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Delega in Mediazione – forma della procura

Attenzione! Delega in mediazione autenticata dal Notaio?
Il Tribunale di Salerno con sentenza del 11.03.2020 tratta la questione della presenza personale della parte in mediazione e la forma della delega sostanziale.
Con la nota sentenza n.8473 del 2019 la Corte di Cassazione sanciva la carenza di potere dell’avvocato di autentica della procura speciale di rappresentanza in mediaizone. Rimaneva in dibattito se gli Ermellini avessero così inteso che la delega alla rappresentanza sostanziale non richiedesse una particolare forma e se necessitasse o meno di un’autenticazione della firma (da parte del notaio, o altro pubblico ufficiale).
L’orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Salerno sembrerebbe dirigersi verso la necessità di un’autentica notarile. Tale giudice, infatti nella sentenza dichiara che nel caso al suo esame “si tratta di una autentica dell’avvocato, inidonea per il principio affermato dalle Sezioni Unite”.
L’invito agli avvocati è di non sottovalutare la questione e assicurarsi di dotarsi della giusta delega in mediazione adottando tutte le cautele necessarie al fine di non cadere nel rischio di una declaratoria di improcedibilità del conseguente eventuale giudizio, o meglio ancora, non gravarsi dell’onere di una rappresentanza sostanziale e sollecitare la parte assistita ad una presenza personale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
I Sezione Civile
in persona del Giudice unico, dott. Guerino IANNICELLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6045 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2018, vertente
TRA
A.F.;
rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando Bosco per procura allegata all’atto di citazione;
– opponente –
E
Condominio Viale delle G. – L. 20 – di S.;
rappresentato e difeso dall’avv. Michele Rotondo per procura allegata alla comparsa di risposta;
– opposto –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
A.F. proponeva opposizione al decreto n. 1225/2018 del 30.4.2018, con il quale il Tribunale di Salerno gli ingiungeva il pagamento della somma di Euro 6.902,99 in favore del Condominio Viale delle G. – L. 20 – di S., oltre interessi legali e rimborso delle spese del procedimento monitorio, per contributi condominiali straordinari. Proponeva, altresì, domande riconvenzionali per la condanna del Condominio alla ripetizione di quanto versato per il decreto ingiuntivo e al pagamento dell’indennità di accesso al fondo, ex art. 843 c.c.
Il Condominio Viale delle G. – L. 20 – di S., costituitosi, replicava.
Concesso il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia in materia di condominio, all’udienza del 14.3.2019 il difensore di parte opposta eccepiva l’improcedibilità dell’opposizione per assenza personale della parte alla data fissata per l’esperimento della mediazione obbligatoria, reiterandola all’udienza del 4.7.2019. Indi la causa veniva rimessa in decisione sull’eccezione di improcedibilità, potendo definire il giudizio.
L’art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, inserito dall’art. 84 comma 1 lett. b) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dispone che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo e che tale esperimento obbligatorio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (comma 1).
Dal verbale prodotto si desume che al primo incontro del 29.11.2018 era presente, per parte opponente, “l’avv. Ferdinando Bosco in rappresentanza del Sig. F.A., parte istante”. Non risulta alcuna procura speciale rilasciata per la mediazione da parte dell’opponente, assente all’incontro.

Le questioni da porre consistono, perciò, nello stabilire se la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell’azione proposta, o se la stessa possa, e in che modo, farsi sostituire.
Precisamente su queste questioni si è soffermata la Suprema Corte, che ha affermato i seguenti principi di diritto: – nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; – nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. Su quest’ultimo punto la Corte ha chiarito che “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto …. Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale … che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (Cass., 7.3.2019 n. 8473).
Nel caso di specie, manca una procura speciale sostanziale validamente autenticata che conferisca al procuratore dell’opponente il potere di disporre rispetto alla res controversa. La parte ha allegato, alla memoria depositata in data 14.5.2019, una procura speciale autenticata dal medesimo difensore, recante la data del 9.11.2018, ma si tratta di una autentica dell’avvocato, inidonea per il principio affermato dalle Sezioni Unite. Di qui la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità dell’opposizione per invalidità della mediazione proposta entro il termine assegnato, trattandosi di onere da ritenersi a carico dell’opponente, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, dopo la rimessione della questione alle Sezioni Unite con ordinanza del 12.7.2019 n. 18741 (Cass., ord. 16.9.2019 n. 23003, secondo cui in caso di mancato esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione sarà l’azione proposta sotto forma di opposizione a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità). La definizione del giudizio di opposizione con sentenza di improcedibilità comporta l’acquisto dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 653 c.p.c. (Cass., 3.12.2015 n. 24629). L’improcedibilità dell’opposizione si estende alle domande riconvenzionali proposte dall’opponente.
Ricorre una delle ipotesi per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, prevista dall’art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13 comma 1 del D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (novità della questione trattata), dal momento che la pronuncia delle Sezioni Unite è successiva all’incontro presso l’organismo di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 7095/2018, così provvede:
1. dichiara l’improcedibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1225/2018 del 30.4.2018 proposta da A.F. e, per l’effetto, ne dispone l’esecutorietà ex art. 653 comma 1 c.p.c., nonché l’improcedibilità delle domande riconvenzionali;
2. compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 10 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria il 11 marzo 2020.

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Italy – Coronavirus doesn’t stop real estate market

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Americans can buy home in Italy

Italy and the United States have a reciprocity treaty stating that Americans can buy property in Italy and Italians can buy property in America. (see below Visa, temporary and permanent residency)
If you are conducting a real estate transaction in Italy it is essential you have a legal and valid contract to protect you, the property, and the transaction. The contract sets forth the rights and obligations of the buyer and the seller. Once the contract is finalized, the buyer and seller are both legally bound by its terms. It can be detrimental to either party if they did not understand all of the terms or if the terms are not what they intended before signing. This is why it is so important to have an experienced real estate attorney to review any real estate contract before you sign.
A real estate attorney is able to draft or review a contract for a real estate transaction. Even if you are working with a real estate broker or agent, it is still important to have an attorney review the contract. He or she is able to make sure your legal rights are protected and that you understand the terms of the contract.
Remember! a realtor is not legally allowed to give legal advice and cannot represent your legal rights. It is very important to know that in Italy the realtor is actually a mediator, a third neutral party, whose role is not to look after interest of either selling or buying party.

Italian Real Estate Lawyer

About me
I opened my law firm in 2003 and have been practicing law since 2003. My early career included comprehensive professional training in a legal and notary firm prior to achieving a law degree and being granted the title of barrister.

Over the last 17 years of practicing law I have gained expertise in:
• Real Estate and related contracts
• Condominium Law Procurement Contracts
• Debt Collection
My approach as legal counsel is that of a partner and problem solver for my clients—focusing on their goals. I am a passionate, dedicated and practical advocate for my clients. I have always approached client matters by doing a comprehensive cost/benefit analysis around judicial versus non-judicial solutions.
I am a strong advocate for ADR (Alternative Dispute Resolution) and since 2016 I have been a certified and actively practicing Civil and Commercial Mediator.
I have a long track record of working with international clients. Care, attention and reliability is the cornerstone of successful communication especially for foreign clients who require distance consultations. I am fluent in English and offer U.S. clients:
• legal assistance and consulting in real estate purchase in Italy,
• power of attorney in real estate purchase in Italy,
• excellent responsiveness and flexible communication via phone/text, video conference and email.

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Diritto doganale e accise

Lo studio Perna di Roma, in collaborazione con lo studio Perna di Brescia, grazie alla esperienza trentennale e l’alta specializzazione dell’avv.Rosanna Perna, professionista fiduciaria di numerose imprese import/export su tutto il territorio italiano, offre assitenza legale per la gestione del contenzioso e delle problematiche relative alla fiscalità delle accise nei settori dei prodotti energetici (oli minerali), dell’energia elettrica, del gas naturale, degli oli lubrificanti, nonché dell’alcol e prodotti alcolici anche in usi esenti, del vino, dei rimborsi ed agevolazioni fiscali anche nel settore autotrasporto e nelle problematiche doganali legate, in particolar modo, all’internazionalizzazione delle imprese: intra, plafond, antidumping, classificazione delle merci, TARIC, origine, made in, tutela dei diritti di proprietà intellettuale, contraffazione, rappresentanze fiscali, triangolazioni, lavorazioni, iva in dogana e intracomunitaria, depositi doganali e fiscali, AEO.
La sede di Roma è punto di riferimento degli gli studi commerciali di Roma e del Lazio e delle imprese import/export del cerntro Italia.
https://www.rosemaryperna.it/#contattami
http://www.pernastudiolegale.com/novita/
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Tentativo di mediazione civile obbligatorio o volontario?

Tentativo di Mediazione Civile Obbligatorio o Volontario? Un dibattito sempre acceso che si accentua in tempi di crisi della organizzazione della giustizia come in questi giorni di tribunali fermi per coronavirus.
La mia esperienza di mediatore mi insegna che una mediazione può essere praticata solo con il giusto animo dei partecipanti. Le parti giungono ad una collaborazione solo se consapevoli di poter affermare il proprio interesse.
L’utilità dell’obbligatorietà è data esclusivamente dal fatto di creare “forzatamente” una opportunità sconosciuta agli utenti e agli operatori legali per mancanza di cultura conciliativa. Oggi, a 10 anni dalla sua introduzione, la mediazione è più nota. Tuttavia mi rincresce constatare che poche iniziative, anche collettivamente fra organismi di mediazione, siano state assunte in questi anni per la diffusione di una cultura di mediazione. Il Ministero di Giustizia è stato totalmente silente. Gli Ordini degli Avvocati poco hanno fatto per la formazione di avvocati esperti in assistenza in mediazione.
Parlare oggi tout court di introdurre obbligatorietà in tutte le materie quale strumento di deflazione della giustizia ordinaria rimasta ferma per due mesi (e chissà quanto ancora occorrerà per un ritorno alla normalità) per l’emergenza sanitaria da Covid-19 mi sembra una impostazione che ricalchi precedenti scelte, ma in tempi ormai mutati.

Meglio investire su Cultura della Mediazione e indurre le parti ad una scelta consapevole, scoraggiando e sanzionando di contro i comportamenti scorretti spesso praticati dalle parti in mediazione a meri fini dilatori e da taluni avvocati che strumentalizzano la procedura con richiesta di discutibili rinvii, richiami a norme c.p.c. o si atteggiano a difensori in una sede ove all’avvocato è richiesto di svolgere ruolo di assistente. Corre, poi, la necessità di rendere praticata la mediazione nei settori ove l’obbligatorietà già vige, contratti assicurativi e bancari, responsabilità sanitaria. Cosa si è fatto e si fa per scardinare un rifiuto di partecipazione di intere categorie? un vero cartello contro una legge dello Stato. In conclusione sarebbe sufficiente ingenerare buone pratiche e buoni risultati rispetto a quanto già è previsto senza generalizzazioni forzose. Riprova del ragionamento esposto lo è la percentuale elevatissima di procedure volontarie che si concludono positivamente.
In tempi di coronavirus la mediazione dovrebbe essere sempre più per le parti in lite un faro, una opportunità da cogliere, non perché sia l’ordinamento a dirlo, ma perché è d’avvero una risorsa in in termini di soluzioni e velocità.
Il verbale di Conciliazione è un Titolo Esecutivo al pari di una Sentenza.

Il giusto mediatore civile è quella risorsa in più su cui contare, sceglimi. www.rosemaryperna.it

Vedi anche
https://www.vagliomagazine.it/la-mediazione-civile-e-commerciale-limportanza-della-connotazione-commerciale-della-mediazione/

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https://www.rosemaryperna.it/2020/02/24/tempi-medi-di-mediazione/

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Civil and commercial mediation in Italy

Mediation for English Speakers in Italy
Mediate, do not litigate

The procedure of Mediation in Italy is informal and out-of-court way to settle disputes ruled by law Decreto Legislativo 28/2010
PROCEDURE
First Step: Fill in and deposit the Form of Request of procedure; Invitation to Mediation Meting from the Mediation Centre; Fill in and deposit che Accession Form.
Second Step:Meeting – Parties are invited by the mediator to tell their reasons and requests. Mediator listens to parties, in joint or separate sessions and helps to find out each party interests and how they can match.
Third Step: finding terms of an agreement.
REPORT AND AGREEMENT
The closing consists in a report file which mentions that an agreement “has been reached” or “has not been reached”.
The terms of agreement will be reported in a separate paper and signed from both parties.
The agreement is strictly confidential and all parties, mediator included, are under obligation of confidentiality and responsible in case of breaking it.
If report file is signed from lawyers of each parties the paper has execution. If not signed from lawyers the paper has power of evidence.
MEDIATOR
Mediator is impartial, leads the meeting and, in case he/she is asked to, can pronounce a proposal of agreement.
EXPENSES
Expenses for a mediation procedure consist in: a first step fee of 40,00euro + vat to join the meeting; a second step fee of mediation, according to mediation value; a third step fee, a 25% increase applied in case of success. A 20% increase can be applied in case of request of mediator proposal. Such expenses apply to both parties.
For further information please contact me at mediatorecivile@rosemaryperna.it

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I tempi di mediazione

La durata di un procedimento di mediazione è fissata dal D. Lgs 28/2010, art.6, comma 1, in 3 mesi. Tale termine è derogabile dalle parti che concordemente, ravvisando l’utilità del prolungamento della procedura, chiedano al mediatore di proseguire la trattazione.
Ad un periodo di mediazione nelle diverse procedure non corrispondono pari numero di incontri. Questi ultimi possono essere un numero variabile in base alle esigenze delle parti ed all’opportunità che ravvisa il mediatore.
Il primo incontro è quello c.d. conoscitivo, della verifica della sussistenza dei presupposti per “entrare” in mediazione. A questa prima fase può seguire, in prosecuzione immediata, già nel medesimo incontro, od in altro successivo, la fase di effettiva trattazione e ricerca di possibili soluzioni alla questione oggetto della mediazione.
Vi sono casi in cui un singolo incontro è sufficiente a concludere il procedimento.
Vi sono casi che, per complessità, consapevolezza delle parti, loro collaborazione, maturità delle scelte da operare, richiedono più incontri. Sebbene non si abbia una statistica del numero di incontri per procedura, è possibile affermare che anche le procedure più complesse difficilmente richiedano più di 4 incontri. Ove si superino i 4 incontri a parere di chi scrive probabilmente vi è una difficoltà formale/burocratica di qualche aspetto esterno che incide sulla procedura o un difetto di conduzione della procedura.
La complessità del caso, ad esempio, può richiedere un Accertamento Tecnico di Mediazione (CTM), la nomina di un consulente tecnico della materia oggetto di trattazione (la stima di un bene, la relazione causa-effetto di un evento dannoso, una ricostruzione contabile…), art.8, comma 4 del D.lgs.28/2010. L’avvio di tale iter implica necessariamente l’individuazione di un congruo termine per far sì che le operazioni peritali e la stesura di una relazione del tecnico imparziale siano correttamente eseguite.
Altra ipotesi di tempistica più articolata è quella della richiesta al mediatore della formulazione di una sua Proposta Conciliativa. In questo caso si conferisce al mediatore il potere di pronunciare una ipotesi di soluzione che le parti valuteranno se accogliere o rifiutare. (Art. 11 D.Lgs.28/2010).

I dati statistici, pubblicati sul sito del Ministero di Giustizia, rilevano che i tempi medi delle procedure di mediazione risultano essere nel 2019 pari a 140 giorni. Gli stessi dati riferiscono che vi sia un trend di tempi in aumento.
In tale trend (sostanzialmente 5 mesi a fronte dei 3 previsti per legge) può essere colto un segno positivo. La mediazione viene sempre più vissuta dalle parti come un percorso utile da affrontare con serietà ed approfondimento e non come un mero passaggio obbligato da svolgere in fretta, nel minor tempo possibile, per poter poi avanzare le proprie domande in sede giudiziale.
Foto e dati statistici tratti da: https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20al%2030%20settembre%202019.pdf
Avv. Rosemary Perna

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Infiltrazioni provenienti da quell’elemento di tubazione speciale comunemente chiamato BRAGA: spese a carico dell’utente privato.

Con sentenza del 2018 la Suprema Corte ha ribadito chiaramente  quanto in altre occasioni ha avuto modo di esplicitare: la rottura della braga implica l’intervento del privato, singolo condomino, a servizio del quale essa è posta e allo stesso spetta risarcire il condomino sottostante eventualmente danneggiato.

La Cass. Sent. N. 1027/2018 offre una definizione della braga, cioè l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale e riporta: “mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.”

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Delega in mediazione

La Cassazione, con sent. N.18068 del 5.07.19 indica chiaramente e concisamente che la procura alle liti è inidonea ai fini della presenza in mediazione. La parte che intende partecipare alla mediazione affinché sia validamente presente per delega deve rilasciare apposito documento di conferimento poteri di rappresentanza sostanziale a nulla rilevando in sede di Mediazione la procura alle liti. Se al tavolo della mediazione si presenta solo l’avvocato munito di procura alle liti si ha la parte come non comparsa e non si realizza la condizione di procedibilità.
A commento evidenzio profili di responsabilità dell’avvocato che al cliente propone o accetta di partecipare in sua vece senza i dovuti poteri, contribuendo così egli alla conseguente improcedibilità.

La Cass. Sent. N. 1027/2018 offre una definizione della braga, cioè l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale e riporta: “mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.”

 

 

Infiltrazioni provenienti da quell’elemento di tubazione speciale comunemente chiamato BRAGA: spese a carico dell’utente privato. (13-2-19)
Con sentenza del 2018 la Suprema Corte ha ribadito chiaramente quanto in altre occasioni ha avuto modo di esplicitare: la rottura della braga implica l’intervento del privato, singolo condomino, a servizio del quale essa è posta e allo stesso spetta risarcire il condomino sottostante eventualmente danneggiato.

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Un monito alle strutture sanitarie che non compiono in mediazione: il tribunale di Verona sanziona!

Estratto della sent. del 21.05.2019 Trib. Verona:
“…La convenuta, seppur ritualmente intimata, non è comparsa all’ udienza del 12.1.16 dinanzi all’ Organismo veronese di mediazione forense adito da parte attrice per il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del Dlgs 28/10.
A giustificazione della mancata comparizione la convenuta ha addotto il fatto che, essendo stata informata dell’ iniziativa dell’ attore solo nel dicembre 2015, non aveva avuto il tempo necessario per procedere all’ istruttoria interna in merito ai fatti avvenuti, sicché il tentativo di mediazione sarebbe risultato senz’ altro inutile e , quindi, la stessa ha per tale ragione preferito non parteciparvi.
In proposito va osservato che l’ impedimento che rileva ai sensi dell’ art, 8, c. 4bis Dlgs 28/10 è esclusivamente quello alla materiale partecipazione al primo incontro dinanzi al mediatore. Pertanto, per andare esente dall’ applicazione della sanzione prevista da della norma, la parte deve allegare e comprovare la sussistenza di un impedimento oggettivo alla sua comparizione dinanzi al mediatore, non rilevando a tal fine giustificazioni attinenti al diverso profilo relativo alla ritenuta utilità o meno del tentativo di mediazione.
La giustificazione addotta dalla Azienda convenuta, quindi, non è certo idonea a giustificare la sua mancata comparizione dinanzi al mediatore, sicché a carico della stessa va applicata la sanzione di cui alla norma sopra citata. La condotta dei sanitari accertata all’ esito del presente giudizio integra astrattamente ipotesi di reato (lesioni colpose ) , del che può darsi atto nel dispositivo ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 59, comma 1, lett d) DPR 131/86, come da richiesta di parte attrice…. PQM ….visto l’ art. 8, 4bis Dlsg 28/10 condanna parte convenuta al pagamento a favore dell’ Erario dell’ importo di euro 759, 00, pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio;…»