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Impegnarsi per riconciliarsi: l’impresa potrebbe valere la spesa.

Il legislatore, agli esordi della mediazione civile (2010), al fine di far conoscere all’utenza  il nuovo istituto, aveva calcolato la possibilità di offrire  ai partecipanti di sedersi al tavolo del dialogo “senza impegno” per far loro ascoltare in cosa consistesse la procedura alla quale fossero stati invitati  e solo in una seconda fase,  ascoltate le informazioni pronunciate dal mediatore, esercitare la scelta di partecipare attivamente alla ricerca di una soluzione della lite in corso. *

Il D.lgs.28/2010 come integrato nel 2013 dispone che al fine di soddisfare la condizione di procedibilità non è necessario che le Parti trovino un accordo conciliativo, è sufficiente presentarsi al primo incontro dinanzi al mediatore. Ciò ha aperto il tema interpretativo circa l’effettività del tentativo di mediazione.

È sufficiente il mero incontro tra le Parti per considerare soddisfatte le finalità del tentativo di conciliazione?

Oggi la mediazione civile, trascorsi oltre 10 anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, è parte integrante del sistema di giustizia italiano. Sia gli operatori del diritto che i cittadini hanno avuto modo di sperimentarne l’utilizzo e gli scopi raggiungibili. Pertanto  il ruolo della c.d. fase informativa della procedura ha assunto connotati  interpretativi che  nel tempo si sono modificati o meglio definiti. Il Tribunale di Monza ce ne offre un esempio. Trib. Monza – Ordinanza del 5.02.2021 .

Il superamento della condizione di procedibilità a tenore di norma si ottiene mediante la partecipazione al primo incontro anche se si conclude senza accordo*. Tuttavia, soprattutto in circostanze in cui sia il giudice a demandare in mediazione la causa pendente, non può più essere ritenuto sufficiente affrontare la sola  fase informativa che caratterizza la parte iniziale del primo incontro. Ormai è comunemente noto il funzionamento della procedura della mediazione. Pertanto lo sforzo che viene richiesto alle parti è quello di lasciare spazio allo svolgimento della procedura stessa, che si compia in uno o più incontri.

Il tentativo di mediazione, per raggiungere il suo obiettivo principale, deve essere effettivo, con ciò intendendo che le Parti non solo debbano presentarsi al primo incontro, ma anche assumere un comportamento  costruttivo ai fini della ricerca di una soluzione conciliativa. Nel caso monzese il giudice “precisa altresì che per “mediazione disposta dal Giudicesi intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi al formale primo incontro – adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione”. E precisa anche che “ le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente”.  Questo orientamento, invero, è stato più volte manifestato dalla giurisprudenza non solo di prime cure, ma ci offre anche lo spunto di una riflessione più ampia e di tipo comparato.

Ad Ottobre 2021 in Danimarca è stato varato un aggiornamento dei contributi di giustizia, gli equivalenti dei nostri contributi unificati, che oltre a modificarne gli importi ne prevede il conferimento in due tranche,  versamento di una porzione di contributo ad introduzione della domanda ed un secondo versamento, quello più oneroso, in occasione dell’udienza principale,  intendendo così motivare le parti a raggiungere un accordo prima di tale udienza, prevedendo perfino un sistema di rimborso qualora le parti chiedano la cancellazione del giudizio pendente prima che l’udienza si tenga. (Articolo di Claudia S.Mathiasen – avvocato in Copenhagen)  Questo meccanismo di versamento delle spese di giustizia potrebbe essere un ottimo strumento deflattivo anche in Italia ed un incentivo nuovo e forte ad una virtuosa attitudine alla ricerca di soluzioni fra le parti al di fuori dell’aula del tribunale e più specificatamente in mediazione. Si potrebbe, infatti, ipotizzare di porre in relazione la mediazione demandata ed una previsione di restituzione del contributo unificato all’attore che rinunci al giudizio per accordo raggiunto in mediazione.

avv. Rosemary Perna – Dott.ssa Valentina Laurenzano

*D.Lg.s 28/2010 – Art. 5 comma 2-bis:  Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. 

Art. 8 comma 1: Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

 

 

 

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L’importanza della “comunicazione” nella mediazione

 

Il segreto per raggiungere un buon risultato durante una mediazione è la comunicazione tra le Parti, la quale all’interno del procedimento viene garantita e incentivata dalla figura del Mediatore. Tuttavia, comunicare diviene fondamentale anche nel momento che precede il primo incontro tra le Parti, come di recente è stato confermato in una sentenza del Tribunale Civile di Aosta (Sentenza Tribunale di Aosta  16.12.2021) . Nel caso di specie la Parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare nulla e/o annullabile una deliberazione assembleare, mentre il Condominio, parte convenuta, eccepiva l’intervenuta decadenza dal diritto di impugnazione essendo pervenuta la comunicazione di instaurazione del procedimento di mediazione – obbligatorio – oltre il termine massimo di 30 giorni, come disposto dall’art. 1137 c.c.Il Giudice, conformandosi ad un precedente orientamento della Cassazione ( Sentenza Cassazione 28.01.2019 n.2273 ),individuava nella comunicazione ex art. 5, 6 co. del d.lgs. 28/2010 il momento interruttivo del termine di decadenza di 30 giorni, sottolineando come nella fattispecie concreta la Parte attrice non avesse fornito entro tale termine la prova dell’avvenuta comunicazione alla Parte convenuta circa l’instaurazione del procedimento di mediazione, disponendo per tale motivo – e non solo – il rigetto delle pretese attoree. Tale sentenza ci permette di chiarire due punti fondamentali. Il primo è che non è il mero deposito dell’istanza di mediazione ad avere effetto interruttivo del termine di decadenza (si confronti l’orientamento difforme del Tribunale di Brescia Sentenza Tribunale Brescia 14.03.2020 ), bensì la sua comunicazione. Il secondo è che tale comunicazione, come prevista dall’art. 5, 6 co. del d.lgs. 28/2010, ben si differenzia da quella disposta dall’art. 8, 1 co. del medesimo decreto legislativo. Qest’ultima comunicazione (ex art.8) spetta di rito all’Organismo di mediazione (ferma la possibilità di esonero da parte dell’istante che voglia curare in proprio la comunicazione). La  comunicazione ex art.5 diverge dalla prima non solo per ciò che riguarda il soggetto che la effettua, ma anche per ciò che attiene il suo contenuto, potendo quest’ultima essere eseguita dalla parte istante e limitarsi nel suo contenuto alla sola informativa di avvenuto deposito istanza.

Avv. Rosemary Perna – Dott.ssa Valentina Laurenzano

Estratto dal D.Lgs. 28/2010

Art.5 comma 6 “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.”

Art.8 coma 1 “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.”