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Tentativo di mediazione

E’ proponibile in qualsiasi materia e per qualsiasi controversia.

è OBBLIGATORIO per accedere al processo ordinario
• Condominio
• Diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione ecc..)
• Successioni ereditarie
• Divisione
• Locazione
• Comodato d’uso
• Affitto di azienda
• Patti di famiglia
• Contratti assicurativi
• Contratti bancari e finanziari
• Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
Fonte: D.lgs 28/2010 come modificato dal D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013

Come funziona la Mediazione
Il luogo
• un campo neutro ove incontrarsi.
Il mediatore
• un facilitatore della comunicazione fra le parti, con esperienza e formazione nelle dinamiche interpersonali e preparato tecnicamente nella materia oggetto della controversia.

Le parti
• I contendenti, con i loro avvocati, che necessitano di un osservatore imparziale ed una guida efficace per tracciare un percorso di comune soddisfazione lasciando in disparte il contrasto per focalizzare unicamente sul proprio interesse.
L’accordo
• Il punto d’approdo di mutua soddisfazione, raggiunto in riservatezza, rapidità ed economicità. •In Mediazione non vi sono rischi perché non vi sono vincitori e vinti, solo opportunità. In caso di mancato accordo ci si può sempre rivolgere al giudice.

CONVENIENZA FISCALE
Convenienza Fiscale della Mediazione
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.
Art.17 d.lgs.28/2010

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Mediazione familiare

Per Mediazione Familiare si intende un processo collaborativo di soluzione dei conflitti della coppia, nei casi in cui il rapporto sia in crisi, stia finendo o sia finito.
Le parti (coniugi, conviventi, ecc..) sono ascoltate ed assistite da un soggetto terzo imparziale, il Mediatore, per essere facilitati nella comunicazione l’una con l’altra e trovare una soluzione accettabile per entrambi relativa alle questioni familiari emerse ed alla riorganizzazione della relazione e la gestione dei figli, anche dopo l’eventuale separazione.
Il mediatore agendo da facilitatore della comunicazione tra le parti le aiuta a raggiungere un obiettivo concreto che è la riorganizzazione delle relazioni, ciò anche a seguito della separazione o del divorzio.

Il percorso di mediazione familiare abitualmente si articola in un primo incontro conoscitivo e successivi incontri di ascolto ed esplorazione di una nuova modalità relazionale e soluzioni delle questioni emerse.

La Mediazione Familiare non deve essere confusa con la terapia psicologica di coppia. Con la prima si lavora sugli aspetti di stabilizzazione e gestione di nuovi assetti che la coppia intende darsi (per es. la gestione dei figli serena in caso di separazione), con la seconda si lavora sulle dinamiche psicologiche individuali e reciproche secondo un percorso terapeutico vero e proprio.

Attualmente in Italia la Mediazione Familiare rientra nell’ambito applicativo della Legge n.4/2013 contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi.
La Mediazione si afferma in un primo momento nell’ambito giudiziario minorile per effetto del D.P.R 448/1988 che, pur non facendo cenno al termine di “mediazione”, prevede che il giudice ha la facoltà di impartire al minore, sottoposto alla messa alla prova, “prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa”.

Tra gli altri interventi legislativi è possibile indicare la legge 5 Agosto 2001, n.154 contenente “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” che ha introdotto il titolo IX bis, libro I del codice civile ed il capo V bis , titolo II, libro IV del codice di procedura civile recanti la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. In particolare, significativo è l’art 342 ter cc che in merito al contenuto del provvedimento giudiziale, prevede che “il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un Centro di Mediazione Familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati”.
La legge 14 febbraio 2006, n.54 (Separazione genitori e affidamento condiviso dei figli) inoltre dispone che “il giudice qualora ne ravvisi l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337 ter cc per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”. In ragione della legge 54/2006 la predetta disposizione è applicabile a tutti i casi di dissoluzione della coppia genitoriale e dunque anche in casi di divorzio e di invalidità matrimoniale, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Il legislatore italiano, prendendo spunto dalla procedura partecipativa entrata in vigore in Francia e ispirata al diritto collaborativo nordamericano, ha introdotto, con la legge n. 162/2014, l’istituto della negoziazione assistita da uno o più avvocati per parte e incentivato il ricorso all’arbitrato forense, allo scopo di deflazionare il carico giudiziario, favorendo la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili. La negoziazione assistita è facoltativa nel contenzioso familiare. Infatti la Legge n.162/2014 dispone che “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale della separazione personale, scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.” L’art 6 dispone altresì che “Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la Mediazione Familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”.

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Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Mediazione Civile – Sezioni Unite della Cassazione

Con sentenza delle Sezioni Unite la Corte di Cassazione si pone uniformità sulla questione di condizione di procedibilità e onere di avvio tentativo obbligatorio di mediazione nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo.
La questione in esame nasce da un caso di ottenimentoo da parte di una banca del decreto ingiuntivo per il recupero di un credito.
L’ingiunto (opponente) proponeva opposizione lamentando tassi usurari.
Il giudice dell’opposizione alla prima udienza rinviava in mediazione ai fini della procedibilità del giudizio di opposizione. Nessuna delle due parti avviava il tentativo richiesto.
Il giudice dichiarava, quindi, l’improcedibilità del giudizio e, uniformandosi all’orientamento espresso dalla terza sezione dell Cassazione nel 2015 (sent. n.24629) dichiarava irrevocabile il decreto ingiuntivo emesso.
La parte opponente proponeva appello ma anche in questa sede il giudice del gravame aderiva allo stesso orientamento.
Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Mediaizone Civile – Sezioni Unite della Cassazione (28 settembre 2020)
Parte opponente proponeva, quindi ricorso alla Suprema Corte per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per avere identificato nell’opponente la parte tenuta ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
La tesi seguita dalla sentenza n. 24629 del 2015 trova il proprio fondamento nell’affermazione secondo cui, poiché è l’opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione, è su di lui che deve gravare l’onere di avviare la procedura di mediazione.
D’altro canto, però, è sostenibile anche l’altra tesi, che ha dalla sua il fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto opposto ad essere l’attore in senso sostanziale; e con la proposizione dell’opposizione il giudizio torna ad essere un normale giudizio di cognizione.
“Ritengono queste Sezioni Unite che l’orientamento inaugurato dalla più volte citata sentenza n. 24629 del 2015 non possa essere confermato e che il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto. Sarà il creditore a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione
Deve essere enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto:
«Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».”
E’ il creditore (opposto) a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione.

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Italy – Coronavirus doesn’t stop real estate market

Little contraction of prices allows great investment in Italy. Do not get entrapped in fake promises of 1 euro house in Italy or 1 dollar house in Italy. It is certainly possible to make great bargains but you need to know what you buy and where you are buying. In little villages of Italian country-side you can actually buy at real small price old properties from heirs transferred in town of passed away relatives who have no interest of keep property even in villages reach of history and traditions. So you can get the opportunity to renovate a property at the most up-to-date style and technology keeping the traditional or stone-style external to create your little charming nest. Also It is good time to realize your dream of buying a little escape home in Rome, never ending charming city of art and archeology.
In any case it is important to know:
– what would happen in case of re-selling by knowing what the market trend of the area is;
– juridical status of the selling property.

For such reasons a legal advise is suggested. You can contact me at  rosemaryperna.avvocato@gmail.com

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Real Estate in Italy
Americans can buy home in Italy

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Americans can buy home in Italy

Italy and the United States have a reciprocity treaty stating that Americans can buy property in Italy and Italians can buy property in America. (see below Visa, temporary and permanent residency)
If you are conducting a real estate transaction in Italy it is essential you have a legal and valid contract to protect you, the property, and the transaction. The contract sets forth the rights and obligations of the buyer and the seller. Once the contract is finalized, the buyer and seller are both legally bound by its terms. It can be detrimental to either party if they did not understand all of the terms or if the terms are not what they intended before signing. This is why it is so important to have an experienced real estate attorney to review any real estate contract before you sign.
A real estate attorney is able to draft or review a contract for a real estate transaction. Even if you are working with a real estate broker or agent, it is still important to have an attorney review the contract. He or she is able to make sure your legal rights are protected and that you understand the terms of the contract.
Remember! a realtor is not legally allowed to give legal advice and cannot represent your legal rights. It is very important to know that in Italy the realtor is actually a mediator, a third neutral party, whose role is not to look after interest of either selling or buying party.

About me – Avv. Rosemary Perna
I opened my law firm in 2003 and have been practicing law since 2003. My early career included comprehensive professional training in a legal and notary firm prior to achieving a law degree and being granted the title of barrister.

Over the last 17 years of practicing law I have gained expertise in:
• Real Estate and related contracts
• Condominium Law Procurement Contracts
• Debt Collection
My approach as legal counsel is that of a partner and problem solver for my clients—focusing on their goals. I am a passionate, dedicated and practical advocate for my clients. I have always approached client matters by doing a comprehensive cost/benefit analysis around judicial versus non-judicial solutions.
I am a strong advocate for ADR (Alternative Dispute Resolution) and since 2016 I have been a certified and actively practicing Civil and Commercial Mediator.
I have a long track record of working with international clients. Care, attention and reliability is the cornerstone of successful communication especially for foreign clients who require distance consultations. I am fluent in English and offer U.S. clients:
• legal assistance and consulting in real estate purchase in Italy,
• power of attorney in real estate purchase in Italy,
• excellent responsiveness and flexible communication via phone/text, video conference and email.

Contact me at rosemaryperna.avvocato@gmail.com

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Tentativo di mediazione civile obbligatorio o volontario?

Tentativo di Mediazione Civile Obbligatorio o Volontario? Un dibattito sempre acceso che si accentua in tempi di crisi della organizzazione della giustizia come in questi giorni di tribunali fermi per coronavirus.
La mia esperienza di mediatore mi insegna che una mediazione può essere praticata solo con il giusto animo dei partecipanti. Le parti giungono ad una collaborazione solo se consapevoli di poter affermare il proprio interesse.
L’utilità dell’obbligatorietà è data esclusivamente dal fatto di creare “forzatamente” una opportunità sconosciuta agli utenti e agli operatori legali per mancanza di cultura conciliativa. Oggi, a 10 anni dalla sua introduzione, la mediazione è più nota. Tuttavia mi rincresce constatare che poche iniziative, anche collettivamente fra organismi di mediazione, siano state assunte in questi anni per la diffusione di una cultura di mediazione. Il Ministero di Giustizia è stato totalmente silente. Gli Ordini degli Avvocati poco hanno fatto per la formazione di avvocati esperti in assistenza in mediazione.
Parlare oggi tout court di introdurre obbligatorietà in tutte le materie quale strumento di deflazione della giustizia ordinaria rimasta ferma per due mesi (e chissà quanto ancora occorrerà per un ritorno alla normalità) per l’emergenza sanitaria da Covid-19 mi sembra una impostazione che ricalchi precedenti scelte, ma in tempi ormai mutati.

Meglio investire su Cultura della Mediazione e indurre le parti ad una scelta consapevole, scoraggiando e sanzionando di contro i comportamenti scorretti spesso praticati dalle parti in mediazione a meri fini dilatori e da taluni avvocati che strumentalizzano la procedura con richiesta di discutibili rinvii, richiami a norme c.p.c. o si atteggiano a difensori in una sede ove all’avvocato è richiesto di svolgere ruolo di assistente. Corre, poi, la necessità di rendere praticata la mediazione nei settori ove l’obbligatorietà già vige, contratti assicurativi e bancari, responsabilità sanitaria. Cosa si è fatto e si fa per scardinare un rifiuto di partecipazione di intere categorie? un vero cartello contro una legge dello Stato. In conclusione sarebbe sufficiente ingenerare buone pratiche e buoni risultati rispetto a quanto già è previsto senza generalizzazioni forzose. Riprova del ragionamento esposto lo è la percentuale elevatissima di procedure volontarie che si concludono positivamente.
In tempi di coronavirus la mediazione dovrebbe essere sempre più per le parti in lite un faro, una opportunità da cogliere, non perché sia l’ordinamento a dirlo, ma perché è d’avvero una risorsa in in termini di soluzioni e velocità.
Il verbale di Conciliazione è un Titolo Esecutivo al pari di una Sentenza.

Il giusto mediatore civile è quella risorsa in più su cui contare, sceglimi. www.rosemaryperna.it

Vedi anche
https://www.vagliomagazine.it/la-mediazione-civile-e-commerciale-limportanza-della-connotazione-commerciale-della-mediazione/

Leggi altri articoli correlati:
https://www.rosemaryperna.it/2019/11/14/tentativo-di-mediazione-e-proponibile-in-qualsiasi-materia-e-per-qualsiasi-controversia/

https://www.rosemaryperna.it/2020/02/24/tempi-medi-di-mediazione/

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Civil and commercial mediation in Italy

Mediation for English Speakers in Italy
Mediate, do not litigate

The procedure of Mediation in Italy is informal and out-of-court way to settle disputes ruled by law Decreto Legislativo 28/2010
PROCEDURE
First Step: Fill in and deposit the Form of Request of procedure; Invitation to Mediation Meting from the Mediation Centre; Fill in and deposit che Accession Form.
Second Step:Meeting – Parties are invited by the mediator to tell their reasons and requests. Mediator listens to parties, in joint or separate sessions and helps to find out each party interests and how they can match.
Third Step: finding terms of an agreement.
REPORT AND AGREEMENT
The closing consists in a report file which mentions that an agreement “has been reached” or “has not been reached”.
The terms of agreement will be reported in a separate paper and signed from both parties.
The agreement is strictly confidential and all parties, mediator included, are under obligation of confidentiality and responsible in case of breaking it.
If report file is signed from lawyers of each parties the paper has execution. If not signed from lawyers the paper has power of evidence.
MEDIATOR
Mediator is impartial, leads the meeting and, in case he/she is asked to, can pronounce a proposal of agreement.
EXPENSES
Expenses for a mediation procedure consist in: a first step fee of 40,00euro + vat to join the meeting; a second step fee of mediation, according to mediation value; a third step fee, a 25% increase applied in case of success. A 20% increase can be applied in case of request of mediator proposal. Such expenses apply to both parties.
For further information please contact me at mediatorecivile@rosemaryperna.it

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Infiltrazioni provenienti da quell’elemento di tubazione speciale comunemente chiamato BRAGA: spese a carico dell’utente privato.

Con sentenza del 2018 la Suprema Corte ha ribadito chiaramente  quanto in altre occasioni ha avuto modo di esplicitare: la rottura della braga implica l’intervento del privato, singolo condomino, a servizio del quale essa è posta e allo stesso spetta risarcire il condomino sottostante eventualmente danneggiato.

La Cass. Sent. N. 1027/2018 offre una definizione della braga, cioè l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale e riporta: “mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.”

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Delega in mediazione

La Cassazione, con sent. N.18068 del 5.07.19 indica chiaramente e concisamente che la procura alle liti è inidonea ai fini della presenza in mediazione. La parte che intende partecipare alla mediazione affinché sia validamente presente per delega deve rilasciare apposito documento di conferimento poteri di rappresentanza sostanziale a nulla rilevando in sede di Mediazione la procura alle liti. Se al tavolo della mediazione si presenta solo l’avvocato munito di procura alle liti si ha la parte come non comparsa e non si realizza la condizione di procedibilità.
A commento evidenzio profili di responsabilità dell’avvocato che al cliente propone o accetta di partecipare in sua vece senza i dovuti poteri, contribuendo così egli alla conseguente improcedibilità.

La Cass. Sent. N. 1027/2018 offre una definizione della braga, cioè l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale e riporta: “mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.”

 

 

Infiltrazioni provenienti da quell’elemento di tubazione speciale comunemente chiamato BRAGA: spese a carico dell’utente privato. (13-2-19)
Con sentenza del 2018 la Suprema Corte ha ribadito chiaramente quanto in altre occasioni ha avuto modo di esplicitare: la rottura della braga implica l’intervento del privato, singolo condomino, a servizio del quale essa è posta e allo stesso spetta risarcire il condomino sottostante eventualmente danneggiato.

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Un monito alle strutture sanitarie che non compiono in mediazione: il tribunale di Verona sanziona!

Estratto della sent. del 21.05.2019 Trib. Verona:
“…La convenuta, seppur ritualmente intimata, non è comparsa all’ udienza del 12.1.16 dinanzi all’ Organismo veronese di mediazione forense adito da parte attrice per il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del Dlgs 28/10.
A giustificazione della mancata comparizione la convenuta ha addotto il fatto che, essendo stata informata dell’ iniziativa dell’ attore solo nel dicembre 2015, non aveva avuto il tempo necessario per procedere all’ istruttoria interna in merito ai fatti avvenuti, sicché il tentativo di mediazione sarebbe risultato senz’ altro inutile e , quindi, la stessa ha per tale ragione preferito non parteciparvi.
In proposito va osservato che l’ impedimento che rileva ai sensi dell’ art, 8, c. 4bis Dlgs 28/10 è esclusivamente quello alla materiale partecipazione al primo incontro dinanzi al mediatore. Pertanto, per andare esente dall’ applicazione della sanzione prevista da della norma, la parte deve allegare e comprovare la sussistenza di un impedimento oggettivo alla sua comparizione dinanzi al mediatore, non rilevando a tal fine giustificazioni attinenti al diverso profilo relativo alla ritenuta utilità o meno del tentativo di mediazione.
La giustificazione addotta dalla Azienda convenuta, quindi, non è certo idonea a giustificare la sua mancata comparizione dinanzi al mediatore, sicché a carico della stessa va applicata la sanzione di cui alla norma sopra citata. La condotta dei sanitari accertata all’ esito del presente giudizio integra astrattamente ipotesi di reato (lesioni colpose ) , del che può darsi atto nel dispositivo ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 59, comma 1, lett d) DPR 131/86, come da richiesta di parte attrice…. PQM ….visto l’ art. 8, 4bis Dlsg 28/10 condanna parte convenuta al pagamento a favore dell’ Erario dell’ importo di euro 759, 00, pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio;…»