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SOLAI – CORTILI – LASTRICI SOLARI IN CONDOMINIO

Il ruolo di un solaio consiste nella realizzazione di piani orizzontali ogni tre o quattro metri di quota grazie ai quali possiamo sviluppare l’edificato in altezza e non solo estensivamente.

Proprio tale funzione primaria rende il solaio, salvo prova contraria, una spesa condivisa tra le due unità abitative che da esso vengono separate. La presunzione iuris tantum che ricade sul solaio riguarda, in generale, tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con pari utilità ed uso per questi ultimi, e correlativa inutilità per gli altri condomini. L’obbligo di sostenere le spese per la loro manutenzione e ricostruzione, ripartito in parti eguali tra i rispettivi proprietari, viene positivizzato dall’art. 1125 c.c.. Al successivo art. 1126 c.c. si introduce una deroga al principio generale; infatti, essendo venuta meno la ratio sottesa all’art. 1125 c.c. – la pari utilità della struttura per i due proprietari – si fa uso di un diverso principio, secondo il quale le spese per la manutenzione saranno sopportate in misura proporzionata al vantaggio che da essa si trae.

La Suprema Corte nell’Ottobre 2018 (Cassazione civile, sez. VI, 04 Ottobre 2018, Sentenza n. 24266) confermava la sentenza impugnata, la quale applicava in via analogica l’art. 1125 c.c. in riferimento alla ripartizione delle spese di riparazione e manutenzione di una terrazza di proprietà e in uso esclusivo degli appellati, costituente il solaio dell’appartamento sottostante degli appellanti, escludendo così il ricorso ai diversi criteri previsti dall’art. 1126 c.c.

Tale orientamento è conforme aal pronunciamento della stessa Corte, (Cassazione civile, Sez. II, 29 novembre 2018, Ordinanza n. 30935) dove, sempre in materia di condominio, si è fatta applicazione dell’art. 1125 c.c. ai fini della ripartizione delle spese relative alla riparazione del cortile o viale di accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino.

avv. Rosemary Perna   – dott. Valentina Laurenzano

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Sentenze di Improcedibilità per mancata mediazione civile – Corte di Appello di Napoli

3 recenti sentenze (Febbraio 2022) della Corte d’Appello di Napoli segnano un’impronta ben marcata con riguardo alla verifica che i giudici debbano compiere sulla sussistenza della condizione di procedibilità dell’azione in ipotesi di  tentativo di mediazione obbligatorio.

Le tre sentenze , sebbene riguardanti casi diversi e ciascuno con proprie specifiche, tracciano un filo conduttore comune che è quello di una verifica stringente di quanto effettivamente avvenuto in sede di mediazione attraverso un’attenta analisi del contenuto del verbale di mediazione prodotto in giudizio financo alle relative presunzioni che se ne possono trarre.

A mio parere una verifica fin troppo stringente, ma certamente in aderenza con il tenore letterale del D. Lgs 28/2010, tesi forse avente anche  un intento di voler tracciare delle linee guida comportamentali circa il primo incontro di mediazione, non solo per le parti e per i rispettivi legali, ma anche per il mediatore.

Tra gli aspetti più rilevanti della disamina che ha condotto il giudicante a riscontrare l’improcedibilità dell’azione:

–       Partecipazione personale (da preferire sempre) o tipologia della procura (viene ribadito che non è sufficiente la procura alle liti);

–       In caso di mediazione demandata dal giudice espletamento della procedura nel termine di avvio da intendersi sì ordinatorio, ma ove il termine non rispettato deve comunque consentire lo svolgimento della procedura entro il termine utile dell’udienza successiva fissata dal giudice per la verifica della condizione di procedibilità (si veda anche Cass. 40035 /2021) .

– Sanzione di improcedibilità della domanda per l’appellante e sanzione pecuniaria per l’appellato in caso di negligenza nell’avvio e nell’adesione alla mediazione.

–       Caratteristiche del verbale di mediazione e importanza dell’evidenza sia delle procure rilasciate dalle parti che della modalità/indirizzo di consegna della convocazione.

Quest’ultimo punto è un nuovo interessante tema che emerge in quanto pone una questione di responsabilità per il mediatore ed il grado di accuratezza e specificità che lo stesso è chiamato a realizzare nella redazione del verbale.

App. Napoli sent.360-31.01.2022-mancata-partecipaz-personale

App. Napoli sent.420-02.02.2022-improcedibilita.mancata.mediazione

App. Napoli sent.421-02.02.2022.assenza.procura

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Impegnarsi per riconciliarsi: l’impresa potrebbe valere la spesa.

Il legislatore, agli esordi della mediazione civile (2010), al fine di far conoscere all’utenza  il nuovo istituto, aveva calcolato la possibilità di offrire  ai partecipanti di sedersi al tavolo del dialogo “senza impegno” per far loro ascoltare in cosa consistesse la procedura alla quale fossero stati invitati  e solo in una seconda fase,  ascoltate le informazioni pronunciate dal mediatore, esercitare la scelta di partecipare attivamente alla ricerca di una soluzione della lite in corso. *

Il D.lgs.28/2010 come integrato nel 2013 dispone che al fine di soddisfare la condizione di procedibilità non è necessario che le Parti trovino un accordo conciliativo, è sufficiente presentarsi al primo incontro dinanzi al mediatore. Ciò ha aperto il tema interpretativo circa l’effettività del tentativo di mediazione.

È sufficiente il mero incontro tra le Parti per considerare soddisfatte le finalità del tentativo di conciliazione?

Oggi la mediazione civile, trascorsi oltre 10 anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, è parte integrante del sistema di giustizia italiano. Sia gli operatori del diritto che i cittadini hanno avuto modo di sperimentarne l’utilizzo e gli scopi raggiungibili. Pertanto  il ruolo della c.d. fase informativa della procedura ha assunto connotati  interpretativi che  nel tempo si sono modificati o meglio definiti. Il Tribunale di Monza ce ne offre un esempio. Trib. Monza – Ordinanza del 5.02.2021 .

Il superamento della condizione di procedibilità a tenore di norma si ottiene mediante la partecipazione al primo incontro anche se si conclude senza accordo*. Tuttavia, soprattutto in circostanze in cui sia il giudice a demandare in mediazione la causa pendente, non può più essere ritenuto sufficiente affrontare la sola  fase informativa che caratterizza la parte iniziale del primo incontro. Ormai è comunemente noto il funzionamento della procedura della mediazione. Pertanto lo sforzo che viene richiesto alle parti è quello di lasciare spazio allo svolgimento della procedura stessa, che si compia in uno o più incontri.

Il tentativo di mediazione, per raggiungere il suo obiettivo principale, deve essere effettivo, con ciò intendendo che le Parti non solo debbano presentarsi al primo incontro, ma anche assumere un comportamento  costruttivo ai fini della ricerca di una soluzione conciliativa. Nel caso monzese il giudice “precisa altresì che per “mediazione disposta dal Giudicesi intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi al formale primo incontro – adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione”. E precisa anche che “ le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente”.  Questo orientamento, invero, è stato più volte manifestato dalla giurisprudenza non solo di prime cure, ma ci offre anche lo spunto di una riflessione più ampia e di tipo comparato.

Ad Ottobre 2021 in Danimarca è stato varato un aggiornamento dei contributi di giustizia, gli equivalenti dei nostri contributi unificati, che oltre a modificarne gli importi ne prevede il conferimento in due tranche,  versamento di una porzione di contributo ad introduzione della domanda ed un secondo versamento, quello più oneroso, in occasione dell’udienza principale,  intendendo così motivare le parti a raggiungere un accordo prima di tale udienza, prevedendo perfino un sistema di rimborso qualora le parti chiedano la cancellazione del giudizio pendente prima che l’udienza si tenga. (Articolo di Claudia S.Mathiasen – avvocato in Copenhagen)  Questo meccanismo di versamento delle spese di giustizia potrebbe essere un ottimo strumento deflattivo anche in Italia ed un incentivo nuovo e forte ad una virtuosa attitudine alla ricerca di soluzioni fra le parti al di fuori dell’aula del tribunale e più specificatamente in mediazione. Si potrebbe, infatti, ipotizzare di porre in relazione la mediazione demandata ed una previsione di restituzione del contributo unificato all’attore che rinunci al giudizio per accordo raggiunto in mediazione.

avv. Rosemary Perna – Dott.ssa Valentina Laurenzano

*D.Lg.s 28/2010 – Art. 5 comma 2-bis:  Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. 

Art. 8 comma 1: Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

 

 

 

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L’importanza della “comunicazione” nella mediazione

 

Il segreto per raggiungere un buon risultato durante una mediazione è la comunicazione tra le Parti, la quale all’interno del procedimento viene garantita e incentivata dalla figura del Mediatore. Tuttavia, comunicare diviene fondamentale anche nel momento che precede il primo incontro tra le Parti, come di recente è stato confermato in una sentenza del Tribunale Civile di Aosta (Sentenza Tribunale di Aosta  16.12.2021) . Nel caso di specie la Parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare nulla e/o annullabile una deliberazione assembleare, mentre il Condominio, parte convenuta, eccepiva l’intervenuta decadenza dal diritto di impugnazione essendo pervenuta la comunicazione di instaurazione del procedimento di mediazione – obbligatorio – oltre il termine massimo di 30 giorni, come disposto dall’art. 1137 c.c.Il Giudice, conformandosi ad un precedente orientamento della Cassazione ( Sentenza Cassazione 28.01.2019 n.2273 ),individuava nella comunicazione ex art. 5, 6 co. del d.lgs. 28/2010 il momento interruttivo del termine di decadenza di 30 giorni, sottolineando come nella fattispecie concreta la Parte attrice non avesse fornito entro tale termine la prova dell’avvenuta comunicazione alla Parte convenuta circa l’instaurazione del procedimento di mediazione, disponendo per tale motivo – e non solo – il rigetto delle pretese attoree. Tale sentenza ci permette di chiarire due punti fondamentali. Il primo è che non è il mero deposito dell’istanza di mediazione ad avere effetto interruttivo del termine di decadenza (si confronti l’orientamento difforme del Tribunale di Brescia Sentenza Tribunale Brescia 14.03.2020 ), bensì la sua comunicazione. Il secondo è che tale comunicazione, come prevista dall’art. 5, 6 co. del d.lgs. 28/2010, ben si differenzia da quella disposta dall’art. 8, 1 co. del medesimo decreto legislativo. Qest’ultima comunicazione (ex art.8) spetta di rito all’Organismo di mediazione (ferma la possibilità di esonero da parte dell’istante che voglia curare in proprio la comunicazione). La  comunicazione ex art.5 diverge dalla prima non solo per ciò che riguarda il soggetto che la effettua, ma anche per ciò che attiene il suo contenuto, potendo quest’ultima essere eseguita dalla parte istante e limitarsi nel suo contenuto alla sola informativa di avvenuto deposito istanza.

Avv. Rosemary Perna – Dott.ssa Valentina Laurenzano

Estratto dal D.Lgs. 28/2010

Art.5 comma 6 “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.”

Art.8 coma 1 “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.”

 

 

 

 

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Cultura della della Mediazione

Impegnata nella divulgazione della cultura della Mediazione

partecipo ad incontri divulgativi e di formazione presso associazioni di imprese e professionisti, istituzioni scolastiche, corsi di aggiornamento con lo scopo di far conoscere gli aspetti più importanti ed utili della Mediazione Civile e Commerciale anche con il metodo della simulazione di casi.

Per richieste ed inviti ad iniziative di divulgazione o formazione rosemaryperna.mediatorecivile@gmail.com

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Bonus 110% Energetico e sismico in condominio

Le insidie che si celano dietro le operazioni di efficienza energetica o sismica bonus 110% in ambito condominiale riguadano sopratutto la consapevolezza del committente. Molte volte queste operazioni vengono proposte non per la loro finalità fisiologica bensì per ottenere delle manutenzioni degli stabili a costo zero. Progettazioni importanti e complesse vengono realizzate per accontentare l’aspettativa del committente di riifacimento facciata et similia, nulla a che vedere con una reale necessità di miglioramento energetico o prevenzione sismica. Dal punto di vista contrattuale è opportuno assicurarsi di proteggere appropriatamente eventuali effetti negativi postumi. La cattiva realizzazione di opere complesse potrebbe apprendersi solo dopo diverso tempo dalla conclusione delle opere stesse. Molti appaltatori si sono costituiti solo appositamente per immettersi in questo filone di affari e come sono sorti tenderanno ad esaurire il loro scopo sociale e a sparire. Una opportuna cautela è la stipula di una polizza decennale postuma che indennizzi la garanzia da difetti e vizi. Ad ogni buon conto, considerando che appalti in materia di interventi rientranti nel bonus 110% riguardano importi elevati, superiori al milione di euro, il consiglio è affidarsi ad una consulenza legale. Per un importo relativamente modesto rispetto all’intera operazione, si potrà godere della tranquillità di una supervisione o redazione contrattuale che riduca rischi ed imprevisti. Delegare tutto all’amministratore richiede un ecesso di competenze che il professionista non può avere e per lo stesso avere un consulente legale costituisce un discarico di responsabilità.

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Liti in materia ereditaria

Le successioni ereditarie sono spesso motivo di lite. Le contese possono riguardare la qualità di erede, la lesione della quota legittima, le donazioni elargite in vita dal defunto in favore di alcuni eredi legittimi e non agli altri, l’autenticità di un testamento, la divisione dell’asse ereditario.

Le cause giudiziali in materia ereditaria richiedono una ricostruzione probatoria molto articolata che si fonda su documenti non sempre integralmente disponibili anche in conseguenza del tempo trascorso. Potrebbe occorrere una consulenza tecnica sull’attribuzione del valore dei beni o una consulenza grafologica per ricostruire l’autenticità del testamento olografo. Alcune azioni tipiche sono l’azione di petizione ereditaria, l’azione di collazione e l’azione di riduzione.

Per l’esercizio di tali azioni occorre investire risorse economiche ed il tempo necessario ad accertare quanto chiesto ed ipotizzato.

Per affrontare una lite in materia ereditaria vi è oggi un utile strumento a disposizione dei contendenti: la mediazione civile.

Prima di analizzare questo strumento occorre una ulteriore considerazione sulle ragioni che sottendono queste liti.

Frequentemente il conflitto si fonda non solo su motivi strettamente economici bensì riguarda questioni che incidono sulla sfera delle relazioni personali radicate nel tempo, non affrontate pienamente sul lato emotivo sia nei confronti del defunto che fra le parti contendenti.

Antichi asti, situazioni non pienamente affrontate, pensieri non rivelati affiorano per trovare sfogo nella gestione del patrimonio ereditario e dei nuovi equilibri familiari derivanti dal decesso del proprio caro.

Per evitare che i vecchi rancori ed incomprensioni passate rendano difficile il dialogo o addirittura giungano ad impedirlo potrebbe non essere sufficiente affidare il caso ad un avvocato per gestirne i soli aspetti strettamente di diritto.

La mediazione civile, il cui tentativo è peraltro obbligatorio per accedere alla giustizia ordinaria, è una ottima opportunità per sedersi ad un tavolo neutrale ed essere accompagnati nella discussione da un soggetto terzo ed imparziale con il quale condividere le difficoltà e far emergere quanto di positivo possa esservi in un confronto costruttivo sui diversi piani di interesse coinvolti per mantenere il benessere di ciascuno e salvare il rapporto interpersonale.

 

Se una causa civile ci può salvaguardare dal punto di vista dell’equità economica, la mediazione civile può in aggiunta colmare vuoti relazionali, senza ulteriori logorii o lacerazioni definitive.

Inoltre in sede di mediazione si può ottenere una consulenza tecnica e la proposta del mediatore stesso, potendo svolgere l’iter in un tempo molto compatto.

Il mediatore civile accompagna la discussione utilizzando i propri strumenti professionali che non si compongono di sola preparazione giuridica, ma anche di conoscenza di meccanismi psicologici, di comunicazione efficace e quant’altro necessario ad attivare un confronto virtuoso e costruttivo così da consentire alle parti di costruire esse stesse la loro soluzione.

Non tutti i mediatori sono uguali e non tutti hanno la medesima preparazione o competenza nelle medesime materie. Non bisogna, quindi, affidarsi cecamente al primo organismo di mediazione che incontriamo o che ci viene proposto.

Ogni caso ha il suo mediatore ideale. Riuscire a conoscere il proprio possibile mediatore è una risorsa, ricordando sempre che il mediatore è imparziale e quanto più riesce ad immedesimarsi nelle ragioni di tutti i partecipanti tanto più riuscirà a dare un efficace contributo.

Anche nel settore della mediazione civile ci sono organismi e professionisti che hanno sviluppato modalità operative più o meno efficaci, più o meno dedite all’attenzione e all’ascolto dei partecipanti in mediazione. Anche il tempo da dedicare ed il numero d’incontri previsti fanno la differenza per il successo della pacificazione e soluzione del caso.

Noi ci dedichiamo a Voi con passione e competenza.

Se necessario in mediazione si può nominare un consulente, per esempio per una stima del valore dei beni oggetto di litigio.

I costi in generale per la mediazione e per la consulenza sono contenuti, i tempi rapidi e non vi sono vincitori o vinti.

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Tentativo di mediazione

E’ proponibile in qualsiasi materia e per qualsiasi controversia.

è OBBLIGATORIO per accedere al processo ordinario
• Condominio
• Diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione ecc..)
• Successioni ereditarie
• Divisione
• Locazione
• Comodato d’uso
• Affitto di azienda
• Patti di famiglia
• Contratti assicurativi
• Contratti bancari e finanziari
• Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
Fonte: D.lgs 28/2010 come modificato dal D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013

Come funziona la Mediazione
Il luogo
• un campo neutro ove incontrarsi.
Il mediatore
• un facilitatore della comunicazione fra le parti, con esperienza e formazione nelle dinamiche interpersonali e preparato tecnicamente nella materia oggetto della controversia.

Le parti
• I contendenti, con i loro avvocati, che necessitano di un osservatore imparziale ed una guida efficace per tracciare un percorso di comune soddisfazione lasciando in disparte il contrasto per focalizzare unicamente sul proprio interesse.
L’accordo
• Il punto d’approdo di mutua soddisfazione, raggiunto in riservatezza, rapidità ed economicità. •In Mediazione non vi sono rischi perché non vi sono vincitori e vinti, solo opportunità. In caso di mancato accordo ci si può sempre rivolgere al giudice.

CONVENIENZA FISCALE
Convenienza Fiscale della Mediazione
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.
Art.17 d.lgs.28/2010

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Mediazione familiare

Per Mediazione Familiare si intende un processo collaborativo di soluzione dei conflitti della coppia, nei casi in cui il rapporto sia in crisi, stia finendo o sia finito.
Le parti (coniugi, conviventi, ecc..) sono ascoltate ed assistite da un soggetto terzo imparziale, il Mediatore, per essere facilitati nella comunicazione l’una con l’altra e trovare una soluzione accettabile per entrambi relativa alle questioni familiari emerse ed alla riorganizzazione della relazione e la gestione dei figli, anche dopo l’eventuale separazione.
Il mediatore agendo da facilitatore della comunicazione tra le parti le aiuta a raggiungere un obiettivo concreto che è la riorganizzazione delle relazioni, ciò anche a seguito della separazione o del divorzio.

Il percorso di mediazione familiare abitualmente si articola in un primo incontro conoscitivo e successivi incontri di ascolto ed esplorazione di una nuova modalità relazionale e soluzioni delle questioni emerse.

La Mediazione Familiare non deve essere confusa con la terapia psicologica di coppia. Con la prima si lavora sugli aspetti di stabilizzazione e gestione di nuovi assetti che la coppia intende darsi (per es. la gestione dei figli serena in caso di separazione), con la seconda si lavora sulle dinamiche psicologiche individuali e reciproche secondo un percorso terapeutico vero e proprio.

Attualmente in Italia la Mediazione Familiare rientra nell’ambito applicativo della Legge n.4/2013 contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi.
La Mediazione si afferma in un primo momento nell’ambito giudiziario minorile per effetto del D.P.R 448/1988 che, pur non facendo cenno al termine di “mediazione”, prevede che il giudice ha la facoltà di impartire al minore, sottoposto alla messa alla prova, “prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa”.

Tra gli altri interventi legislativi è possibile indicare la legge 5 Agosto 2001, n.154 contenente “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” che ha introdotto il titolo IX bis, libro I del codice civile ed il capo V bis , titolo II, libro IV del codice di procedura civile recanti la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. In particolare, significativo è l’art 342 ter cc che in merito al contenuto del provvedimento giudiziale, prevede che “il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un Centro di Mediazione Familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati”.
La legge 14 febbraio 2006, n.54 (Separazione genitori e affidamento condiviso dei figli) inoltre dispone che “il giudice qualora ne ravvisi l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337 ter cc per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”. In ragione della legge 54/2006 la predetta disposizione è applicabile a tutti i casi di dissoluzione della coppia genitoriale e dunque anche in casi di divorzio e di invalidità matrimoniale, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Il legislatore italiano, prendendo spunto dalla procedura partecipativa entrata in vigore in Francia e ispirata al diritto collaborativo nordamericano, ha introdotto, con la legge n. 162/2014, l’istituto della negoziazione assistita da uno o più avvocati per parte e incentivato il ricorso all’arbitrato forense, allo scopo di deflazionare il carico giudiziario, favorendo la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili. La negoziazione assistita è facoltativa nel contenzioso familiare. Infatti la Legge n.162/2014 dispone che “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale della separazione personale, scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.” L’art 6 dispone altresì che “Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la Mediazione Familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”.

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Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Mediazione Civile – Sezioni Unite della Cassazione

Con sentenza delle Sezioni Unite la Corte di Cassazione si pone uniformità sulla questione di condizione di procedibilità e onere di avvio tentativo obbligatorio di mediazione nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo.
La questione in esame nasce da un caso di ottenimentoo da parte di una banca del decreto ingiuntivo per il recupero di un credito.
L’ingiunto (opponente) proponeva opposizione lamentando tassi usurari.
Il giudice dell’opposizione alla prima udienza rinviava in mediazione ai fini della procedibilità del giudizio di opposizione. Nessuna delle due parti avviava il tentativo richiesto.
Il giudice dichiarava, quindi, l’improcedibilità del giudizio e, uniformandosi all’orientamento espresso dalla terza sezione dell Cassazione nel 2015 (sent. n.24629) dichiarava irrevocabile il decreto ingiuntivo emesso.
La parte opponente proponeva appello ma anche in questa sede il giudice del gravame aderiva allo stesso orientamento.
Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Mediaizone Civile – Sezioni Unite della Cassazione (28 settembre 2020)
Parte opponente proponeva, quindi ricorso alla Suprema Corte per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per avere identificato nell’opponente la parte tenuta ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
La tesi seguita dalla sentenza n. 24629 del 2015 trova il proprio fondamento nell’affermazione secondo cui, poiché è l’opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione, è su di lui che deve gravare l’onere di avviare la procedura di mediazione.
D’altro canto, però, è sostenibile anche l’altra tesi, che ha dalla sua il fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto opposto ad essere l’attore in senso sostanziale; e con la proposizione dell’opposizione il giudizio torna ad essere un normale giudizio di cognizione.
“Ritengono queste Sezioni Unite che l’orientamento inaugurato dalla più volte citata sentenza n. 24629 del 2015 non possa essere confermato e che il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto. Sarà il creditore a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione
Deve essere enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto:
«Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».”
E’ il creditore (opposto) a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione.