Categorie
News

Sentenze di Improcedibilità per mancata mediazione civile – Corte di Appello di Napoli

3 recenti sentenze (Febbraio 2022) della Corte d’Appello di Napoli segnano un’impronta ben marcata con riguardo alla verifica che i giudici debbano compiere sulla sussistenza della condizione di procedibilità dell’azione in ipotesi di  tentativo di mediazione obbligatorio.

Le tre sentenze , sebbene riguardanti casi diversi e ciascuno con proprie specifiche, tracciano un filo conduttore comune che è quello di una verifica stringente di quanto effettivamente avvenuto in sede di mediazione attraverso un’attenta analisi del contenuto del verbale di mediazione prodotto in giudizio financo alle relative presunzioni che se ne possono trarre.

A mio parere una verifica fin troppo stringente, ma certamente in aderenza con il tenore letterale del D. Lgs 28/2010, tesi forse avente anche  un intento di voler tracciare delle linee guida comportamentali circa il primo incontro di mediazione, non solo per le parti e per i rispettivi legali, ma anche per il mediatore.

Tra gli aspetti più rilevanti della disamina che ha condotto il giudicante a riscontrare l’improcedibilità dell’azione:

–       Partecipazione personale (da preferire sempre) o tipologia della procura (viene ribadito che non è sufficiente la procura alle liti);

–       In caso di mediazione demandata dal giudice espletamento della procedura nel termine di avvio da intendersi sì ordinatorio, ma ove il termine non rispettato deve comunque consentire lo svolgimento della procedura entro il termine utile dell’udienza successiva fissata dal giudice per la verifica della condizione di procedibilità (si veda anche Cass. 40035 /2021) .

– Sanzione di improcedibilità della domanda per l’appellante e sanzione pecuniaria per l’appellato in caso di negligenza nell’avvio e nell’adesione alla mediazione.

–       Caratteristiche del verbale di mediazione e importanza dell’evidenza sia delle procure rilasciate dalle parti che della modalità/indirizzo di consegna della convocazione.

Quest’ultimo punto è un nuovo interessante tema che emerge in quanto pone una questione di responsabilità per il mediatore ed il grado di accuratezza e specificità che lo stesso è chiamato a realizzare nella redazione del verbale.

App. Napoli sent.360-31.01.2022-mancata-partecipaz-personale

App. Napoli sent.420-02.02.2022-improcedibilita.mancata.mediazione

App. Napoli sent.421-02.02.2022.assenza.procura

Sostienimi avviando le mediazioni dei Tuoi clienti affidandoTi a me ed al mio staff

 

Categorie
News

Impegnarsi per riconciliarsi: l’impresa potrebbe valere la spesa.

Il legislatore, agli esordi della mediazione civile (2010), al fine di far conoscere all’utenza  il nuovo istituto, aveva calcolato la possibilità di offrire  ai partecipanti di sedersi al tavolo del dialogo “senza impegno” per far loro ascoltare in cosa consistesse la procedura alla quale fossero stati invitati  e solo in una seconda fase,  ascoltate le informazioni pronunciate dal mediatore, esercitare la scelta di partecipare attivamente alla ricerca di una soluzione della lite in corso. *

Il D.lgs.28/2010 come integrato nel 2013 dispone che al fine di soddisfare la condizione di procedibilità non è necessario che le Parti trovino un accordo conciliativo, è sufficiente presentarsi al primo incontro dinanzi al mediatore. Ciò ha aperto il tema interpretativo circa l’effettività del tentativo di mediazione.

È sufficiente il mero incontro tra le Parti per considerare soddisfatte le finalità del tentativo di conciliazione?

Oggi la mediazione civile, trascorsi oltre 10 anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, è parte integrante del sistema di giustizia italiano. Sia gli operatori del diritto che i cittadini hanno avuto modo di sperimentarne l’utilizzo e gli scopi raggiungibili. Pertanto  il ruolo della c.d. fase informativa della procedura ha assunto connotati  interpretativi che  nel tempo si sono modificati o meglio definiti. Il Tribunale di Monza ce ne offre un esempio. Trib. Monza – Ordinanza del 5.02.2021 .

Il superamento della condizione di procedibilità a tenore di norma si ottiene mediante la partecipazione al primo incontro anche se si conclude senza accordo*. Tuttavia, soprattutto in circostanze in cui sia il giudice a demandare in mediazione la causa pendente, non può più essere ritenuto sufficiente affrontare la sola  fase informativa che caratterizza la parte iniziale del primo incontro. Ormai è comunemente noto il funzionamento della procedura della mediazione. Pertanto lo sforzo che viene richiesto alle parti è quello di lasciare spazio allo svolgimento della procedura stessa, che si compia in uno o più incontri.

Il tentativo di mediazione, per raggiungere il suo obiettivo principale, deve essere effettivo, con ciò intendendo che le Parti non solo debbano presentarsi al primo incontro, ma anche assumere un comportamento  costruttivo ai fini della ricerca di una soluzione conciliativa. Nel caso monzese il giudice “precisa altresì che per “mediazione disposta dal Giudicesi intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi al formale primo incontro – adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione”. E precisa anche che “ le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente”.  Questo orientamento, invero, è stato più volte manifestato dalla giurisprudenza non solo di prime cure, ma ci offre anche lo spunto di una riflessione più ampia e di tipo comparato.

Ad Ottobre 2021 in Danimarca è stato varato un aggiornamento dei contributi di giustizia, gli equivalenti dei nostri contributi unificati, che oltre a modificarne gli importi ne prevede il conferimento in due tranche,  versamento di una porzione di contributo ad introduzione della domanda ed un secondo versamento, quello più oneroso, in occasione dell’udienza principale,  intendendo così motivare le parti a raggiungere un accordo prima di tale udienza, prevedendo perfino un sistema di rimborso qualora le parti chiedano la cancellazione del giudizio pendente prima che l’udienza si tenga. (Articolo di Claudia S.Mathiasen – avvocato in Copenhagen)  Questo meccanismo di versamento delle spese di giustizia potrebbe essere un ottimo strumento deflattivo anche in Italia ed un incentivo nuovo e forte ad una virtuosa attitudine alla ricerca di soluzioni fra le parti al di fuori dell’aula del tribunale e più specificatamente in mediazione. Si potrebbe, infatti, ipotizzare di porre in relazione la mediazione demandata ed una previsione di restituzione del contributo unificato all’attore che rinunci al giudizio per accordo raggiunto in mediazione.

avv. Rosemary Perna – Dott.ssa Valentina Laurenzano

*D.Lg.s 28/2010 – Art. 5 comma 2-bis:  Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. 

Art. 8 comma 1: Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

 

 

 

Categorie
News

Tentativo di mediazione

E’ proponibile in qualsiasi materia e per qualsiasi controversia.

è OBBLIGATORIO per accedere al processo ordinario
• Condominio
• Diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione ecc..)
• Successioni ereditarie
• Divisione
• Locazione
• Comodato d’uso
• Affitto di azienda
• Patti di famiglia
• Contratti assicurativi
• Contratti bancari e finanziari
• Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
Fonte: D.lgs 28/2010 come modificato dal D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013

Come funziona la Mediazione
Il luogo
• un campo neutro ove incontrarsi.
Il mediatore
• un facilitatore della comunicazione fra le parti, con esperienza e formazione nelle dinamiche interpersonali e preparato tecnicamente nella materia oggetto della controversia.

Le parti
• I contendenti, con i loro avvocati, che necessitano di un osservatore imparziale ed una guida efficace per tracciare un percorso di comune soddisfazione lasciando in disparte il contrasto per focalizzare unicamente sul proprio interesse.
L’accordo
• Il punto d’approdo di mutua soddisfazione, raggiunto in riservatezza, rapidità ed economicità. •In Mediazione non vi sono rischi perché non vi sono vincitori e vinti, solo opportunità. In caso di mancato accordo ci si può sempre rivolgere al giudice.

CONVENIENZA FISCALE
Convenienza Fiscale della Mediazione
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.
Art.17 d.lgs.28/2010

Categorie
News

Infiltrazioni provenienti da quell’elemento di tubazione speciale comunemente chiamato BRAGA: spese a carico dell’utente privato.

Con sentenza del 2018 la Suprema Corte ha ribadito chiaramente  quanto in altre occasioni ha avuto modo di esplicitare: la rottura della braga implica l’intervento del privato, singolo condomino, a servizio del quale essa è posta e allo stesso spetta risarcire il condomino sottostante eventualmente danneggiato.

La Cass. Sent. N. 1027/2018 offre una definizione della braga, cioè l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale e riporta: “mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.”

Categorie
News

Delega in mediazione

La Cassazione, con sent. N.18068 del 5.07.19 indica chiaramente e concisamente che la procura alle liti è inidonea ai fini della presenza in mediazione. La parte che intende partecipare alla mediazione affinché sia validamente presente per delega deve rilasciare apposito documento di conferimento poteri di rappresentanza sostanziale a nulla rilevando in sede di Mediazione la procura alle liti. Se al tavolo della mediazione si presenta solo l’avvocato munito di procura alle liti si ha la parte come non comparsa e non si realizza la condizione di procedibilità.
A commento evidenzio profili di responsabilità dell’avvocato che al cliente propone o accetta di partecipare in sua vece senza i dovuti poteri, contribuendo così egli alla conseguente improcedibilità.

La Cass. Sent. N. 1027/2018 offre una definizione della braga, cioè l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale e riporta: “mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.”

 

 

Infiltrazioni provenienti da quell’elemento di tubazione speciale comunemente chiamato BRAGA: spese a carico dell’utente privato. (13-2-19)
Con sentenza del 2018 la Suprema Corte ha ribadito chiaramente quanto in altre occasioni ha avuto modo di esplicitare: la rottura della braga implica l’intervento del privato, singolo condomino, a servizio del quale essa è posta e allo stesso spetta risarcire il condomino sottostante eventualmente danneggiato.

Categorie
News

Un monito alle strutture sanitarie che non compiono in mediazione: il tribunale di Verona sanziona!

Estratto della sent. del 21.05.2019 Trib. Verona:
“…La convenuta, seppur ritualmente intimata, non è comparsa all’ udienza del 12.1.16 dinanzi all’ Organismo veronese di mediazione forense adito da parte attrice per il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del Dlgs 28/10.
A giustificazione della mancata comparizione la convenuta ha addotto il fatto che, essendo stata informata dell’ iniziativa dell’ attore solo nel dicembre 2015, non aveva avuto il tempo necessario per procedere all’ istruttoria interna in merito ai fatti avvenuti, sicché il tentativo di mediazione sarebbe risultato senz’ altro inutile e , quindi, la stessa ha per tale ragione preferito non parteciparvi.
In proposito va osservato che l’ impedimento che rileva ai sensi dell’ art, 8, c. 4bis Dlgs 28/10 è esclusivamente quello alla materiale partecipazione al primo incontro dinanzi al mediatore. Pertanto, per andare esente dall’ applicazione della sanzione prevista da della norma, la parte deve allegare e comprovare la sussistenza di un impedimento oggettivo alla sua comparizione dinanzi al mediatore, non rilevando a tal fine giustificazioni attinenti al diverso profilo relativo alla ritenuta utilità o meno del tentativo di mediazione.
La giustificazione addotta dalla Azienda convenuta, quindi, non è certo idonea a giustificare la sua mancata comparizione dinanzi al mediatore, sicché a carico della stessa va applicata la sanzione di cui alla norma sopra citata. La condotta dei sanitari accertata all’ esito del presente giudizio integra astrattamente ipotesi di reato (lesioni colpose ) , del che può darsi atto nel dispositivo ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 59, comma 1, lett d) DPR 131/86, come da richiesta di parte attrice…. PQM ….visto l’ art. 8, 4bis Dlsg 28/10 condanna parte convenuta al pagamento a favore dell’ Erario dell’ importo di euro 759, 00, pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio;…»