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IL CONFLITTO – 5

Il conflitto e la sua gestione nella relazione umana – Parte 5

Nella PARTE 1 abbiamo osservato come il conflitto è insito nella natura delle relazioni di qualsiasi essere vivente. Secondo il profilo sotto il quale lo si osserva il conflitto assume sue specificità. Nella PARTE 2 abbiamo analizzato il conflitto nella coppia amorosa/coniugale. Nella coppia il conflitto è più rilevante che in altri contesti per l’intensità della relazione. Più è stretta la relazione, più è intenso il potere conflittuale che si estrinseca in specifiche modalità ed aree.

Nella PARTE 3 ci siano soffermati sulle dinamiche  sottese al conflitto di coppia e come le stesse siano osservabili anche nelle altre relazioni. Tali dinamiche sono osservabili secondo specifici stili di gestione del conflitto dei soggetti interagenti e secondo una escalation del conflitto in atto.

Nella PARTE 4 abbiamo volto lo sguardo alle caratteristiche del mediatore e alle fasi della mediazione familiare, all’alternanza di sentimenti che si affastella nei coniugi che si separano e alla canalizzazione di questi sentimenti per la costruzione di una coppia, non più coniugale, ma pur sempre genitoriale.

In questa ultima parte ci concentriamo sulle caratteristiche della mediazione civile e commerciale, le caratteristiche e modalità di lavoro del mediatore civile.

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IL CONFLITTO – 1

Il conflitto e la sua gestione nella relazione umana – Parte 1

La parola conflitto deriva dal latino con il significato di urto, scontro, contesa rimessa alla sorte delle armi, guerra. Il richiamo all’urto implica che il conflitto si determini in un rapporto duale: si confligge in due entità, diversamente non esisterebbe la collisione. Al tempo degli antichi romani l’accezione era strettamente legata ad una delle attività prevalenti di quella società, la guerra, ed al gruppo sociale che ricopriva un ruolo importante per l’espansione e la realizzazione stessa del popolo romano, l’esercito. Oggi, invece, si tende a distinguere riconducendo la guerra ad una attività estrinseca anche con impiego di armi e ponendo il conflitto ad un alveo più ampio e caratterizzato di diverse connotazioni. L’avvento della psicologia ha consentito l’elaborazione di un concetto complesso e multiforme: si parla di conflitto intrapsichico od interiore e di conflitto sociale o intrapersonale.

Di seguito Parte 1

puoi proseguire la lettura della Parte 2

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MEDIAZIONE LAB

MEDIAZIONE LAB

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ADR

MEDIAZIONE CIVILE E MEDIAZIONE FAMILIARE

Sono lieta di presentare il nuovo ciclo di incontri di aggiornamento legale di cui sono organizzatrice.

Laboratori di simulazione casi

Valido per la formazione continua avvocati

Accreditamento COA Roma richiesto

Appuntamenti laboratoriali (gratuiti) per crescere insieme nello stile di gestione delle controversie in un contesto cooperativo, ciascuno nel proprio ruolo operativo (MEDIATORI – AVVOCATI – PARTI).

Condivideremo  le diverse competenze maturate nei rispettivi ruoli.

Sperimenteremo e commenteremo simulazioni di casi reali.


Orario Incontri: 17.00 – 19.00

Incontro 1 – Lunedì  29 / 05 / 2023
Adr in generale e Arbitrato –  avv. Marco Marianello
>Simulazione caso commerciale /bancario

Incontro 2  – Lunedì  05 / 06 / 2023
Mediazione Familiare 
Invio del cliente / clienti al mediatore e conclusione  percorso di mediazione.

produzione e deposito dell’accordo –  avv. Valeria Muzi
>Simulazione caso familiare

Incontro 3 – Lunedì 12 / 06 / 2023
Mediazione in materia immobiliare e condominiale –  avv. Marino Bizzarro
>Simulazione caso immobiliare

Incontro 4 – Lunedì  19 / 06 / 2023

La comunicazione empatica –  avv. Rosemary Perna

>Simulazione caso divisione ereditaria

Materiale didattico impiegato: Schede power point / Testi di simulazione
Luogo: Organismo di Mediazione civile ADR INTESA, sede di San Paolo, via Tiberio Imperatore, 5, Roma.

Iscrizioni: inviando email a romasanpaolo@adrintesa.it

E’ possibile iscriversi anche per singolo incontro nella materia d’interesse.

Costi:  Gratuito

Posti disponibili:    15

Relatori

Marco Marianello, avvocato, formatore, mediatore civile, arbitro

Rosemary Perna, avvocato, diritto condominiale e mediazione civile;

Valeria Muzi, avvocato, mediatore familiare

Marino Bizzarro, avvocato in materia immobiliare.

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Riservatezza, Contratti standard con contratti diffusi e Mediazione Civile

La Mediazione Civile nelle liti in materia di contratti con clientela diffusa – Utilità per il mantenimento della riservatezza per preservare la Reputazione Aziendale

 

Nei contratti standard con clientela diffusa la riservatezza riveste una particolare importanza per preservare una immagine professionale o aziendale di solidità, affidabilità e credibilità.

La lite con un cliente potrebbe gettare discredito agli occhi degli altri.

In caso di lite con un cliente il ricorso ai tribunali implica una pubblicità negativa che inevitabilmente si ripercuote sulla conoscenza/conoscibilità della questione da parte di altri clienti attuali e potenziali che potrebbero prendere spunto dalla esperienza altrui per proporre ulteriore contenzioso o per desistere dalla conclusione di un nuovo contratto.

Con la Mediazione civile è possibile gestire le criticità e le liti con i propri clienti in modo riservato.

Infatti una delle qualità principali della Mediazione Civile è la RISERVATEZZA: tutto ciò che succede in mediazione, accordo incluso, rimane fra le parti, non può essere in generale divulgato. Inoltre tale vincolo di riservatezza può essere ulteriormente rinforzato mediante esplicita clausola di accordo.

Come evitare con certezza che il cliente che si senta leso si rivolga direttamente alla giustizia civile con effetto di pubblicità negativa diretta ed indiretta?

Nei contratti standard mediante moduli e formulari è possibile inserire nelle condizioni generali una clausola di tentativo di mediazione civile obbligatoria prima che le parti contrattuali possano rivolgersi al foro giudizialmente competente.

Così prevedendo le parti hanno una chance in più di trovare una soluzione alla criticità occorsa senza necessità di giungere ad una controversia giudiziale evitando clamori.

Contattami per una consulenza contrattuale in rapporto alla mediazione civile rosemaryperna.avvocato@gmail.com

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LINEE GUIDA per la preparazione agli incontri di Mediazione Civile

Annotazioni utili al successo della Procedura di Mediazione Civile

Se sei parte istante: l’Organismo cura la comunicazione di avvenuto deposito istanza e convoca entrambe le parti all’incontro di mediazione. Tuttavia, al fine di non incorrere in eventuali termini decadenziali riguardanti lo specifico oggetto della tua domanda ti consigliamo, ove ne ravviserai l’opportunità, di informare la parte chiamata dell’avvenuto deposito al più presto in quanto la tua comunicazione può giungere prima rispetto all’invio da parte dell’Organismo.

Se sei parte chiamata: formalizza tempestivamente la tua adesione. Ci aiuta ad organizzare al meglio l’incontro.

Per entrambe le parti   si consiglia di:

1- verificare di aver pagato le spese di avvio a mezzo bonifico ( facilita la tempestiva emissione della fattura e della registrazione dell’incasso), ferma la possibilità alternativa e residuale di regolarizzare in sede in contanti;

2- limitare richiesta di rinvii ai soli casi strettamente necessari per ragioni della parte sostanziale, gravi e documentati, per la miglior predisposizione di mediatore ed altre parti coinvolte. Rinviare un incontro già fissato crea un aggravio di lavoro per il mediatore e la segreteria dell’Organismo. soprattutto sottrae al mediatore tempo in agenda per la trattazione di altre procedure con perdita di remunerazione (puoi immaginare la negatività che un rinvio dell’ultimo minuto possa generare!);

3- prima dell’incontro contattare il mediatore assegnatario della procedura per coordinamento dell’incontro, ad esempio in caso di collegamento telematico, od informazioni riservate relative al caso in trattazione;

4- verificare il corretto conferimento di poteri all’eventuale delegato sostanziale nella procedura e trasmissione all’Organismo della relativa delega;

5- attitudine virtuosa alla mediazione. Ti consigliamo di essere aperto ad una collaborazione con l’altra parte giungendo all’incontro senza aspettative precostituite e con la volontà di esplorare possibili soluzioni fino ad ora non considerate;

6- se sei un amministratore di condominio non indugiare nella convocazione dell’assemblea dei condomini e, se effettivamente hai bisogno di chiedere un rinvio all’Organismo per completare l’iter di convocazione prima di poter formalmente aderire, assicurati di allegare alla richiesta di rinvio la predisposta lettera di convocazione assembleare;

7- tenere a mente che la mediazione è altro rispetto al procedimento giudiziale, regolato dalle regole processuali e del codice di procedura civile.

La mediazione civile è strumento duttile e flessibile non vincolato da strette regole procedurali, ispirato esclusivamente dalla volontà delle parti…. Delle Parti!

Se sei un avvocato preparare la parte a partecipare personalmente ed attivamente. Evita di assumerti inutili responsabilità per conto della parte e soprattutto, non avere timore per la tua strategia giudiziale… avrai tempo di recuperarla successivamente in caso di esito negativo della mediazione, offri al tuo assistito una chance di autodeterminarsi. Potrai offrire al tuo cliente un ottimo e prezioso servizio di assistenza legale in mediazione concentrandoti sulla formulazione delle clausole di accordo: è con un testo di accordo accurato che puoi veramente aiutarlo e dimostrare le tue qualità professionali applicate alla mediazione civile.

8- prevedere di riservare all’incontro un tempo non inferiore ad 1 ora estensibile fino a 2 ore circa.

9- considerare le potenzialità della Consulenza Tecnica di Mediazione (CTM). Nell’ambito della mediazione civile le parti, anche unilateralmente, possono avvalersi di una consulenza tecnica che espleta l’incarico su indicazione dell’Organismo che è soggetto al medesimo vincolo di imparzialità e riservatezza del mediatore. E’ un ottimo strumento per dirimere velocemente questioni tecniche. Considerala e se scegli di avvalertene affidati al consulente ed alla sua perizia, lavora per te, non dubitare del suo operato.

10-considerare le potenzialità della Proposta del Mediatore. E’ possibile chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione. E’ una extrema ratio nel caso le parti ritengano sia opportuna una sintesi da parte del mediatore su quanto illustrato ed emerso in sede di mediazione, ma non dimenticare che l’opportunità che la mediazione offre alle parti è quella di essere parti attive nel processo decisionale. Quanto andrà a proporre il mediatore potrebbe discostarsi dalla visione delle parti. La proposta può essere, accettata, rifiutata oppure utile a riaprire dei ragionamenti che conducano ad una conciliazione ed un accordo anche diverso dalla proposta stessa.

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Le Virtù del Bravo Mediatore Civile

 

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Le Virtu’ del Bravo Mediatore Civile

QUATTRO INDICATORI UTILI PER LA SCELTA DEL TUO MIGLIOR MEDIATORE.

  1. ESPERIENZA E FORMAZIONE.  Non tutti sono avvocati o hanno una formazione giuridica. E’ utile valutare quale figura professionale sia più adeguata al proprio caso e da quale area di specializzazione provenga. Come per la scelta del medico, l’avvocato e l’ingegnere ascoltare le referenze da parte di chi abbia avuto precedenti esperienze l sono un buono strumento per raggiungere il Mediatore più indicato per positiva esperienza, reputazione e credibilità.
  2. PERSONALITA’ E STILE. La costruzione del rapporto fra Mediatore e parti è un aspetto rilevante nella mediazione. Ciascun Mediatore ha il proprio stile e personalità. La coincidenza o la buona integrazione con lo stile e la personalità di parti ed avvocati è aspetto di facilitazione per la trattazione del vostro caso. Se avete la possibilità di mettervi in contatto e conoscere il Mediatore prima dell’incarico o del primo vi aiuterà ad approfondire la sua pratica e vi aiuterà a creare empatia. Il mediatore bravo probabilmente tenterà di fare la stessa cosa con voi contattandovi.
  3. CONTINUITA’ NELLO STANDARD PROFESSIONALE. Conoscenza tecnica ed attitudini interpersonali non sono sufficienti per garantire le abilità del mediatore. La formazione specifica iniziale e periodica del mediatore è fondamentale, oltre che obbligatoria per legge. E’ importante anche la formazione etica, il rispetto della imparzialità per esempio è requisito fondamentale.
  4. AGILITA’ / FLESSIBILITA’ / TECNOLOGIA Verbali redatti al computer, flessibilità nell’utilizzo degli strumenti per incontri telematici, agilità del apporre firma digitale o scaricare documenti firmati digitalmente e, non ultimo, disponibilità a recarsi anche in sedi/luoghi diversi dalla sede dell’Organismo sono tutti requisiti che fanno la differenza.

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Linee Guida – Incontri di Mediazione Civile

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Sentenze di Improcedibilità per mancata mediazione civile – Corte di Appello di Napoli

3 recenti sentenze (Febbraio 2022) della Corte d’Appello di Napoli segnano un’impronta ben marcata con riguardo alla verifica che i giudici debbano compiere sulla sussistenza della condizione di procedibilità dell’azione in ipotesi di  tentativo di mediazione obbligatorio.

Le tre sentenze , sebbene riguardanti casi diversi e ciascuno con proprie specifiche, tracciano un filo conduttore comune che è quello di una verifica stringente di quanto effettivamente avvenuto in sede di mediazione attraverso un’attenta analisi del contenuto del verbale di mediazione prodotto in giudizio financo alle relative presunzioni che se ne possono trarre.

A mio parere una verifica fin troppo stringente, ma certamente in aderenza con il tenore letterale del D. Lgs 28/2010, tesi forse avente anche  un intento di voler tracciare delle linee guida comportamentali circa il primo incontro di mediazione, non solo per le parti e per i rispettivi legali, ma anche per il mediatore.

Tra gli aspetti più rilevanti della disamina che ha condotto il giudicante a riscontrare l’improcedibilità dell’azione:

–       Partecipazione personale (da preferire sempre) o tipologia della procura (viene ribadito che non è sufficiente la procura alle liti);

–       In caso di mediazione demandata dal giudice espletamento della procedura nel termine di avvio da intendersi sì ordinatorio, ma ove il termine non rispettato deve comunque consentire lo svolgimento della procedura entro il termine utile dell’udienza successiva fissata dal giudice per la verifica della condizione di procedibilità (si veda anche Cass. 40035 /2021) .

– Sanzione di improcedibilità della domanda per l’appellante e sanzione pecuniaria per l’appellato in caso di negligenza nell’avvio e nell’adesione alla mediazione.

–       Caratteristiche del verbale di mediazione e importanza dell’evidenza sia delle procure rilasciate dalle parti che della modalità/indirizzo di consegna della convocazione.

Quest’ultimo punto è un nuovo interessante tema che emerge in quanto pone una questione di responsabilità per il mediatore ed il grado di accuratezza e specificità che lo stesso è chiamato a realizzare nella redazione del verbale.

App. Napoli sent.360-31.01.2022-mancata-partecipaz-personale

App. Napoli sent.420-02.02.2022-improcedibilita.mancata.mediazione

App. Napoli sent.421-02.02.2022.assenza.procura

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L’importanza della “comunicazione” nella mediazione

 

Il segreto per raggiungere un buon risultato durante una mediazione è la comunicazione tra le Parti, la quale all’interno del procedimento viene garantita e incentivata dalla figura del Mediatore. Tuttavia, comunicare diviene fondamentale anche nel momento che precede il primo incontro tra le Parti, come di recente è stato confermato in una sentenza del Tribunale Civile di Aosta (Sentenza Tribunale di Aosta  16.12.2021) . Nel caso di specie la Parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare nulla e/o annullabile una deliberazione assembleare, mentre il Condominio, parte convenuta, eccepiva l’intervenuta decadenza dal diritto di impugnazione essendo pervenuta la comunicazione di instaurazione del procedimento di mediazione – obbligatorio – oltre il termine massimo di 30 giorni, come disposto dall’art. 1137 c.c.Il Giudice, conformandosi ad un precedente orientamento della Cassazione ( Sentenza Cassazione 28.01.2019 n.2273 ),individuava nella comunicazione ex art. 5, 6 co. del d.lgs. 28/2010 il momento interruttivo del termine di decadenza di 30 giorni, sottolineando come nella fattispecie concreta la Parte attrice non avesse fornito entro tale termine la prova dell’avvenuta comunicazione alla Parte convenuta circa l’instaurazione del procedimento di mediazione, disponendo per tale motivo – e non solo – il rigetto delle pretese attoree. Tale sentenza ci permette di chiarire due punti fondamentali. Il primo è che non è il mero deposito dell’istanza di mediazione ad avere effetto interruttivo del termine di decadenza (si confronti l’orientamento difforme del Tribunale di Brescia Sentenza Tribunale Brescia 14.03.2020 ), bensì la sua comunicazione. Il secondo è che tale comunicazione, come prevista dall’art. 5, 6 co. del d.lgs. 28/2010, ben si differenzia da quella disposta dall’art. 8, 1 co. del medesimo decreto legislativo. Qest’ultima comunicazione (ex art.8) spetta di rito all’Organismo di mediazione (ferma la possibilità di esonero da parte dell’istante che voglia curare in proprio la comunicazione). La  comunicazione ex art.5 diverge dalla prima non solo per ciò che riguarda il soggetto che la effettua, ma anche per ciò che attiene il suo contenuto, potendo quest’ultima essere eseguita dalla parte istante e limitarsi nel suo contenuto alla sola informativa di avvenuto deposito istanza.

Avv. Rosemary Perna – Dott.ssa Valentina Laurenzano

Estratto dal D.Lgs. 28/2010

Art.5 comma 6 “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.”

Art.8 coma 1 “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.”

 

 

 

 

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Cultura della della Mediazione

Impegnata nella divulgazione della cultura della Mediazione

partecipo ad incontri divulgativi e di formazione presso associazioni di imprese e professionisti, istituzioni scolastiche, corsi di aggiornamento con lo scopo di far conoscere gli aspetti più importanti ed utili della Mediazione Civile e Commerciale anche con il metodo della simulazione di casi.

Per richieste ed inviti ad iniziative di divulgazione o formazione rosemaryperna.mediatorecivile@gmail.com

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Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Mediazione Civile – Sezioni Unite della Cassazione

Con sentenza delle Sezioni Unite la Corte di Cassazione si pone uniformità sulla questione di condizione di procedibilità e onere di avvio tentativo obbligatorio di mediazione nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo.
La questione in esame nasce da un caso di ottenimentoo da parte di una banca del decreto ingiuntivo per il recupero di un credito.
L’ingiunto (opponente) proponeva opposizione lamentando tassi usurari.
Il giudice dell’opposizione alla prima udienza rinviava in mediazione ai fini della procedibilità del giudizio di opposizione. Nessuna delle due parti avviava il tentativo richiesto.
Il giudice dichiarava, quindi, l’improcedibilità del giudizio e, uniformandosi all’orientamento espresso dalla terza sezione dell Cassazione nel 2015 (sent. n.24629) dichiarava irrevocabile il decreto ingiuntivo emesso.
La parte opponente proponeva appello ma anche in questa sede il giudice del gravame aderiva allo stesso orientamento.
Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Mediaizone Civile – Sezioni Unite della Cassazione (28 settembre 2020)
Parte opponente proponeva, quindi ricorso alla Suprema Corte per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per avere identificato nell’opponente la parte tenuta ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
La tesi seguita dalla sentenza n. 24629 del 2015 trova il proprio fondamento nell’affermazione secondo cui, poiché è l’opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione, è su di lui che deve gravare l’onere di avviare la procedura di mediazione.
D’altro canto, però, è sostenibile anche l’altra tesi, che ha dalla sua il fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto opposto ad essere l’attore in senso sostanziale; e con la proposizione dell’opposizione il giudizio torna ad essere un normale giudizio di cognizione.
“Ritengono queste Sezioni Unite che l’orientamento inaugurato dalla più volte citata sentenza n. 24629 del 2015 non possa essere confermato e che il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto. Sarà il creditore a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione
Deve essere enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto:
«Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».”
E’ il creditore (opposto) a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione.