Attenzione! Delega in mediazione autenticata dal Notaio?
Il Tribunale di Salerno con sentenza del 11.03.2020 tratta la questione della presenza personale della parte in mediazione e la forma della delega sostanziale.
Con la nota sentenza n.8473 del 2019 la Corte di Cassazione sanciva la carenza di potere dell’avvocato di autentica della procura speciale di rappresentanza in mediaizone. Rimaneva in dibattito se gli Ermellini avessero così inteso che la delega alla rappresentanza sostanziale non richiedesse una particolare forma e se necessitasse o meno di un’autenticazione della firma (da parte del notaio, o altro pubblico ufficiale).
L’orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Salerno sembrerebbe dirigersi verso la necessità di un’autentica notarile. Tale giudice, infatti nella sentenza dichiara che nel caso al suo esame “si tratta di una autentica dell’avvocato, inidonea per il principio affermato dalle Sezioni Unite”.
L’invito agli avvocati è di non sottovalutare la questione e assicurarsi di dotarsi della giusta delega in mediazione adottando tutte le cautele necessarie al fine di non cadere nel rischio di una declaratoria di improcedibilità del conseguente eventuale giudizio, o meglio ancora, non gravarsi dell’onere di una rappresentanza sostanziale e sollecitare la parte assistita ad una presenza personale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
I Sezione Civile
in persona del Giudice unico, dott. Guerino IANNICELLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6045 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2018, vertente
TRA
A.F.;
rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando Bosco per procura allegata all’atto di citazione;
– opponente –
E
Condominio Viale delle G. – L. 20 – di S.;
rappresentato e difeso dall’avv. Michele Rotondo per procura allegata alla comparsa di risposta;
– opposto –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
A.F. proponeva opposizione al decreto n. 1225/2018 del 30.4.2018, con il quale il Tribunale di Salerno gli ingiungeva il pagamento della somma di Euro 6.902,99 in favore del Condominio Viale delle G. – L. 20 – di S., oltre interessi legali e rimborso delle spese del procedimento monitorio, per contributi condominiali straordinari. Proponeva, altresì, domande riconvenzionali per la condanna del Condominio alla ripetizione di quanto versato per il decreto ingiuntivo e al pagamento dell’indennità di accesso al fondo, ex art. 843 c.c.
Il Condominio Viale delle G. – L. 20 – di S., costituitosi, replicava.
Concesso il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia in materia di condominio, all’udienza del 14.3.2019 il difensore di parte opposta eccepiva l’improcedibilità dell’opposizione per assenza personale della parte alla data fissata per l’esperimento della mediazione obbligatoria, reiterandola all’udienza del 4.7.2019. Indi la causa veniva rimessa in decisione sull’eccezione di improcedibilità, potendo definire il giudizio.
L’art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, inserito dall’art. 84 comma 1 lett. b) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dispone che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo e che tale esperimento obbligatorio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (comma 1).
Dal verbale prodotto si desume che al primo incontro del 29.11.2018 era presente, per parte opponente, “l’avv. Ferdinando Bosco in rappresentanza del Sig. F.A., parte istante”. Non risulta alcuna procura speciale rilasciata per la mediazione da parte dell’opponente, assente all’incontro.
Le questioni da porre consistono, perciò, nello stabilire se la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell’azione proposta, o se la stessa possa, e in che modo, farsi sostituire.
Precisamente su queste questioni si è soffermata la Suprema Corte, che ha affermato i seguenti principi di diritto: – nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; – nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. Su quest’ultimo punto la Corte ha chiarito che “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto …. Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale … che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (Cass., 7.3.2019 n. 8473).
Nel caso di specie, manca una procura speciale sostanziale validamente autenticata che conferisca al procuratore dell’opponente il potere di disporre rispetto alla res controversa. La parte ha allegato, alla memoria depositata in data 14.5.2019, una procura speciale autenticata dal medesimo difensore, recante la data del 9.11.2018, ma si tratta di una autentica dell’avvocato, inidonea per il principio affermato dalle Sezioni Unite. Di qui la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità dell’opposizione per invalidità della mediazione proposta entro il termine assegnato, trattandosi di onere da ritenersi a carico dell’opponente, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, dopo la rimessione della questione alle Sezioni Unite con ordinanza del 12.7.2019 n. 18741 (Cass., ord. 16.9.2019 n. 23003, secondo cui in caso di mancato esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione sarà l’azione proposta sotto forma di opposizione a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità). La definizione del giudizio di opposizione con sentenza di improcedibilità comporta l’acquisto dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 653 c.p.c. (Cass., 3.12.2015 n. 24629). L’improcedibilità dell’opposizione si estende alle domande riconvenzionali proposte dall’opponente.
Ricorre una delle ipotesi per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, prevista dall’art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13 comma 1 del D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (novità della questione trattata), dal momento che la pronuncia delle Sezioni Unite è successiva all’incontro presso l’organismo di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 7095/2018, così provvede:
1. dichiara l’improcedibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1225/2018 del 30.4.2018 proposta da A.F. e, per l’effetto, ne dispone l’esecutorietà ex art. 653 comma 1 c.p.c., nonché l’improcedibilità delle domande riconvenzionali;
2. compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 10 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria il 11 marzo 2020.