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Corso di Aggiornamento in materia condominiale **** 08 – 12 – 15 Ottobre 2026

 

IV Edizione

Sono lieta di annunciare la nuova edizione del corso a mia organizzazione insieme ai colleghi Avv. Katia De Nicola e Avv. Alessandro Ferraro con i quali condividiamo percorsi professionali simili e con i quali abbiamo inteso condividere prima di tutto una occasione di auto formazione ed incontro tra colleghi che si misurano con gli stessi temi per una crescita comune e di reciproco sostegno. Ringrazio anche ADR Intesa, Organismo di mediazione, che sostiene la mia iniziativa e dà spazio ai miei progetti.

 

 

08 , 12 e 15  Ottobre 2026

Dalle 14:00 alle 19:00

15 ore

Presso la sede di ADR Intesa – Roma San Paolo

Via Tiberio Imperatore, 5 – Roma

Valido per l’aggiornamento annuale Amministratori di Condominio

DM 140/2014

e richiesti Crediti Formativi COA Roma

Programma

Giovedì 08 Ottobre

L’amministrazione condominiale nel suo ruolo gestorio di contabilità e relazione con condomini e fornitori.

ore 14:00

Introduzione e presentazione

Avv. Rosemary Perna, Avv. Katia De Nicola, avv. Alessandro Ferraro

14:30 – 16:00 Dott.ssa Laura Scigliano

Bilanci e scritture contabili condominiali, elementi essenziali, formazione delle scritture contabili. 

Revisione contabile. 

Software di gestione contabile.

16:00 – 18:30 Avv. Rosemary Perna

Conflitti in ambito condominiale: tra amministratore e condomini, tra condomini e altri condomini; 

Conflitti tra condominio e terzi, Esempi e modalità comunicative; Strumenti di risoluzione. 

Simulazione di mediazione delle diverse tipologie soggettive di conflitto in ambito condominiale. 

Spunti dalla sentenza di Cassazione su cessazione mandato dell’amministratore, aspettativa restituzione anticipazioni e diritto al compenso.

18:30 – 19:00 Avv. Eleonora Lo Coco

Appalto e Portierato, tipologie contrattuali e responsabilità del condominio committente.

Lunedì 12 Ottobre

Ancora sulla gestione dei conflitti.

Della proprietà condominiale: diritti reali e regolamento di condominio.

14:00 – 15:00 Dott. Massimiliano Ferrari (on line)

Il metodo Medianos per la gestione dei conflitti condominiali.

15:00 – 17:00 Avv. Katia De Nicola

I diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia: parti comuni e loro gestione, individuazione e interferenze. 

Ruolo dell’amministratore.

18:00 – 19:00 Avv. Carla Melani

La differenza tra divisione e scioglimento in condominio, Usucapione delle parti comuni in condominio, I limiti stabiliti nel regolamento devono essere precisi e delineati.

Giovedì 15 Ottobre

L’amministrazione condominiale nella gestione delle questioni tecniche.

14:00 – 16:00 Avv. Alessandro Ferraro

L’amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore con riguardo agli aspetti di carattere tecnico, peculiarità dell’amministratore di nomina giudiziale.

16:00 – 18:00 Ing. Paolo Ippoliti

La sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica

della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;

La normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche.

18:00 – 19:00 – conclusioni generali e quiz di feedback partecipanti (necessario per i crediti ed

attestato di partecipazione).

Info e iscrizioni: rosemaryperna.avvocato@gmail.com

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IL CONFLITTO – 1

Il conflitto e la sua gestione nella relazione umana – Parte 1

La parola conflitto deriva dal latino con il significato di urto, scontro, contesa rimessa alla sorte delle armi, guerra. Il richiamo all’urto implica che il conflitto si determini in un rapporto duale: si confligge in due entità, diversamente non esisterebbe la collisione. Al tempo degli antichi romani l’accezione era strettamente legata ad una delle attività prevalenti di quella società, la guerra, ed al gruppo sociale che ricopriva un ruolo importante per l’espansione e la realizzazione stessa del popolo romano, l’esercito. Oggi, invece, si tende a distinguere riconducendo la guerra ad una attività estrinseca anche con impiego di armi e ponendo il conflitto ad un alveo più ampio e caratterizzato di diverse connotazioni. L’avvento della psicologia ha consentito l’elaborazione di un concetto complesso e multiforme: si parla di conflitto intrapsichico od interiore e di conflitto sociale o intrapersonale.

Di seguito Parte 1

puoi proseguire la lettura della Parte 2

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Impegnarsi per riconciliarsi: l’impresa potrebbe valere la spesa.

Il legislatore, agli esordi della mediazione civile (2010), al fine di far conoscere all’utenza  il nuovo istituto, aveva calcolato la possibilità di offrire  ai partecipanti di sedersi al tavolo del dialogo “senza impegno” per far loro ascoltare in cosa consistesse la procedura alla quale fossero stati invitati  e solo in una seconda fase,  ascoltate le informazioni pronunciate dal mediatore, esercitare la scelta di partecipare attivamente alla ricerca di una soluzione della lite in corso. *

Il D.lgs.28/2010 come integrato nel 2013 dispone che al fine di soddisfare la condizione di procedibilità non è necessario che le Parti trovino un accordo conciliativo, è sufficiente presentarsi al primo incontro dinanzi al mediatore. Ciò ha aperto il tema interpretativo circa l’effettività del tentativo di mediazione.

È sufficiente il mero incontro tra le Parti per considerare soddisfatte le finalità del tentativo di conciliazione?

Oggi la mediazione civile, trascorsi oltre 10 anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, è parte integrante del sistema di giustizia italiano. Sia gli operatori del diritto che i cittadini hanno avuto modo di sperimentarne l’utilizzo e gli scopi raggiungibili. Pertanto  il ruolo della c.d. fase informativa della procedura ha assunto connotati  interpretativi che  nel tempo si sono modificati o meglio definiti. Il Tribunale di Monza ce ne offre un esempio. Trib. Monza – Ordinanza del 5.02.2021 .

Il superamento della condizione di procedibilità a tenore di norma si ottiene mediante la partecipazione al primo incontro anche se si conclude senza accordo*. Tuttavia, soprattutto in circostanze in cui sia il giudice a demandare in mediazione la causa pendente, non può più essere ritenuto sufficiente affrontare la sola  fase informativa che caratterizza la parte iniziale del primo incontro. Ormai è comunemente noto il funzionamento della procedura della mediazione. Pertanto lo sforzo che viene richiesto alle parti è quello di lasciare spazio allo svolgimento della procedura stessa, che si compia in uno o più incontri.

Il tentativo di mediazione, per raggiungere il suo obiettivo principale, deve essere effettivo, con ciò intendendo che le Parti non solo debbano presentarsi al primo incontro, ma anche assumere un comportamento  costruttivo ai fini della ricerca di una soluzione conciliativa. Nel caso monzese il giudice “precisa altresì che per “mediazione disposta dal Giudicesi intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi al formale primo incontro – adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione”. E precisa anche che “ le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente”.  Questo orientamento, invero, è stato più volte manifestato dalla giurisprudenza non solo di prime cure, ma ci offre anche lo spunto di una riflessione più ampia e di tipo comparato.

Ad Ottobre 2021 in Danimarca è stato varato un aggiornamento dei contributi di giustizia, gli equivalenti dei nostri contributi unificati, che oltre a modificarne gli importi ne prevede il conferimento in due tranche,  versamento di una porzione di contributo ad introduzione della domanda ed un secondo versamento, quello più oneroso, in occasione dell’udienza principale,  intendendo così motivare le parti a raggiungere un accordo prima di tale udienza, prevedendo perfino un sistema di rimborso qualora le parti chiedano la cancellazione del giudizio pendente prima che l’udienza si tenga. (Articolo di Claudia S.Mathiasen – avvocato in Copenhagen)  Questo meccanismo di versamento delle spese di giustizia potrebbe essere un ottimo strumento deflattivo anche in Italia ed un incentivo nuovo e forte ad una virtuosa attitudine alla ricerca di soluzioni fra le parti al di fuori dell’aula del tribunale e più specificatamente in mediazione. Si potrebbe, infatti, ipotizzare di porre in relazione la mediazione demandata ed una previsione di restituzione del contributo unificato all’attore che rinunci al giudizio per accordo raggiunto in mediazione.

avv. Rosemary Perna – Dott.ssa Valentina Laurenzano

*D.Lg.s 28/2010 – Art. 5 comma 2-bis:  Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. 

Art. 8 comma 1: Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.