Categorie
News

Sentenze di Improcedibilità per mancata mediazione civile – Corte di Appello di Napoli

3 recenti sentenze (Febbraio 2022) della Corte d’Appello di Napoli segnano un’impronta ben marcata con riguardo alla verifica che i giudici debbano compiere sulla sussistenza della condizione di procedibilità dell’azione in ipotesi di  tentativo di mediazione obbligatorio.

Le tre sentenze , sebbene riguardanti casi diversi e ciascuno con proprie specifiche, tracciano un filo conduttore comune che è quello di una verifica stringente di quanto effettivamente avvenuto in sede di mediazione attraverso un’attenta analisi del contenuto del verbale di mediazione prodotto in giudizio financo alle relative presunzioni che se ne possono trarre.

A mio parere una verifica fin troppo stringente, ma certamente in aderenza con il tenore letterale del D. Lgs 28/2010, tesi forse avente anche  un intento di voler tracciare delle linee guida comportamentali circa il primo incontro di mediazione, non solo per le parti e per i rispettivi legali, ma anche per il mediatore.

Tra gli aspetti più rilevanti della disamina che ha condotto il giudicante a riscontrare l’improcedibilità dell’azione:

–       Partecipazione personale (da preferire sempre) o tipologia della procura (viene ribadito che non è sufficiente la procura alle liti);

–       In caso di mediazione demandata dal giudice espletamento della procedura nel termine di avvio da intendersi sì ordinatorio, ma ove il termine non rispettato deve comunque consentire lo svolgimento della procedura entro il termine utile dell’udienza successiva fissata dal giudice per la verifica della condizione di procedibilità (si veda anche Cass. 40035 /2021) .

– Sanzione di improcedibilità della domanda per l’appellante e sanzione pecuniaria per l’appellato in caso di negligenza nell’avvio e nell’adesione alla mediazione.

–       Caratteristiche del verbale di mediazione e importanza dell’evidenza sia delle procure rilasciate dalle parti che della modalità/indirizzo di consegna della convocazione.

Quest’ultimo punto è un nuovo interessante tema che emerge in quanto pone una questione di responsabilità per il mediatore ed il grado di accuratezza e specificità che lo stesso è chiamato a realizzare nella redazione del verbale.

App. Napoli sent.360-31.01.2022-mancata-partecipaz-personale

App. Napoli sent.420-02.02.2022-improcedibilita.mancata.mediazione

App. Napoli sent.421-02.02.2022.assenza.procura

Sostienimi avviando le mediazioni dei Tuoi clienti affidandoTi a me ed al mio staff

 

Categorie
News

L’importanza della “comunicazione” nella mediazione

 

Il segreto per raggiungere un buon risultato durante una mediazione è la comunicazione tra le Parti, la quale all’interno del procedimento viene garantita e incentivata dalla figura del Mediatore. Tuttavia, comunicare diviene fondamentale anche nel momento che precede il primo incontro tra le Parti, come di recente è stato confermato in una sentenza del Tribunale Civile di Aosta (Sentenza Tribunale di Aosta  16.12.2021) . Nel caso di specie la Parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare nulla e/o annullabile una deliberazione assembleare, mentre il Condominio, parte convenuta, eccepiva l’intervenuta decadenza dal diritto di impugnazione essendo pervenuta la comunicazione di instaurazione del procedimento di mediazione – obbligatorio – oltre il termine massimo di 30 giorni, come disposto dall’art. 1137 c.c.Il Giudice, conformandosi ad un precedente orientamento della Cassazione ( Sentenza Cassazione 28.01.2019 n.2273 ),individuava nella comunicazione ex art. 5, 6 co. del d.lgs. 28/2010 il momento interruttivo del termine di decadenza di 30 giorni, sottolineando come nella fattispecie concreta la Parte attrice non avesse fornito entro tale termine la prova dell’avvenuta comunicazione alla Parte convenuta circa l’instaurazione del procedimento di mediazione, disponendo per tale motivo – e non solo – il rigetto delle pretese attoree. Tale sentenza ci permette di chiarire due punti fondamentali. Il primo è che non è il mero deposito dell’istanza di mediazione ad avere effetto interruttivo del termine di decadenza (si confronti l’orientamento difforme del Tribunale di Brescia Sentenza Tribunale Brescia 14.03.2020 ), bensì la sua comunicazione. Il secondo è che tale comunicazione, come prevista dall’art. 5, 6 co. del d.lgs. 28/2010, ben si differenzia da quella disposta dall’art. 8, 1 co. del medesimo decreto legislativo. Qest’ultima comunicazione (ex art.8) spetta di rito all’Organismo di mediazione (ferma la possibilità di esonero da parte dell’istante che voglia curare in proprio la comunicazione). La  comunicazione ex art.5 diverge dalla prima non solo per ciò che riguarda il soggetto che la effettua, ma anche per ciò che attiene il suo contenuto, potendo quest’ultima essere eseguita dalla parte istante e limitarsi nel suo contenuto alla sola informativa di avvenuto deposito istanza.

Avv. Rosemary Perna – Dott.ssa Valentina Laurenzano

Estratto dal D.Lgs. 28/2010

Art.5 comma 6 “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.”

Art.8 coma 1 “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.”

 

 

 

 

Categorie
News

Cultura della della Mediazione

Impegnata nella divulgazione della cultura della Mediazione

partecipo ad incontri divulgativi e di formazione presso associazioni di imprese e professionisti, istituzioni scolastiche, corsi di aggiornamento con lo scopo di far conoscere gli aspetti più importanti ed utili della Mediazione Civile e Commerciale anche con il metodo della simulazione di casi.

Per richieste ed inviti ad iniziative di divulgazione o formazione rosemaryperna.mediatorecivile@gmail.com

Categorie
News

Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Mediazione Civile – Sezioni Unite della Cassazione

Con sentenza delle Sezioni Unite la Corte di Cassazione si pone uniformità sulla questione di condizione di procedibilità e onere di avvio tentativo obbligatorio di mediazione nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo.
La questione in esame nasce da un caso di ottenimentoo da parte di una banca del decreto ingiuntivo per il recupero di un credito.
L’ingiunto (opponente) proponeva opposizione lamentando tassi usurari.
Il giudice dell’opposizione alla prima udienza rinviava in mediazione ai fini della procedibilità del giudizio di opposizione. Nessuna delle due parti avviava il tentativo richiesto.
Il giudice dichiarava, quindi, l’improcedibilità del giudizio e, uniformandosi all’orientamento espresso dalla terza sezione dell Cassazione nel 2015 (sent. n.24629) dichiarava irrevocabile il decreto ingiuntivo emesso.
La parte opponente proponeva appello ma anche in questa sede il giudice del gravame aderiva allo stesso orientamento.
Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Mediaizone Civile – Sezioni Unite della Cassazione (28 settembre 2020)
Parte opponente proponeva, quindi ricorso alla Suprema Corte per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per avere identificato nell’opponente la parte tenuta ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
La tesi seguita dalla sentenza n. 24629 del 2015 trova il proprio fondamento nell’affermazione secondo cui, poiché è l’opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione, è su di lui che deve gravare l’onere di avviare la procedura di mediazione.
D’altro canto, però, è sostenibile anche l’altra tesi, che ha dalla sua il fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto opposto ad essere l’attore in senso sostanziale; e con la proposizione dell’opposizione il giudizio torna ad essere un normale giudizio di cognizione.
“Ritengono queste Sezioni Unite che l’orientamento inaugurato dalla più volte citata sentenza n. 24629 del 2015 non possa essere confermato e che il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto. Sarà il creditore a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione
Deve essere enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto:
«Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».”
E’ il creditore (opposto) a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione.

Categorie
News

Tentativo di mediazione civile obbligatorio o volontario?

Tentativo di Mediazione Civile Obbligatorio o Volontario? Un dibattito sempre acceso che si accentua in tempi di crisi della organizzazione della giustizia come in questi giorni di tribunali fermi per coronavirus.
La mia esperienza di mediatore mi insegna che una mediazione può essere praticata solo con il giusto animo dei partecipanti. Le parti giungono ad una collaborazione solo se consapevoli di poter affermare il proprio interesse.
L’utilità dell’obbligatorietà è data esclusivamente dal fatto di creare “forzatamente” una opportunità sconosciuta agli utenti e agli operatori legali per mancanza di cultura conciliativa. Oggi, a 10 anni dalla sua introduzione, la mediazione è più nota. Tuttavia mi rincresce constatare che poche iniziative, anche collettivamente fra organismi di mediazione, siano state assunte in questi anni per la diffusione di una cultura di mediazione. Il Ministero di Giustizia è stato totalmente silente. Gli Ordini degli Avvocati poco hanno fatto per la formazione di avvocati esperti in assistenza in mediazione.
Parlare oggi tout court di introdurre obbligatorietà in tutte le materie quale strumento di deflazione della giustizia ordinaria rimasta ferma per due mesi (e chissà quanto ancora occorrerà per un ritorno alla normalità) per l’emergenza sanitaria da Covid-19 mi sembra una impostazione che ricalchi precedenti scelte, ma in tempi ormai mutati.

Meglio investire su Cultura della Mediazione e indurre le parti ad una scelta consapevole, scoraggiando e sanzionando di contro i comportamenti scorretti spesso praticati dalle parti in mediazione a meri fini dilatori e da taluni avvocati che strumentalizzano la procedura con richiesta di discutibili rinvii, richiami a norme c.p.c. o si atteggiano a difensori in una sede ove all’avvocato è richiesto di svolgere ruolo di assistente. Corre, poi, la necessità di rendere praticata la mediazione nei settori ove l’obbligatorietà già vige, contratti assicurativi e bancari, responsabilità sanitaria. Cosa si è fatto e si fa per scardinare un rifiuto di partecipazione di intere categorie? un vero cartello contro una legge dello Stato. In conclusione sarebbe sufficiente ingenerare buone pratiche e buoni risultati rispetto a quanto già è previsto senza generalizzazioni forzose. Riprova del ragionamento esposto lo è la percentuale elevatissima di procedure volontarie che si concludono positivamente.
In tempi di coronavirus la mediazione dovrebbe essere sempre più per le parti in lite un faro, una opportunità da cogliere, non perché sia l’ordinamento a dirlo, ma perché è d’avvero una risorsa in in termini di soluzioni e velocità.
Il verbale di Conciliazione è un Titolo Esecutivo al pari di una Sentenza.

Il giusto mediatore civile è quella risorsa in più su cui contare, sceglimi. www.rosemaryperna.it

Vedi anche
https://www.vagliomagazine.it/la-mediazione-civile-e-commerciale-limportanza-della-connotazione-commerciale-della-mediazione/

Leggi altri articoli correlati:
https://www.rosemaryperna.it/2019/11/14/tentativo-di-mediazione-e-proponibile-in-qualsiasi-materia-e-per-qualsiasi-controversia/

https://www.rosemaryperna.it/2020/02/24/tempi-medi-di-mediazione/