Estratto della sent. del 21.05.2019 Trib. Verona:
“…La convenuta, seppur ritualmente intimata, non è comparsa all’ udienza del 12.1.16 dinanzi all’ Organismo veronese di mediazione forense adito da parte attrice per il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del Dlgs 28/10.
A giustificazione della mancata comparizione la convenuta ha addotto il fatto che, essendo stata informata dell’ iniziativa dell’ attore solo nel dicembre 2015, non aveva avuto il tempo necessario per procedere all’ istruttoria interna in merito ai fatti avvenuti, sicché il tentativo di mediazione sarebbe risultato senz’ altro inutile e , quindi, la stessa ha per tale ragione preferito non parteciparvi.
In proposito va osservato che l’ impedimento che rileva ai sensi dell’ art, 8, c. 4bis Dlgs 28/10 è esclusivamente quello alla materiale partecipazione al primo incontro dinanzi al mediatore. Pertanto, per andare esente dall’ applicazione della sanzione prevista da della norma, la parte deve allegare e comprovare la sussistenza di un impedimento oggettivo alla sua comparizione dinanzi al mediatore, non rilevando a tal fine giustificazioni attinenti al diverso profilo relativo alla ritenuta utilità o meno del tentativo di mediazione.
La giustificazione addotta dalla Azienda convenuta, quindi, non è certo idonea a giustificare la sua mancata comparizione dinanzi al mediatore, sicché a carico della stessa va applicata la sanzione di cui alla norma sopra citata. La condotta dei sanitari accertata all’ esito del presente giudizio integra astrattamente ipotesi di reato (lesioni colpose ) , del che può darsi atto nel dispositivo ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 59, comma 1, lett d) DPR 131/86, come da richiesta di parte attrice…. PQM ….visto l’ art. 8, 4bis Dlsg 28/10 condanna parte convenuta al pagamento a favore dell’ Erario dell’ importo di euro 759, 00, pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio;…»