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Buona Pratica: Responsabilità medica e Mediazione Civile

Vorrei segnalare un caso di buona pratica in mediazione in materia di responsabilità medica e sanitaria.

Pur nelle contrapposte posizioni iniziali la parte istante, il paziente che si riteneva danneggiato da un intervento chirurgico, proponeva alla ASL avversaria di far eseguire una consulenza medico-legale all’interno della mediazione lasciando la possibilità alla ASL di selezionare una rosa di nominativi di medici legali consulenti del tribunale territorialmente competente. La ASL accettava di proporre tale serie di nomi di stimati professionisti imparziali e di chiara fama, lasciando l’individuazione del medico da incaricare, fra questi segnalati, alla parte istante.

La virtuosa attitudine di questa ASL ha consentito la possibilità di risolvere un caso di responsabilità sanitaria complesso nell’ambito di un procedimento di mediazione civile, accettando di affidarsi agli strumenti che la mediazione mette a disposizione e collaborando attivamente alla formazione di un accordo conciliativo.

Spero che condividendo questa esperienza altre strutture sanitarie, ASL, Ospedali ecc., possano prendere esempio su quanto è possibile fare in sede di mediazione con le giuste precauzioni e tutele per scongiurare potenziali addebiti di danno erariale derivante da responsabilità per scelte conciliative discrezionali ed, anzi, dimostrando di operare nell’interesse pubblico, riuscendo a risolvere un contenzioso senza aggravio di costi legali e di consulenze tecniche in ambito processuale per la comunità e accogliendo il bisogno del danneggiato di una soluzione con una tempistica compatta e soddisfacente.

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Controversie in materia di Responsabilità sanitaria Complessità di individuazione dei legittimati passivi

A chi indirizzare l’invito in Mediazione Civile

Nelle mediazioni in materia di responsabilità sanitaria il primo aspetto da verificare da parte del legale che assiste la parte istante che intenda agire è l’individuazione dei soggetti da chiamare in mediazione ed eventualmente in un successivo giudizio.

Le parti che risultano coinvolte in tali casi sono molteplici. Ipotizziamo un lamentato danno da intervento chirurgico.

Se la questione riguarda fatti occorsi presso una struttura sanitaria pubblica lo schema risulta relativamente semplice.  La struttura sanitaria pubblica è il soggetto contrattuale che si è interfacciato con il paziente e sicuramente il soggetto che in via diretta è passibile di responsabilità.

La faccenda si complica se l’intervento chirurgico sia stato eseguito in regime di intra moenia e ancor di più se in intra moenia allargata.

Quest’ultima risulta essere la fattispecie più insidiosa. In questa casistica la consulenza medica che porta alla pianificazione dell’operazione è frequentemente svolta in una struttura privata su appuntamento, qualche volta preso direttamente con il medico oppure rivolgendosi direttamente alla struttura sanitaria privata nella quale è noto trovare lo specialista d’interesse. Il paziente ignora le implicazioni contrattuali affidandosi semplicemente al medico di sua fiducia al quale si rivolge.

Quale rapporto negoziale si sta contraendo?

Il rapporto di lavoro con un medico alle dipendenze di una struttura pubblica può essere esteso a prestazioni sanitarie che il sanitario può svolgere all’esterno, ma sempre in regime di intra moenia: il professionista esegue la prestazione utilizzando la struttura sanitaria pubblica o privata con compensi in parte in conto prestazione professionale di tipo privato ed in parte di remunerazione della struttura ospitante. Attenzione però, la struttura ospitante non è solo quella fisica, ma anche la struttura datrice di lavoro.

Perché è possibile parlare ancora di “intramuraria” se la prestazione avviene da parte dello stesso medico dipendente in una struttura esterna a quella del datore di lavoro?

Ciò è possibile in quanto l’operatore riceve una speciale autorizzazione ad esercitare l’attività intra moenia in specifiche strutture esterne con le quali il datore di lavoro pubblico sottoscrive un’apposita convenzione.

In questi casi ne deriva che la struttura privata ospitante pone a disposizione dei pazienti le sole attrezzature e i relativi spazi, la sala operatoria, la camera di degenza ed i servizi correlati.

Il soggetto contrattualmente responsabile per la prestazione professionale rimane l’originario datore di lavoro, la struttura pubblica, e , sussidiariamente, il medico che materialmente ha eseguito la prestazione.

Individuato ciascun singolo soggetto intervenuto per l’erogazione complessiva dell’intervento chirurgico vi sarà poi da chiedersi se ciascuno sia portatore di un rapporto assicurativo.

Altro caso è la prestazione privata in regime extra moenia o extra muraria. In tale ipotesi la verifica della titolarità contrattuale è da operarsi fra struttura sanitaria privata e sanitario. Anche in questo caso il contraente può essere singolo, la struttura sanitaria che ha rapporti di lavoro con il libero professionista, oppure duplice, il sanitario per le sue libere prestazioni e la struttura ospitante per il servizio di tipo alberghiero ed assistenziale.

Prima di avviare un tentativo di mediazione è opportuno configurare bene il caso in trattazione per individuare i soggetti da invitare al tavolo della trattativa al fine di evitare successive estensioni di invito o omettere il coinvolgimento di soggetti qualificati.

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