una extrema ratio nel caso le parti ritengano sia opportuna una sintesi da parte del mediatore su quanto illustrato ed emerso in sede di mediazione, ma non dimenticare che l’opportunità che la mediazione offre alle parti è quella di essere parti attive nel processo decisionale. Quanto andrà a proporre il mediatore potrebbe discostarsi dalla visione delle parti. La proposta può essere, accettata, rifiutata oppure utile a riaprire dei ragionamenti che conducano ad una conciliazione ed un accordo anche diverso dalla proposta stessa.
QUATTRO INDICATORI UTILI PER LA SCELTA DEL TUO MIGLIOR MEDIATORE.
ESPERIENZA E FORMAZIONE. Non tutti sono avvocati o hanno una formazione giuridica. E’ utile valutare quale figura professionale sia più adeguata al proprio caso e da quale area di specializzazione provenga. Come per la scelta del medico, l’avvocato e l’ingegnere ascoltare le referenze da parte di chi abbia avuto precedenti esperienze l sono un buono strumento per raggiungere il Mediatore più indicato per positiva esperienza, reputazione e credibilità.
PERSONALITA’ E STILE. La costruzione del rapporto fra Mediatore e parti è un aspetto rilevante nella mediazione. Ciascun Mediatore ha il proprio stile e personalità. La coincidenza o la buona integrazione con lo stile e la personalità di parti ed avvocati è aspetto di facilitazione per la trattazione del vostro caso. Se avete la possibilità di mettervi in contatto e conoscere il Mediatore prima dell’incarico o del primo vi aiuterà ad approfondire la sua pratica e vi aiuterà a creare empatia. Il mediatore bravo probabilmente tenterà di fare la stessa cosa con voi contattandovi.
CONTINUITA’ NELLO STANDARD PROFESSIONALE. Conoscenza tecnica ed attitudini interpersonali non sono sufficienti per garantire le abilità del mediatore. La formazione specifica iniziale e periodica del mediatore è fondamentale, oltre che obbligatoria per legge. E’ importante anche la formazione etica, il rispetto della imparzialità per esempio è requisito fondamentale.
AGILITA’ / FLESSIBILITA’ / TECNOLOGIA Verbali redatti al computer, flessibilità nell’utilizzo degli strumenti per incontri telematici, agilità del apporre firma digitale o scaricare documenti firmati digitalmente e, non ultimo, disponibilità a recarsi anche in sedi/luoghi diversi dalla sede dell’Organismo sono tutti requisiti che fanno la differenza.
Il ruolo di un solaio consiste nella realizzazione di piani o
rizzontali ogni tre o quattro metri di quota grazie ai quali possiamo sviluppare l’edificato in altezza e non solo estensivamente.
Proprio tale funzione primaria rende il solaio, salvo prova contraria, una spesa condivisa tra le due unità abitative che da esso vengono separate. La presunzione iuris tantum che ricade sul solaio riguarda, in generale, tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con pari utilità ed uso per questi ultimi, e correlativa inutilità per gli altri condomini. L’obbligo di sostenere le spese per la loro manutenzione e ricostruzione, ripartito in parti eguali tra i rispettivi proprietari, viene positivizzato dall’art. 1125 c.c.. Al successivo art. 1126 c.c. si introduce una deroga al principio generale; infatti, essendo venuta meno la ratio sottesa all’art. 1125 c.c. – la pari utilità della struttura per i due proprietari – si fa uso di un diverso principio, secondo il quale le spese per la manutenzione saranno sopportate in misura proporzionata al vantaggio che da essa si trae.
La Suprema Corte nell’Ottobre 2018 (Cassazione civile, sez. VI, 04 Ottobre 2018, Sentenza n. 24266) confermava la sentenza impugnata, la quale applicava in via analogica l’art. 1125 c.c. in riferimento alla ripartizione delle spese di riparazione e manutenzione di una terrazza di proprietà e in uso esclusivo degli appellati, costituente il solaio dell’appartamento sottostante degli appellanti, escludendo così il ricorso ai diversi criteri previsti dall’art. 1126 c.c.
Tale orientamento è conforme aal pronunciamento della stessa Corte, (Cassazione civile, Sez. II, 29 novembre 2018, Ordinanza n. 30935) dove, sempre in materia di condominio, si è fatta applicazione dell’art. 1125 c.c. ai fini della ripartizione delle spese relative alla riparazione del cortile o viale di accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino.
3 recenti sentenze (Febbraio 2022) della Corte d’Appello di Napoli segnano un’impronta ben marcata con riguardo alla verifica che i giudici debbano compiere sulla sussistenza della condizione di procedibilità dell’azione in ipotesi di tentativo di mediazione obbligatorio.
Le tre sentenze , sebbene riguardanti casi diversi e ciascuno con proprie specifiche, tracciano un filo conduttore comune che è quello di una verifica stringente di quanto effettivamente avvenuto in sede di mediazione attraverso un’attenta analisi del contenuto del verbale di mediazione prodotto in giudizio financo alle relative presunzioni che se ne possono trarre.
A mio parere una verifica fin troppo stringente, ma certamente in aderenza con il tenore letterale del D. Lgs 28/2010, tesi forse avente anche un intento di voler tracciare delle linee guida comportamentali circa il primo incontro di mediazione, non solo per le parti e per i rispettivi legali, ma anche per il mediatore.
Tra gli aspetti più rilevanti della disamina che ha condotto il giudicante a riscontrare l’improcedibilità dell’azione:
– Partecipazione personale (da preferire sempre) o tipologia della procura (viene ribadito che non è sufficiente la procura alle liti);
– In caso di mediazione demandata dal giudice espletamento della procedura nel termine di avvio da intendersi sì ordinatorio, ma ove il termine non rispettato deve comunque consentire lo svolgimento della procedura entro il termine utile dell’udienza successiva fissata dal giudice per la verifica della condizione di procedibilità (si veda anche Cass. 40035 /2021) .
– Sanzione di improcedibilità della domanda per l’appellante e sanzione pecuniaria per l’appellato in caso di negligenza nell’avvio e nell’adesione alla mediazione.
– Caratteristiche del verbale di mediazione e importanza dell’evidenza sia delle procure rilasciate dalle parti che della modalità/indirizzo di consegna della convocazione.
Quest’ultimo punto è un nuovo interessante tema che emerge in quanto pone una questione di responsabilità per il mediatore ed il grado di accuratezza e specificità che lo stesso è chiamato a realizzare nella redazione del verbale.
Il legislatore, agli esordi della mediazione civile (2010), al fine di far conoscere all’utenza il nuovo istituto, aveva calcolato la possibilità di offrire ai partecipanti di sedersi al tavolo del dialogo “senza impegno” per far loro ascoltare in cosa consistesse la procedura alla quale fossero stati invitati e solo in una seconda fase, ascoltate le informazioni pronunciate dal mediatore, esercitare la scelta di partecipare attivamente alla ricerca di una soluzione della lite in corso. *
Il D.lgs.28/2010 come integrato nel 2013 dispone che al fine di soddisfare la condizione di procedibilità non è necessario che le Parti trovino un accordo conciliativo, è sufficiente presentarsi al primo incontro dinanzi al mediatore. Ciò ha aperto il tema interpretativo circa l’effettività del tentativo di mediazione.
È sufficiente il mero incontro tra le Parti per considerare soddisfatte le finalità del tentativo di conciliazione?
Oggi la mediazione civile, trascorsi oltre 10 anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, è parte integrante del sistema di giustizia italiano. Sia gli operatori del diritto che i cittadini hanno avuto modo di sperimentarne l’utilizzo e gli scopi raggiungibili. Pertanto il ruolo della c.d. fase informativa della procedura ha assunto connotati interpretativi che nel tempo si sono modificati o meglio definiti. Il Tribunale di Monza ce ne offre un esempio. Trib. Monza – Ordinanza del 5.02.2021 .
Il superamento della condizione di procedibilità a tenore di norma si ottiene mediante la partecipazione al primo incontro anche se si conclude senza accordo*. Tuttavia, soprattutto in circostanze in cui sia il giudice a demandare in mediazione la causa pendente, non può più essere ritenuto sufficiente affrontare la sola fase informativa che caratterizza la parte iniziale del primo incontro. Ormai è comunemente noto il funzionamento della procedura della mediazione. Pertanto lo sforzo che viene richiesto alle parti è quello di lasciare spazio allo svolgimento della procedura stessa, che si compia in uno o più incontri.
Il tentativo di mediazione, per raggiungere il suo obiettivo principale, deve essere effettivo, con ciò intendendo che le Parti non solo debbano presentarsi al primo incontro, ma anche assumere un comportamento costruttivo ai fini della ricerca di una soluzione conciliativa. Nel caso monzese il giudice “precisa altresì che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi al formale primo incontro – adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione”. E precisa anche che “ le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente”. Questo orientamento, invero, è stato più volte manifestato dalla giurisprudenza non solo di prime cure, ma ci offre anche lo spunto di una riflessione più ampia e di tipo comparato.
Ad Ottobre 2021 in Danimarca è stato varato un aggiornamento dei contributi di giustizia, gli equivalenti dei nostri contributi unificati, che oltre a modificarne gli importi ne prevede il conferimento in due tranche, versamento di una porzione di contributo ad introduzione della domanda ed un secondo versamento, quello più oneroso, in occasione dell’udienza principale, intendendo così motivare le parti a raggiungere un accordo prima di tale udienza, prevedendo perfino un sistema di rimborso qualora le parti chiedano la cancellazione del giudizio pendente prima che l’udienza si tenga. (Articolo di Claudia S.Mathiasen – avvocato in Copenhagen) Questo meccanismo di versamento delle spese di giustizia potrebbe essere un ottimo strumento deflattivo anche in Italia ed un incentivo nuovo e forte ad una virtuosa attitudine alla ricerca di soluzioni fra le parti al di fuori dell’aula del tribunale e più specificatamente in mediazione. Si potrebbe, infatti, ipotizzare di porre in relazione la mediazione demandata ed una previsione di restituzione del contributo unificato all’attore che rinunci al giudizio per accordo raggiunto in mediazione.
avv. Rosemary Perna – Dott.ssa Valentina Laurenzano
*D.Lg.s 28/2010 – Art. 5 comma 2-bis: Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo.
Art. 8 comma 1: Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Il segreto per raggiungere un buon risultato durante una mediazione è la comunicazione tra le Parti, la quale all’interno del procedimento viene garantita e incentivata dalla figura del Mediatore. Tuttavia, comunicare diviene fondamentale anche nel momento che precede il primo incontro tra le Parti, come di recente è stato confermato in una sentenza del Tribunale Civile di Aosta (Sentenza Tribunale di Aosta 16.12.2021) . Nel caso di specie la Parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare nulla e/o annullabile una deliberazione assembleare, mentre il Condominio, parte convenuta, eccepiva l’intervenuta decadenza dal diritto di impugnazione essendo pervenuta la comunicazione di instaurazione del procedimento di mediazione – obbligatorio – oltre il termine massimo di 30 giorni, come disposto dall’art. 1137 c.c.Il Giudice, conformandosi ad un precedente orientamento della Cassazione ( Sentenza Cassazione 28.01.2019 n.2273 ),individuava nella comunicazione ex art. 5, 6 co. del d.lgs. 28/2010 il momento interruttivo del termine di decadenza di 30 giorni, sottolineando come nella fattispecie concreta la Parte attrice non avesse fornito entro tale termine la prova dell’avvenuta comunicazione alla Parte convenuta circa l’instaurazione del procedimento di mediazione, disponendo per tale motivo – e non solo – il rigetto delle pretese attoree. Tale sentenza ci permette di chiarire due punti fondamentali. Il primo è che non è il mero deposito dell’istanza di mediazione ad avere effetto interruttivo del termine di decadenza (si confronti l’orientamento difforme del Tribunale di Brescia Sentenza Tribunale Brescia 14.03.2020 ), bensì la sua comunicazione. Il secondo è che tale comunicazione, come prevista dall’art. 5, 6 co. del d.lgs. 28/2010, ben si differenzia da quella disposta dall’art. 8, 1 co. del medesimo decreto legislativo. Qest’ultima comunicazione (ex art.8) spetta di rito all’Organismo di mediazione (ferma la possibilità di esonero da parte dell’istante che voglia curare in proprio la comunicazione). La comunicazione ex art.5 diverge dalla prima non solo per ciò che riguarda il soggetto che la effettua, ma anche per ciò che attiene il suo contenuto, potendo quest’ultima essere eseguita dalla parte istante e limitarsi nel suo contenuto alla sola informativa di avvenuto deposito istanza.
Avv. Rosemary Perna – Dott.ssa Valentina Laurenzano
Estratto dal D.Lgs. 28/2010
Art.5 comma 6 “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.”
Art.8 coma 1 “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.”
Impegnata nella divulgazione della cultura della Mediazione
partecipo ad incontri divulgativi e di formazione presso associazioni di imprese e professionisti, istituzioni scolastiche, corsi di aggiornamento con lo scopo di far conoscere gli aspetti più importanti ed utili della Mediazione Civile e Commerciale anche con il metodo della simulazione di casi.
Per richieste ed inviti ad iniziative di divulgazione o formazione rosemaryperna.mediatorecivile@gmail.com
Usiamo cookie per ottimizzare il nostro sito web ed i nostri servizi.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.