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La domanda di mediazione congiunta

DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA – La domanda di avvio di un procedimento di mediazione può essere presentata anche da tutte le parti contendenti o comunque da più soggetti non necessariamente posti dalla stessa parte o aventi lo stesso interesse.

In altre parole il tentativo di mediazione può essere ritenuto utile da entrambi i contendenti in una lite in quanto entrambe le parti possono ravvisare l’opportunità di essere guidati nel percorso di ricerca di una soluzione da un mediatore civile, oltre che dai rispettivi legali.

Tale scelta può essere determinata banalmente dalla possibilità di ottenere un valore aggiunto ad un accordo già delineato con una transazione quali, ad esempio, la formazione di un titolo esecutivo oppure ottenere benefici fiscali derivanti dal d. lgs. 28/2010.

In altre occasioni, invece, la fase della lite risulta essere ancora agli inizi e le parti, o i loro legali, si rendono conto che non sia possibile progredire senza un elemento di novità o una esplorazione guidata dei temi di conflitto.

Presentare una domanda in modalità congiunta non significa per le parti retrocedere dalle rispettive posizioni iniziali, rappresenta, invece, un momento importante di presa di coscienza che vi è una criticità e che vi è una volontà comune di fare tutto quanto possibile per superarla attuando degli strumenti considerati congiuntamente utili ad una progressione. Inoltre la scelta comune consente di selezionare un organismo e un mediatore di fiducia condivisa con le qualità e le competenze ritenute adeguate al caso.

Nell’esperienza della trattazione delle mediazioni introdotte con domanda congiunta è possibile riscontrare che le parti nello svolgimento del procedimento agiscono con maggiore proattività e reale volontà di trovare una soluzione. Alcune volte le parti hanno già intuito quale possa essere il terreno comune di definizione, ma non hanno ancora trovato il modo di concludere un accordo con tutti i suoi termini e condizioni, versando in uno stallo. Sovente la dialettica oppositiva tipica dei legali formatisi in tempi in cui della mediazione non si parlava ed un’ attitudine strettamente difensiva pongono delle piccole barriere ostative alla conclusione positiva dell’affare che possono essere facilmente mitigate con l’intervento di un soggetto terzo e neutrale. (sulla neutralità leggi anche … )

La casistica più ricorrente di domande congiunte alle quali ho assistito riguarda la materia di divisione.

Le parti in lite non riescono in autonomia ad individuare come ripartire il patrimonio comune. Si tratta nella maggior parte di casi di patrimoni di famiglia, pervenuti per successione ereditaria o formatisi in seno ad una coppia coniugale poi separata e divorziata, con figli ormai grandi.

In tali casi la  relazione familiare che ha portato alla formazione del patrimonio comune risulta ormai così debole o nulla e gli affari di ciascuno così diversi da richiedere uno scioglimento del patrimonio e di ogni relazione gestoria.

Ebbene in questi casi le Parti si rivolgono alla mediazione civile insieme, chiedendo aiuto nell’individuazione di uno scioglimento della comunione.

Spesso si tratta di rami di famiglia molto articolati, non solo pluralità di fratelli e sorelle, generi e nuore, ma anche cugini e collaterali che hanno eventualmente posseduto in via esclusiva cespiti del patrimonio per un lungo periodo di tempo, generando così non solo una necessità di divisione, ma potendosi anche intravedere o conclamare una fattispecie di usucapione reciproca di singoli beni.

E’ il caso, ad esempio, del comune avo che ha costruito un edificio adibito a immobile della famiglia originaria, già prevedendo l’assegnazione ai propri figli di specifici locali, sebbene non accatastati come singole unità, oppure già accatastati, ma non formalmente assegnati. Di fatto i figli e le rispettive famiglie vi hanno vissuto per decenni esercitando un possesso esclusivo, ognuno su ciascuna unità immobiliare, fin quando, ad un certo punto dell’evoluzione familiare, un nucleo prende scelte diverse da quelle di permanere nell’immobile. La necessità può derivare da esigenze di trasferimento o di liquidità, ad esempio per consentire gli studi ad un  figlio,  per investire o iniziare una nuova fase di vita altrove.

Ebbene, in questa fattispecie, nel caso di pacifico ed indisturbato possesso di singole unità immobiliari a fronte del pervenimento formale in quota parte dell’intero fabbricato iure successionis ai discendenti del capostipite è possibile vedere accertata l’usucapione di ciascun comunista sulle specifiche unità possedute in via esclusiva e che compongono l’intero immobile, essendosi peraltro in fatto venuta costituire una condominialità sulle parti comuni residue.

Più le situazioni risultano complesse più lo strumento della mediazione può risultare una risorsa utile alla soluzione delle questioni comuni.

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Liti in materia ereditaria

Le successioni ereditarie sono spesso motivo di lite. Le contese possono riguardare la qualità di erede, la lesione della quota legittima, le donazioni elargite in vita dal defunto in favore di alcuni eredi legittimi e non agli altri, l’autenticità di un testamento, la divisione dell’asse ereditario.

Le cause giudiziali in materia ereditaria richiedono una ricostruzione probatoria molto articolata che si fonda su documenti non sempre integralmente disponibili anche in conseguenza del tempo trascorso. Potrebbe occorrere una consulenza tecnica sull’attribuzione del valore dei beni o una consulenza grafologica per ricostruire l’autenticità del testamento olografo. Alcune azioni tipiche sono l’azione di petizione ereditaria, l’azione di collazione e l’azione di riduzione.

Per l’esercizio di tali azioni occorre investire risorse economiche ed il tempo necessario ad accertare quanto chiesto ed ipotizzato.

Per affrontare una lite in materia ereditaria vi è oggi un utile strumento a disposizione dei contendenti: la mediazione civile.

Prima di analizzare questo strumento occorre una ulteriore considerazione sulle ragioni che sottendono queste liti.

Frequentemente il conflitto si fonda non solo su motivi strettamente economici bensì riguarda questioni che incidono sulla sfera delle relazioni personali radicate nel tempo, non affrontate pienamente sul lato emotivo sia nei confronti del defunto che fra le parti contendenti.

Antichi asti, situazioni non pienamente affrontate, pensieri non rivelati affiorano per trovare sfogo nella gestione del patrimonio ereditario e dei nuovi equilibri familiari derivanti dal decesso del proprio caro.

Per evitare che i vecchi rancori ed incomprensioni passate rendano difficile il dialogo o addirittura giungano ad impedirlo potrebbe non essere sufficiente affidare il caso ad un avvocato per gestirne i soli aspetti strettamente di diritto.

La mediazione civile, il cui tentativo è peraltro obbligatorio per accedere alla giustizia ordinaria, è una ottima opportunità per sedersi ad un tavolo neutrale ed essere accompagnati nella discussione da un soggetto terzo ed imparziale con il quale condividere le difficoltà e far emergere quanto di positivo possa esservi in un confronto costruttivo sui diversi piani di interesse coinvolti per mantenere il benessere di ciascuno e salvare il rapporto interpersonale.

 

Se una causa civile ci può salvaguardare dal punto di vista dell’equità economica, la mediazione civile può in aggiunta colmare vuoti relazionali, senza ulteriori logorii o lacerazioni definitive.

Inoltre in sede di mediazione si può ottenere una consulenza tecnica e la proposta del mediatore stesso, potendo svolgere l’iter in un tempo molto compatto.

Il mediatore civile accompagna la discussione utilizzando i propri strumenti professionali che non si compongono di sola preparazione giuridica, ma anche di conoscenza di meccanismi psicologici, di comunicazione efficace e quant’altro necessario ad attivare un confronto virtuoso e costruttivo così da consentire alle parti di costruire esse stesse la loro soluzione.

Non tutti i mediatori sono uguali e non tutti hanno la medesima preparazione o competenza nelle medesime materie. Non bisogna, quindi, affidarsi cecamente al primo organismo di mediazione che incontriamo o che ci viene proposto.

Ogni caso ha il suo mediatore ideale. Riuscire a conoscere il proprio possibile mediatore è una risorsa, ricordando sempre che il mediatore è imparziale e quanto più riesce ad immedesimarsi nelle ragioni di tutti i partecipanti tanto più riuscirà a dare un efficace contributo.

Anche nel settore della mediazione civile ci sono organismi e professionisti che hanno sviluppato modalità operative più o meno efficaci, più o meno dedite all’attenzione e all’ascolto dei partecipanti in mediazione. Anche il tempo da dedicare ed il numero d’incontri previsti fanno la differenza per il successo della pacificazione e soluzione del caso.

Noi ci dedichiamo a Voi con passione e competenza.

Se necessario in mediazione si può nominare un consulente, per esempio per una stima del valore dei beni oggetto di litigio.

I costi in generale per la mediazione e per la consulenza sono contenuti, i tempi rapidi e non vi sono vincitori o vinti.