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Infiltrazioni provenienti da quell’elemento di tubazione speciale comunemente chiamato BRAGA: spese a carico dell’utente privato.

Con sentenza del 2018 la Suprema Corte ha ribadito chiaramente  quanto in altre occasioni ha avuto modo di esplicitare: la rottura della braga implica l’intervento del privato, singolo condomino, a servizio del quale essa è posta e allo stesso spetta risarcire il condomino sottostante eventualmente danneggiato.

La Cass. Sent. N. 1027/2018 offre una definizione della braga, cioè l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale e riporta: “mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.”