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Buona Pratica: Responsabilità medica e Mediazione Civile

Vorrei segnalare un caso di buona pratica in mediazione in materia di responsabilità medica e sanitaria.

Pur nelle contrapposte posizioni iniziali la parte istante, il paziente che si riteneva danneggiato da un intervento chirurgico, proponeva alla ASL avversaria di far eseguire una consulenza medico-legale all’interno della mediazione lasciando la possibilità alla ASL di selezionare una rosa di nominativi di medici legali consulenti del tribunale territorialmente competente. La ASL accettava di proporre tale serie di nomi di stimati professionisti imparziali e di chiara fama, lasciando l’individuazione del medico da incaricare, fra questi segnalati, alla parte istante.

La virtuosa attitudine di questa ASL ha consentito la possibilità di risolvere un caso di responsabilità sanitaria complesso nell’ambito di un procedimento di mediazione civile, accettando di affidarsi agli strumenti che la mediazione mette a disposizione e collaborando attivamente alla formazione di un accordo conciliativo.

Spero che condividendo questa esperienza altre strutture sanitarie, ASL, Ospedali ecc., possano prendere esempio su quanto è possibile fare in sede di mediazione con le giuste precauzioni e tutele per scongiurare potenziali addebiti di danno erariale derivante da responsabilità per scelte conciliative discrezionali ed, anzi, dimostrando di operare nell’interesse pubblico, riuscendo a risolvere un contenzioso senza aggravio di costi legali e di consulenze tecniche in ambito processuale per la comunità e accogliendo il bisogno del danneggiato di una soluzione con una tempistica compatta e soddisfacente.

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Puoi introdurre una domanda di mediazione scegliendomi quale mediatore imparziale per la gestione del Tuo caso

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Liti in tra fratelli e sorelle, figli del genitore defunto

La relazione tra fratelli costituisce un rapporto familiare che trae origine in età infantile e che è condizionato dai comportamenti dei genitori. Si tratta di una relazione forte  che si manifesta subito nel suo tratto principale: l’ambivalenza. L’arrivo di un fratello crea per il maggiore una riduzione di spazio relazionale con i propri genitori. Pertanto sin dal nuovo arrivo si manifesta un antagonismo che viene controbilanciato dalla relazione di vicinanza, condivisione di momenti allegri o tristi con il proprio pari più prossimo. Il legame infantile con i genitori comuni può dare origine a competizione, gelosie e rancori.  Il genitore può manifestare preferenze, anche inconsapevolmente, nei riguardi di un figlio rispetto all’altro e portarlo a comparazioni che feriscono involontariamente il figlio sminuito da tale confronto. Altro comportamento condizionante dei genitori è la ricerca dell’alleanza con uno dei figli, ad esempio nella gestione del rapporto con l’altro genitore, così da polarizzare i fratelli e allontanarli da una loro complicità. E, ancora, i genitori possono ingenerare il copione familiare della “pecora nera”. Ciò accade quando un figlio realizzi il proprio progetto di vita diverso dalle aspettative e dal mandato genitoriale. In tale situazione i genitori possono condizionare la percezione del fratello “diligente” nei confronti del fratello “ribelle”, copione che continuerà ad affermarsi anche nell’età adulta fino ad esplodere al venire meno dei genitori comuni.

Ogni relazione è unica, si sviluppa e si consolida nel tempo influenzata da una serie di messaggi non verbali o verbali che i genitori e le altre figure significative inviano ai bambini. Questi messaggi influenzano le percezioni, le decisioni e i comportamenti anche in età adulta. L’insieme di aspettative, modelli di comportamento e ruoli che vengono implicitamente trasmessi all’interno di una famiglia, influenzano il modo in cui i membri interagiscono e percepiscono se stessi e gli altri. È una specie di “sceneggiatura” non scritta che definisce chi fa cosa, come si comportano in diverse situazioni e quali ruoli si aspettano che ognuno svolga. Quando un membro di famiglia si sottrae e tradisce il copione consolidato, violando il ruolo attribuitogli, il nucleo familiare va in crisi e si innesca un meccanismo di riadattamento dei membri che lo costituiscono. Questo meccanismo di frattura e riassestamento si verifica quando il singolo membro percepisce uno spazio che gli consente finalmente di farlo. Tale condizione si verifica spesso alla morte di uno o entrambi i genitori. La conseguenza è la modificazione delle relazioni che restano, ad esempio quelle tra fratelli.

Nell’ambito di questa cornice psicologica e relazionale sorgono le frequenti liti in materia ereditaria. Tali liti si caratterizzano per avere un ampio spettro di contesa: non solo l’assetto patrimoniale, ma anche l’assetto emotivo e di relazione di lungo corso.

Esaminiamo la casistica giuridica ricorrente in mediazione civile.

I casi più comuni riguardano la divisione, sic et simpliciter, di massa ereditaria proveniente da una successione legittima.

In tali casi non vi sono disposizioni testamentarie e diseguaglianze nelle volontà del genitore defunto. Tuttavia la criticità emerge in quanto il rapporto con alcuni beni della massa attiva o il rapporto con la massa passiva risultano sbilanciati in conseguenza di attività o inerzia di alcuni degli interessati, ad esempio uno dei fratelli o sorelle abbia un godimento esclusivo di un determinato bene immobile caduto in successione e/o ne impedisca il godimento all’altro fratello od ostacoli la divisione del bene stesso.

Con riguardo alla massa passiva, invece, la casistica è riconducibile al fatto che taluno abbia maturato un credito o abbia anticipato esborsi per fronteggiare spese e coprire debiti e al momento della divisione non vi sia eguale disponibilità liquidità sufficiente per fronteggiare le voci passive.

In questi contesti la mediazione civile risulta utile per recuperare una capacità comunicativa e programmatica tra i contendenti che li porti ad attribuire il giusto valore della massa ereditaria e pianificare la divisione della stessa nel modo più comodo e funzionale ad entrambe le parti.

Le parti in mediazione di solito arrivano ormai deprivate di capacità di ascolto reciproco ed anche soluzioni che al terzo imparziale sembrano facilissime e proposte dalle stesse parti risultano impedite dalla sola incapacità di ascoltare facendo prevalere la rivalità anziché  la propria utilità. Il mediatore in questi casi dovrà lavorare sulla stimolazione di ciascuna parte di focalizzare su sé stesso e sui propri interessi, ascoltando i bisogni dell’altro e contribuendo alla produzione di idee solutive che tengano conto di tutti i bisogni dispiegatisi sul tavolo della mediazione.

Casistica riguardante i lasciti testamentari.

Le liti ricorrentemente assumono i caratteri di una impugnazione del testamento per lesione di legittima o per falsità dello stesso.

Non è raro che il genitore defunto abbia ritenuto di disporre dei propri beni beneficiando uno dei fratelli a svantaggio dell’altro o degli altri. Le ragioni che inducono un genitore a tale scelta possono essere le più varie. Prevale la motivazione legata ad una assistenza in vita più intensa da parte di un figlio che si vuole in qualche modo ringraziare mediante la disposizione testamentaria rispetto a quello che si percepisce più distante e/o disinteressato.

Da parte di chi subisce la scelta che premia l’altro familiare si giunge a contestare la falsità, materiale o ideologica, del documento che contiene le disposizioni. Non è detto, però, che l’ipotesi risulti fondata o, comunque, risulterebbe tutta da accertare.

In questi casi la ricostruzione potrebbe avvenire nell’unica sede possibile, quella giudiziale, ed assume i connotati di significativa complessità. Ad esempio, potrebbe essere necessario coinvolgere un grafologo ove il testamento rinvenuto fosse olografo oppure ricostruire la capacità di disporre del testatore, perché affetto da decadimento cognitivo al tempo della disposizione o perché non libero di esprimere le proprie volontà in quanto indotto con pressioni, suggerimenti e financo redazione da parte di altro soggetto o raccolta di volontà inesistenti o non veritiere.

La mediazione civile in questi casi può venire incontro alla soddisfazione dei bisogni delle parti ripercorrendo l’effettiva esistenza di ragioni che abbiano portato un genitore a delle scelte, a prescindere dalla loro adeguatezza morale e giuridica. La mediazione aiuta a valutare se le ragioni giuridiche che innescherebbero un percorso giudiziale lungo e complesso possano essere accantonate in una ottica di collaborazione nella definizione del rapporto successorio che lega i fratelli, trovando essi stessi soluzioni equilibrate nel rispetto delle volontà del testatore e delle priorità di ciascuna parte interessata.

In queste situazioni il mediatore può stimolare le parti a riflettere su quanto effettivamente ottenibile in sede giudiziaria e quanto più utilmente le stesse si sentano disponibili a concedere per una rapida definizione della controversia, stimolando il loro empowerment e capacità decisionale, scevra dalle reazioni sentimentali dettate dal proprio vissuto pregresso con genitore e fratello.

Le violazioni di quote legittime sono frequenti non solo nelle disposizioni in favore dei figli, ma anche in danno al coniuge superstite, sia per disposizioni che sanciscano una maggior devoluzione in favore di uno anziché dell’altro, sia che coinvolgano parenti più lontani in ordine di parentela, sia che coinvolgano terzi estranei.

Le disposizioni espresse  possono rivelare il contesto culturale entro il quale il testatore è vissuto: ad esempio la componente maschilista e patriarcale che porta il decuius a disporre in favore della genia maschile a scapito di quella femminile. Un caso concreto trattato ha riguardato la presenza di una attività imprenditoriale ben avviata dal defunto.. Con testamento il padre trasferiva l’intero patrimonio aziendale ai soli figli maschi che ancora operavano all’interno dell’azienda determinando la violazione di quota legittima spettante alle sorelle e alla moglie.

Analoghi e più generali casi possono riguardare l’asse ereditario formato di beni immobili o denaro con disposizione testamentaria che escluda totalmente o in parte i familiari aventi diritto.

Non mancano i casi nei quali la moglie venga espressamente estromessa dalla disposizione testamentaria perfino in favore esclusivo di parenti non legittimari o terzi estranei.

In questi casi il mediatore dovrà adoperarsi affinchè le parti cooperino al corretto calcolo della massa ereditaria e alla definizione delle quote legittime e della quota disponibile. Raggiunto tale obiettivo, tuttavia, il percorso sarà ancora lungo dovendo poi definire come procedere alla trasformazione delle quote ideali in quote materiali e alla loro divisione.

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La delicata fase della mediazione tra momento dichiarativo di raggiunto accordo e la redazione del testo di accordo conciliativo

Nel procedimento di mediazione vi è un momento in cui le parti riconoscono l’intervenuta convergenza delle reciproche posizioni e quindi un sostanziale accordo.

Da questo momento le parti lavorano alla scrittura dell’accordo trovato individuandone i dettagli.

Tuttavia nel tempo necessario per la redazione del testo può accadere che le parti cambino idea o che si ritrovino a confliggere sui dettagli.

Fare un passo indietro o rilanciare nel tentativo di ottenere qualcosa in più sono atteggiamenti frequenti che si giustificano nel personale bisogno di mantenere ancora aperta la relazione o nel desiderio di uscire dalla situazione con un senso di vittoria o, ancora, per soddisfare un bisogno che è rimasto inespresso.

Una delle parti può trovare strategicamente funzionale chiedere qualcosa in più in questa fase, approfittando della condizione mentale ed emotiva dell’altra parte di sentirsi prossima alla soluzione e quindi incline a concedere qualcosa in più per non riaprire l’integrale discussione.

I margini per negoziare ci sono sempre, ma la trappola si nasconde nell’ampiezza della richiesta stessa.

Infatti la richiesta può giungere al ricevente come quel po’ troppo che lo indisponga e che provochi un improvviso passo indietro e la determinazione di non proseguire con un accordo.

Altri aspetti importanti da tenere in considerazione nella fase conclusiva per evitare il riemergere del conflitto sono la previsione dei dettagli accettabili per tutti, la pianificazione di tempi certi di adempimento, la previsione della distribuzione dei costi e della corretta utilizzazione dei vantaggi fiscali derivanti dalla mediazione messi a disposizione dal legislatore.

Un buon modo per tenere le parti sul percorso conciliativo è registrare i punti d’intesa raggiunti e ripeterli diverse volte, dando alle parti la possibilità di tornare indietro sull’analisi dei dettagli controversi anche nel caso si sia già in una fase conclusiva.

Accordo trovato e rilancio

Il rilancio delle proprie richieste può essere una strategia, ma anche qualcosa di più sottile.

Può essere il risultato della individuazione di un bisogno di una delle parti contendenti che risulti non soddisfatto dall’accordo apparentemente trovato.

Ad esempio ci si potrebbe trovare nella situazione di un’offerta apparentemente irrinunciabile in quanto  molto vantaggiosa sul piano economico. Tuttavia un’offerta siffatta potrebbe non risultare soddisfacente di un bisogno rimasto in espresso per ragioni reputazionali o d’imbarazzo.

Esempio di un caso reale

Personalmente mi sono trovata a mediare un caso che aveva alla base una serie di processi giudiziali pendenti tra le parti.

Durante la mediazione una dei litiganti proponeva a tacitazione di ogni reciproca aspettativa uno scambio di proprietà di beni immobili aventi valore difforme, uno il doppio dell’altro. Veniva offerto quello di maggior valore alla controparte.

La parte ricevente l’offerta, pur manifestando interesse, risultava insoddisfatta. Sebbene l’offerta suonasse irrifiutabile vi erano ragioni inespresse per non accettare. Le motivazioni si celavano  nel bisogno di questa parte di liquidità immediata e la sua non prontezza a concludere definitivamente un rapporto intercorso per tanto tempo. Alla fine le parti rivedevano l’accordo in discussione nel modo di garantire l’adeguata liquidità per la parte in necessità e assumevano l’impegno reciproco ad abbandonare tutti i giudizi pendenti, chiudendo così completamente ogni aspetto della relazione intercorsa. Si è trattato di un adattamento “last-minute” della soluzione inizialmente impostata senza il quale l’esito positivo della mediazione sarebbe stato compromesso.

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Complessità di individuazione dei soggetti responsabili nei casi di responsabilità medica e sanitaria

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Controversie in materia di Responsabilità sanitaria Complessità di individuazione dei legittimati passivi

A chi indirizzare l’invito in Mediazione Civile

Nelle mediazioni in materia di responsabilità sanitaria il primo aspetto da verificare da parte del legale che assiste la parte istante che intenda agire è l’individuazione dei soggetti da chiamare in mediazione ed eventualmente in un successivo giudizio.

Le parti che risultano coinvolte in tali casi sono molteplici. Ipotizziamo un lamentato danno da intervento chirurgico.

Se la questione riguarda fatti occorsi presso una struttura sanitaria pubblica lo schema risulta relativamente semplice.  La struttura sanitaria pubblica è il soggetto contrattuale che si è interfacciato con il paziente e sicuramente il soggetto che in via diretta è passibile di responsabilità.

La faccenda si complica se l’intervento chirurgico sia stato eseguito in regime di intra moenia e ancor di più se in intra moenia allargata.

Quest’ultima risulta essere la fattispecie più insidiosa. In questa casistica la consulenza medica che porta alla pianificazione dell’operazione è frequentemente svolta in una struttura privata su appuntamento, qualche volta preso direttamente con il medico oppure rivolgendosi direttamente alla struttura sanitaria privata nella quale è noto trovare lo specialista d’interesse. Il paziente ignora le implicazioni contrattuali affidandosi semplicemente al medico di sua fiducia al quale si rivolge.

Quale rapporto negoziale si sta contraendo?

Il rapporto di lavoro con un medico alle dipendenze di una struttura pubblica può essere esteso a prestazioni sanitarie che il sanitario può svolgere all’esterno, ma sempre in regime di intra moenia: il professionista esegue la prestazione utilizzando la struttura sanitaria pubblica o privata con compensi in parte in conto prestazione professionale di tipo privato ed in parte di remunerazione della struttura ospitante. Attenzione però, la struttura ospitante non è solo quella fisica, ma anche la struttura datrice di lavoro.

Perché è possibile parlare ancora di “intramuraria” se la prestazione avviene da parte dello stesso medico dipendente in una struttura esterna a quella del datore di lavoro?

Ciò è possibile in quanto l’operatore riceve una speciale autorizzazione ad esercitare l’attività intra moenia in specifiche strutture esterne con le quali il datore di lavoro pubblico sottoscrive un’apposita convenzione.

In questi casi ne deriva che la struttura privata ospitante pone a disposizione dei pazienti le sole attrezzature e i relativi spazi, la sala operatoria, la camera di degenza ed i servizi correlati.

Il soggetto contrattualmente responsabile per la prestazione professionale rimane l’originario datore di lavoro, la struttura pubblica, e , sussidiariamente, il medico che materialmente ha eseguito la prestazione.

Individuato ciascun singolo soggetto intervenuto per l’erogazione complessiva dell’intervento chirurgico vi sarà poi da chiedersi se ciascuno sia portatore di un rapporto assicurativo.

Altro caso è la prestazione privata in regime extra moenia o extra muraria. In tale ipotesi la verifica della titolarità contrattuale è da operarsi fra struttura sanitaria privata e sanitario. Anche in questo caso il contraente può essere singolo, la struttura sanitaria che ha rapporti di lavoro con il libero professionista, oppure duplice, il sanitario per le sue libere prestazioni e la struttura ospitante per il servizio di tipo alberghiero ed assistenziale.

Prima di avviare un tentativo di mediazione è opportuno configurare bene il caso in trattazione per individuare i soggetti da invitare al tavolo della trattativa al fine di evitare successive estensioni di invito o omettere il coinvolgimento di soggetti qualificati.

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International Mediation

Good reasons to choose International Commercial Mediation and a well treined Mediator for the purpose.

Commercial International Mediation is a great resource for disputants from different Countries to sort out their international commercial disputes in a collaborative, fast and money-for-value way.

Working as International Mediator requires a wide mix of qualities and competences. The emphatic communication in an international environment means not only having confidence in the language in use but also being able to go beyond the spoken language and through cultural differences of the participants so to help them in mutual understanding, superseding language and mind set barriers.

A suitable welcoming, protected environment and the guidance of professional who has proper competences in international dispute resolutions concede parties the right timing to discuss the matter arose and build together a settlement, saving time and money for their business avoiding complications typical of the international Court trials such as crossed court claims and identification of the jurisdiction and law applicable.

Read also A workable settlement as a key for a commercial mediation – Agency case

If you wish my help as a mediator in your international mediation process you can contact me at rosemaryperna.mediatorecivile@gmail.com

https://imimediation.org/member/rosemary-perna/

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A workable settlement is the key for a commercial mediation.

A commercial mediation usually may appear to involve a one only aspect, the economical interests of the claimants.

Though, as in any type of mediation, commercial cases hide multiple layers of interests and needs of the parties.  A recent case as example.

Two contractual partners, the provider of commodities and their local agent were reciprocally claiming a damage as a consequence of a breach of contract.

The case

 Commercial Agency Agreement and clause of Exclusivity.

Initial Statements

The principal, a commodities’ provider, claimed the breach of the clause of exclusivity. From their point of view the agent was proposing to their common clients similar products of another provider.

The provider wanted to stop any relationship and retain the commissions due to the agent for the last year as a refund for the breach of contract and the loss of clients.

The agent denied the circumstance of violating such exclusivity.

According to the agent the principal wanted to interrupt the contract based on personal reasons of the new company manager.

From the agent’s perspective the alleged exclusivity’s breach was only an excuse to terminate the relationship avoiding the payment of a penalty for unilateral interruption of the contract.

The Mediation Process

The dispute between the parties appeared to focus on the juridical correct labelling of the interruption of their contract of agency and who was due to give money to the other for the damage.

The lawyers assisting the parties made a great preparatory job in putting together the evidence supporting each thesis.

However, once in the mediation process, insisting on finding which assumption should prevail and who should pay what was keeping the parties stuck in a deadlock with no chance to find a resolution.

The Outcome

A successful outcome was reached putting aside the juridical name of the end of their cooperation.

All together we tried to take a different path and focus on two alternatives: any possibility to make up the relationship between the parties or mutually agree to terminate the contract. Once having making clear that there was no chance to build up a new mutual trustful relationship  they started to work to find an amount of money to be paid by the provider to the agent fair for both of them to conclude the relationship amicably.

At that stage it was no longer important labelling the termination and they stepped out from the mediation with relief.

The provider was in some way happy to pay an amount of money not to be stuck in the relationship. The agent felt like he got the right compensation for the job done and was ready to look forward.

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IL CONFLITTO – 5

Il conflitto e la sua gestione nella relazione umana – Parte 5

Nella PARTE 1 abbiamo osservato come il conflitto è insito nella natura delle relazioni di qualsiasi essere vivente. Secondo il profilo sotto il quale lo si osserva il conflitto assume sue specificità. Nella PARTE 2 abbiamo analizzato il conflitto nella coppia amorosa/coniugale. Nella coppia il conflitto è più rilevante che in altri contesti per l’intensità della relazione. Più è stretta la relazione, più è intenso il potere conflittuale che si estrinseca in specifiche modalità ed aree.

Nella PARTE 3 ci siano soffermati sulle dinamiche  sottese al conflitto di coppia e come le stesse siano osservabili anche nelle altre relazioni. Tali dinamiche sono osservabili secondo specifici stili di gestione del conflitto dei soggetti interagenti e secondo una escalation del conflitto in atto.

Nella PARTE 4 abbiamo volto lo sguardo alle caratteristiche del mediatore e alle fasi della mediazione familiare, all’alternanza di sentimenti che si affastella nei coniugi che si separano e alla canalizzazione di questi sentimenti per la costruzione di una coppia, non più coniugale, ma pur sempre genitoriale.

In questa ultima parte ci concentriamo sulle caratteristiche della mediazione civile e commerciale, le caratteristiche e modalità di lavoro del mediatore civile.

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IL CONFLITTO – 1

Il conflitto e la sua gestione nella relazione umana – Parte 1

La parola conflitto deriva dal latino con il significato di urto, scontro, contesa rimessa alla sorte delle armi, guerra. Il richiamo all’urto implica che il conflitto si determini in un rapporto duale: si confligge in due entità, diversamente non esisterebbe la collisione. Al tempo degli antichi romani l’accezione era strettamente legata ad una delle attività prevalenti di quella società, la guerra, ed al gruppo sociale che ricopriva un ruolo importante per l’espansione e la realizzazione stessa del popolo romano, l’esercito. Oggi, invece, si tende a distinguere riconducendo la guerra ad una attività estrinseca anche con impiego di armi e ponendo il conflitto ad un alveo più ampio e caratterizzato di diverse connotazioni. L’avvento della psicologia ha consentito l’elaborazione di un concetto complesso e multiforme: si parla di conflitto intrapsichico od interiore e di conflitto sociale o intrapersonale.

Di seguito Parte 1

puoi proseguire la lettura della Parte 2

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MEDIAZIONE LAB

MEDIAZIONE LAB

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ADR

MEDIAZIONE CIVILE E MEDIAZIONE FAMILIARE

Sono lieta di presentare il nuovo ciclo di incontri di aggiornamento legale di cui sono organizzatrice.

Laboratori di simulazione casi

Valido per la formazione continua avvocati

Accreditamento COA Roma richiesto

Appuntamenti laboratoriali (gratuiti) per crescere insieme nello stile di gestione delle controversie in un contesto cooperativo, ciascuno nel proprio ruolo operativo (MEDIATORI – AVVOCATI – PARTI).

Condivideremo  le diverse competenze maturate nei rispettivi ruoli.

Sperimenteremo e commenteremo simulazioni di casi reali.


Orario Incontri: 17.00 – 19.00

Incontro 1 – Lunedì  29 / 05 / 2023
Adr in generale e Arbitrato –  avv. Marco Marianello
>Simulazione caso commerciale /bancario

Incontro 2  – Lunedì  05 / 06 / 2023
Mediazione Familiare 
Invio del cliente / clienti al mediatore e conclusione  percorso di mediazione.

produzione e deposito dell’accordo –  avv. Valeria Muzi
>Simulazione caso familiare

Incontro 3 – Lunedì 12 / 06 / 2023
Mediazione in materia immobiliare e condominiale –  avv. Marino Bizzarro
>Simulazione caso immobiliare

Incontro 4 – Lunedì  19 / 06 / 2023

La comunicazione empatica –  avv. Rosemary Perna

>Simulazione caso divisione ereditaria

Materiale didattico impiegato: Schede power point / Testi di simulazione
Luogo: Organismo di Mediazione civile ADR INTESA, sede di San Paolo, via Tiberio Imperatore, 5, Roma.

Iscrizioni: inviando email a romasanpaolo@adrintesa.it

E’ possibile iscriversi anche per singolo incontro nella materia d’interesse.

Costi:  Gratuito

Posti disponibili:    15

Relatori

Marco Marianello, avvocato, formatore, mediatore civile, arbitro

Rosemary Perna, avvocato, diritto condominiale e mediazione civile;

Valeria Muzi, avvocato, mediatore familiare

Marino Bizzarro, avvocato in materia immobiliare.

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Riservatezza, Contratti standard con contratti diffusi e Mediazione Civile

La Mediazione Civile nelle liti in materia di contratti con clientela diffusa – Utilità per il mantenimento della riservatezza per preservare la Reputazione Aziendale

 

Nei contratti standard con clientela diffusa la riservatezza riveste una particolare importanza per preservare una immagine professionale o aziendale di solidità, affidabilità e credibilità.

La lite con un cliente potrebbe gettare discredito agli occhi degli altri.

In caso di lite con un cliente il ricorso ai tribunali implica una pubblicità negativa che inevitabilmente si ripercuote sulla conoscenza/conoscibilità della questione da parte di altri clienti attuali e potenziali che potrebbero prendere spunto dalla esperienza altrui per proporre ulteriore contenzioso o per desistere dalla conclusione di un nuovo contratto.

Con la Mediazione civile è possibile gestire le criticità e le liti con i propri clienti in modo riservato.

Infatti una delle qualità principali della Mediazione Civile è la RISERVATEZZA: tutto ciò che succede in mediazione, accordo incluso, rimane fra le parti, non può essere in generale divulgato. Inoltre tale vincolo di riservatezza può essere ulteriormente rinforzato mediante esplicita clausola di accordo.

Come evitare con certezza che il cliente che si senta leso si rivolga direttamente alla giustizia civile con effetto di pubblicità negativa diretta ed indiretta?

Nei contratti standard mediante moduli e formulari è possibile inserire nelle condizioni generali una clausola di tentativo di mediazione civile obbligatoria prima che le parti contrattuali possano rivolgersi al foro giudizialmente competente.

Così prevedendo le parti hanno una chance in più di trovare una soluzione alla criticità occorsa senza necessità di giungere ad una controversia giudiziale evitando clamori.

Contattami per una consulenza contrattuale in rapporto alla mediazione civile rosemaryperna.avvocato@gmail.com

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