La durata di un procedimento di mediazione è fissata dal D. Lgs 28/2010, art.6, comma 1, in 3 mesi. Tale termine è derogabile dalle parti che concordemente, ravvisando l’utilità del prolungamento della procedura, chiedano al mediatore di proseguire la trattazione.
Ad un periodo di mediazione nelle diverse procedure non corrispondono pari numero di incontri. Questi ultimi possono essere un numero variabile in base alle esigenze delle parti ed all’opportunità che ravvisa il mediatore.
Il primo incontro è quello c.d. conoscitivo, della verifica della sussistenza dei presupposti per “entrare” in mediazione. A questa prima fase può seguire, in prosecuzione immediata, già nel medesimo incontro, od in altro successivo, la fase di effettiva trattazione e ricerca di possibili soluzioni alla questione oggetto della mediazione.
Vi sono casi in cui un singolo incontro è sufficiente a concludere il procedimento.
Vi sono casi che, per complessità, consapevolezza delle parti, loro collaborazione, maturità delle scelte da operare, richiedono più incontri. Sebbene non si abbia una statistica del numero di incontri per procedura, è possibile affermare che anche le procedure più complesse difficilmente richiedano più di 4 incontri. Ove si superino i 4 incontri a parere di chi scrive probabilmente vi è una difficoltà formale/burocratica di qualche aspetto esterno che incide sulla procedura o un difetto di conduzione della procedura.
La complessità del caso, ad esempio, può richiedere un Accertamento Tecnico di Mediazione (CTM), la nomina di un consulente tecnico della materia oggetto di trattazione (la stima di un bene, la relazione causa-effetto di un evento dannoso, una ricostruzione contabile…), art.8, comma 4 del D.lgs.28/2010. L’avvio di tale iter implica necessariamente l’individuazione di un congruo termine per far sì che le operazioni peritali e la stesura di una relazione del tecnico imparziale siano correttamente eseguite.
Altra ipotesi di tempistica più articolata è quella della richiesta al mediatore della formulazione di una sua Proposta Conciliativa. In questo caso si conferisce al mediatore il potere di pronunciare una ipotesi di soluzione che le parti valuteranno se accogliere o rifiutare. (Art. 11 D.Lgs.28/2010).
I dati statistici, pubblicati sul sito del Ministero di Giustizia, rilevano che i tempi medi delle procedure di mediazione risultano essere nel 2019 pari a 140 giorni. Gli stessi dati riferiscono che vi sia un trend di tempi in aumento.
In tale trend (sostanzialmente 5 mesi a fronte dei 3 previsti per legge) può essere colto un segno positivo. La mediazione viene sempre più vissuta dalle parti come un percorso utile da affrontare con serietà ed approfondimento e non come un mero passaggio obbligato da svolgere in fretta, nel minor tempo possibile, per poter poi avanzare le proprie domande in sede giudiziale.
Foto e dati statistici tratti da: https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20al%2030%20settembre%202019.pdf
Avv. Rosemary Perna