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Bonus 110% Energetico e sismico in condominio

Le insidie che si celano dietro le operazioni di efficienza energetica o sismica bonus 110% in ambito condominiale riguadano sopratutto la consapevolezza del committente. Molte volte queste operazioni vengono proposte non per la loro finalità fisiologica bensì per ottenere delle manutenzioni degli stabili a costo zero. Progettazioni importanti e complesse vengono realizzate per accontentare l’aspettativa del committente di riifacimento facciata et similia, nulla a che vedere con una reale necessità di miglioramento energetico o prevenzione sismica. Dal punto di vista contrattuale è opportuno assicurarsi di proteggere appropriatamente eventuali effetti negativi postumi. La cattiva realizzazione di opere complesse potrebbe apprendersi solo dopo diverso tempo dalla conclusione delle opere stesse. Molti appaltatori si sono costituiti solo appositamente per immettersi in questo filone di affari e come sono sorti tenderanno ad esaurire il loro scopo sociale e a sparire. Una opportuna cautela è la stipula di una polizza decennale postuma che indennizzi la garanzia da difetti e vizi. Ad ogni buon conto, considerando che appalti in materia di interventi rientranti nel bonus 110% riguardano importi elevati, superiori al milione di euro, il consiglio è affidarsi ad una consulenza legale. Per un importo relativamente modesto rispetto all’intera operazione, si potrà godere della tranquillità di una supervisione o redazione contrattuale che riduca rischi ed imprevisti. Delegare tutto all’amministratore richiede un ecesso di competenze che il professionista non può avere e per lo stesso avere un consulente legale costituisce un discarico di responsabilità.

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superbonus 110% – condominio – appalto

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Infiltrazioni provenienti da quell’elemento di tubazione speciale comunemente chiamato BRAGA: spese a carico dell’utente privato.

Con sentenza del 2018 la Suprema Corte ha ribadito chiaramente  quanto in altre occasioni ha avuto modo di esplicitare: la rottura della braga implica l’intervento del privato, singolo condomino, a servizio del quale essa è posta e allo stesso spetta risarcire il condomino sottostante eventualmente danneggiato.

La Cass. Sent. N. 1027/2018 offre una definizione della braga, cioè l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale e riporta: “mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.”