Categorie
News

La domanda di mediazione congiunta

DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA – La domanda di avvio di un procedimento di mediazione può essere presentata anche da tutte le parti contendenti o comunque da più soggetti non necessariamente posti dalla stessa parte o aventi lo stesso interesse.

In altre parole il tentativo di mediazione può essere ritenuto utile da entrambi i contendenti in una lite in quanto entrambe le parti possono ravvisare l’opportunità di essere guidati nel percorso di ricerca di una soluzione da un mediatore civile, oltre che dai rispettivi legali.

Tale scelta può essere determinata banalmente dalla possibilità di ottenere un valore aggiunto ad un accordo già delineato con una transazione quali, ad esempio, la formazione di un titolo esecutivo oppure ottenere benefici fiscali derivanti dal d. lgs. 28/2010.

In altre occasioni, invece, la fase della lite risulta essere ancora agli inizi e le parti, o i loro legali, si rendono conto che non sia possibile progredire senza un elemento di novità o una esplorazione guidata dei temi di conflitto.

Presentare una domanda in modalità congiunta non significa per le parti retrocedere dalle rispettive posizioni iniziali, rappresenta, invece, un momento importante di presa di coscienza che vi è una criticità e che vi è una volontà comune di fare tutto quanto possibile per superarla attuando degli strumenti considerati congiuntamente utili ad una progressione. Inoltre la scelta comune consente di selezionare un organismo e un mediatore di fiducia condivisa con le qualità e le competenze ritenute adeguate al caso.

Nell’esperienza della trattazione delle mediazioni introdotte con domanda congiunta è possibile riscontrare che le parti nello svolgimento del procedimento agiscono con maggiore proattività e reale volontà di trovare una soluzione. Alcune volte le parti hanno già intuito quale possa essere il terreno comune di definizione, ma non hanno ancora trovato il modo di concludere un accordo con tutti i suoi termini e condizioni, versando in uno stallo. Sovente la dialettica oppositiva tipica dei legali formatisi in tempi in cui della mediazione non si parlava ed un’ attitudine strettamente difensiva pongono delle piccole barriere ostative alla conclusione positiva dell’affare che possono essere facilmente mitigate con l’intervento di un soggetto terzo e neutrale. (sulla neutralità leggi anche … )

La casistica più ricorrente di domande congiunte alle quali ho assistito riguarda la materia di divisione.

Le parti in lite non riescono in autonomia ad individuare come ripartire il patrimonio comune. Si tratta nella maggior parte di casi di patrimoni di famiglia, pervenuti per successione ereditaria o formatisi in seno ad una coppia coniugale poi separata e divorziata, con figli ormai grandi.

In tali casi la  relazione familiare che ha portato alla formazione del patrimonio comune risulta ormai così debole o nulla e gli affari di ciascuno così diversi da richiedere uno scioglimento del patrimonio e di ogni relazione gestoria.

Ebbene in questi casi le Parti si rivolgono alla mediazione civile insieme, chiedendo aiuto nell’individuazione di uno scioglimento della comunione.

Spesso si tratta di rami di famiglia molto articolati, non solo pluralità di fratelli e sorelle, generi e nuore, ma anche cugini e collaterali che hanno eventualmente posseduto in via esclusiva cespiti del patrimonio per un lungo periodo di tempo, generando così non solo una necessità di divisione, ma potendosi anche intravedere o conclamare una fattispecie di usucapione reciproca di singoli beni.

E’ il caso, ad esempio, del comune avo che ha costruito un edificio adibito a immobile della famiglia originaria, già prevedendo l’assegnazione ai propri figli di specifici locali, sebbene non accatastati come singole unità, oppure già accatastati, ma non formalmente assegnati. Di fatto i figli e le rispettive famiglie vi hanno vissuto per decenni esercitando un possesso esclusivo, ognuno su ciascuna unità immobiliare, fin quando, ad un certo punto dell’evoluzione familiare, un nucleo prende scelte diverse da quelle di permanere nell’immobile. La necessità può derivare da esigenze di trasferimento o di liquidità, ad esempio per consentire gli studi ad un  figlio,  per investire o iniziare una nuova fase di vita altrove.

Ebbene, in questa fattispecie, nel caso di pacifico ed indisturbato possesso di singole unità immobiliari a fronte del pervenimento formale in quota parte dell’intero fabbricato iure successionis ai discendenti del capostipite è possibile vedere accertata l’usucapione di ciascun comunista sulle specifiche unità possedute in via esclusiva e che compongono l’intero immobile, essendosi peraltro in fatto venuta costituire una condominialità sulle parti comuni residue.

Più le situazioni risultano complesse più lo strumento della mediazione può risultare una risorsa utile alla soluzione delle questioni comuni.

Può essere di tuo interesse leggere anche:

la mediazione per lo scioglimento della comunione ereditaria

un caso divisione immobiliare e 20 cm di contesa

Liti tra fratelli del defunto padre