Il legislatore, agli esordi della mediazione civile (2010), al fine di far conoscere all’utenza il nuovo istituto, aveva calcolato la possibilità di offrire ai partecipanti di sedersi al tavolo del dialogo “senza impegno” per far loro ascoltare in cosa consistesse la procedura alla quale fossero stati invitati e solo in una seconda fase, ascoltate le informazioni pronunciate dal mediatore, esercitare la scelta di partecipare attivamente alla ricerca di una soluzione della lite in corso. *
Il D.lgs.28/2010 come integrato nel 2013 dispone che al fine di soddisfare la condizione di procedibilità non è necessario che le Parti trovino un accordo conciliativo, è sufficiente presentarsi al primo incontro dinanzi al mediatore. Ciò ha aperto il tema interpretativo circa l’effettività del tentativo di mediazione.
È sufficiente il mero incontro tra le Parti per considerare soddisfatte le finalità del tentativo di conciliazione?
Oggi la mediazione civile, trascorsi oltre 10 anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, è parte integrante del sistema di giustizia italiano. Sia gli operatori del diritto che i cittadini hanno avuto modo di sperimentarne l’utilizzo e gli scopi raggiungibili. Pertanto il ruolo della c.d. fase informativa della procedura ha assunto connotati interpretativi che nel tempo si sono modificati o meglio definiti. Il Tribunale di Monza ce ne offre un esempio. Trib. Monza – Ordinanza del 5.02.2021 .
Il superamento della condizione di procedibilità a tenore di norma si ottiene mediante la partecipazione al primo incontro anche se si conclude senza accordo*. Tuttavia, soprattutto in circostanze in cui sia il giudice a demandare in mediazione la causa pendente, non può più essere ritenuto sufficiente affrontare la sola fase informativa che caratterizza la parte iniziale del primo incontro. Ormai è comunemente noto il funzionamento della procedura della mediazione. Pertanto lo sforzo che viene richiesto alle parti è quello di lasciare spazio allo svolgimento della procedura stessa, che si compia in uno o più incontri.
Il tentativo di mediazione, per raggiungere il suo obiettivo principale, deve essere effettivo, con ciò intendendo che le Parti non solo debbano presentarsi al primo incontro, ma anche assumere un comportamento costruttivo ai fini della ricerca di una soluzione conciliativa. Nel caso monzese il giudice “precisa altresì che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi al formale primo incontro – adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione”. E precisa anche che “ le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente”. Questo orientamento, invero, è stato più volte manifestato dalla giurisprudenza non solo di prime cure, ma ci offre anche lo spunto di una riflessione più ampia e di tipo comparato.
Ad Ottobre 2021 in Danimarca è stato varato un aggiornamento dei contributi di giustizia, gli equivalenti dei nostri contributi unificati, che oltre a modificarne gli importi ne prevede il conferimento in due tranche, versamento di una porzione di contributo ad introduzione della domanda ed un secondo versamento, quello più oneroso, in occasione dell’udienza principale, intendendo così motivare le parti a raggiungere un accordo prima di tale udienza, prevedendo perfino un sistema di rimborso qualora le parti chiedano la cancellazione del giudizio pendente prima che l’udienza si tenga. (Articolo di Claudia S.Mathiasen – avvocato in Copenhagen) Questo meccanismo di versamento delle spese di giustizia potrebbe essere un ottimo strumento deflattivo anche in Italia ed un incentivo nuovo e forte ad una virtuosa attitudine alla ricerca di soluzioni fra le parti al di fuori dell’aula del tribunale e più specificatamente in mediazione. Si potrebbe, infatti, ipotizzare di porre in relazione la mediazione demandata ed una previsione di restituzione del contributo unificato all’attore che rinunci al giudizio per accordo raggiunto in mediazione.
avv. Rosemary Perna – Dott.ssa Valentina Laurenzano
*D.Lg.s 28/2010 – Art. 5 comma 2-bis: Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo.
Art. 8 comma 1: Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.